Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 34444/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/19842. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Genovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Genova –provvedendo quale Giudice del rinvio a seguito dell’annullamento disposto daquesta Corte con sentenza del 27 marzo 2025 – ha revocato il provvedimento diespulsione di [OSCURATO:PERSONA], disposto ai sensi dell'art. 16 d.lgs.286/1998.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio era stato investito a seguito dell’annullamentodell’ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA],avverso il medesimo provvedimento di espulsione.2.

Avverso l’ordinanza del 18 marzo 2026 è stato proposto ricorso percassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova e daldifensore del condannato, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art.173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1.

Il Procuratore generale distrettuale ha dedotto, con unico motivo, laviolazione degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., nonchédell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché il Tribunale di sorveglianza, inossequio alla sentenza rescindente, avrebbe dovuto procedere a una nuovavalutazione relativa alla sussistenza di legami familiari del condannato in Italia,dell’assenza di analoghi legami in Ecuador, della disponibilità della Comunità CEISdi Trasta ad accoglierlo in un percorso terapeutico-riabilitativo e della suapericolosità sociale; invece, il [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe disposto la revoca, percessazione dello stato detentivo, del provvedimento di espulsione e di tutti iprovvedimenti successivi.

Tale statuizione, se divenisse definitiva, determinerebbe«la permanenza della pena» ancora da espiare, nonostante il provvedimentoespulsivo non fosse stato dichiarato illegittimo, neppure implicitamente.2.2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi.2.2.1.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli art. 627,comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché ilTribunale di sorveglianza non si sarebbe uniformato ai principi enunciati dallasentenza rescindente (in ossequio alla quale avrebbe dovuto rivalutarepuntualmente le circostanze in essa indicate— in particolare i legami familiari delcondannato in Italia, l’assenza di riferimenti familiari in Ecuador, la disponibilitàdella Comunità CEIS di Trasta ad accoglierlo in un percorso terapeutico-riabilitativoe la sua attuale pericolosità sociale); tuttavia, il Giudice del rinvio avrebbe adottatouna decisione meramente consequenziale alla cessazione dello stato detentivo,senza svolgere il nuovo esame demandatogli.2.2.2.

Con il secondo motivo è stata denunciata l’abnormità delprovvedimento impugnato che, senza pronunciarsi nel merito, come disposto dallasentenza di annullamento (ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.),avrebbe revocato l’espulsione senza apprezzarne la legittimità, così cristalizzandol’allontanamento coattivo dell’imputato dal territorio italiano (senza una pronunciadi merito) e creando una stasi per cui non vi è rimedio.2.2.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla permanenzadell’interesse ad agire del condannato e agli effetti ultrattivi dell’espulsionedisposta ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 anche dopo la scadenza dellapena.

La mera cessazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell’espulsionenon determinerebbe il venir meno degli effetti giuridici del provvedimentoespulsivo e il condannato conserverebbe un interesse concreto e attuale a ottenereuna pronuncia sulla sua legittimità (avuto riguardo, in particolare, al divietodecennale di reingresso previsto dall’art. 16, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, alrischio di incriminazione per l’eventuale reingresso illegale ai sensi dell’art. 13,comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonché all’interesse alladeterminazione della vigenza e della durata del divieto).

La revoca per cessazionedello stato detentivo non equivarrebbe dunque a una pronuncia sulla legittimitàdel titolo espulsivo, né determinerebbe la caducazione del divieto di reingresso,sicché il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto pronunciarsi anche su tali profili,non potendo considerarli astratti.2.2.4.

Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione di legge, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 27,comma 3, Cost., all’art. 8 CEDU e all’art. 16, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi come disposto dallasentenza di annullamento.

In tal modo avrebbe determinato, di fatto, la confermadella violazione dell’art. 16, comma [1], d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 CEDU,già censurata dalla Prima Sezione di questa Corte anche con la precedentesentenza.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale disorveglianza avrebbe correttamente valorizzato l’intervenuta integrale espiazionedella pena, che rende ormai non più praticabile l’espulsione quale misurasostitutiva ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.Richiamando il principio secondo cui l’interesse all’impugnazione deve essereconcreto, diretto e attuale non solo al momento della proposizione del ricorso, maanche al momento della decisione, la requisitoria ha escluso che residui un’utilitàgiuridicamente apprezzabile alla rimozione del provvedimento impugnato: unavolta integralmente eseguita la pena, non potrebbe trovare applicazione ilmeccanismo previsto dall’art. 16, comma 8, d. lgs. n. 286 cit., relativo alla ripresadell’esecuzione in caso di illegittimo reingresso dello straniero nel territorio delloStato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbitele ulteriori censure formulate dal condannato.2.

Vero è che «l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5,d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione,sicché, pur quando sia stata disposta dal magistrato di sorveglianza durantel'espiazione della pena, non può essere eseguita nei confronti di chi l'abbia mediotempore interamente espiata» (Sez. 1, n. 26616 del 15/05/2024, D., Rv. 286906– 01); e il provvedimento impugnato ha fondato la revoca dell’espulsione propriosull’intervenuta espiazione della pena de qua, che sarebbe intervenuta il 2 febbraio2026.Tuttavia, dall’esame degli atti consta che:- il ricorrente – che ha impugnato il provvedimento di espulsione e il rigettodel reclamo avverso di esso – è stato espulso dal territorio dello Stato il 12 febbraio2025 (cfr. spec. certificato DAP; ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genovadel 13 febbraio 2025, dep. il 19 febbraio 2025);- l’espiazione della pena a lui inflitta sarebbe terminata il 2 febbraio 2026«se non fosse intervenuta l’espulsione a titolo di sanzione alternativa» (cfr. notadell’Ufficio matricola della Casa circondariale [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, non risulta che il condannato abbia espiato in toto la pena.

Conla conseguenza che, come dedotto dalla Parte pubblica ricorrente e nel primomotivo di ricorso del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Genova avrebbedovuto provvedere sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], inossequio al dictum di questa Corte, che aveva annullato il precedenteprovvedimento di rigetto (art. 627, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), sussistendodunque l’interesse a ricorrere, che la giurisprudenza ha in effetti escluso nel casodi «avvenuta espiazione della pena» che non consente più l'espulsione (cfr. Sez.5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709 – 01).3.

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Genova.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/19842. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Genovaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsiRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Genova –provvedendo quale Giudice del rinvio a seguito dell’annullamento disposto daquesta Corte con sentenza del 27 marzo 2025 – ha revocato il provvedimento diespulsione di [OSCURATO:PERSONA], disposto ai sensi dell'art. 16 d.lgs.286/1998.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio era stato investito a seguito dell’annullamentodell’ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA],avverso il medesimo provvedimento di espulsione.2. Avverso l’ordinanza del 18 marzo 2026 è stato proposto ricorso percassazione dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova e daldifensore del condannato, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art.173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).2.1. Il Procuratore generale distrettuale ha dedotto, con unico motivo, laviolazione degli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., nonchédell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché il Tribunale di sorveglianza, inossequio alla sentenza rescindente, avrebbe dovuto procedere a una nuovavalutazione relativa alla sussistenza di legami familiari del condannato in Italia,dell’assenza di analoghi legami in Ecuador, della disponibilità della Comunità CEISdi Trasta ad accoglierlo in un percorso terapeutico-riabilitativo e della suapericolosità sociale; invece, il [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe disposto la revoca, percessazione dello stato detentivo, del provvedimento di espulsione e di tutti iprovvedimenti successivi. Tale statuizione, se divenisse definitiva, determinerebbe«la permanenza della pena» ancora da espiare, nonostante il provvedimentoespulsivo non fosse stato dichiarato illegittimo, neppure implicitamente.2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi.2.2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli art. 627,comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché ilTribunale di sorveglianza non si sarebbe uniformato ai principi enunciati dallasentenza rescindente (in ossequio alla quale avrebbe dovuto rivalutarepuntualmente le circostanze in essa indicate— in particolare i legami familiari delcondannato in Italia, l’assenza di riferimenti familiari in Ecuador, la disponibilitàdella Comunità CEIS di Trasta ad accoglierlo in un percorso terapeutico-riabilitativoe la sua attuale pericolosità sociale); tuttavia, il Giudice del rinvio avrebbe adottatouna decisione meramente consequenziale alla cessazione dello stato detentivo,senza svolgere il nuovo esame demandatogli.2.2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata l’abnormità delprovvedimento impugnato che, senza pronunciarsi nel merito, come disposto dallasentenza di annullamento (ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.),avrebbe revocato l’espulsione senza apprezzarne la legittimità, così cristalizzandol’allontanamento coattivo dell’imputato dal territorio italiano (senza una pronunciadi merito) e creando una stasi per cui non vi è rimedio.2.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla permanenzadell’interesse ad agire del condannato e agli effetti ultrattivi dell’espulsionedisposta ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 anche dopo la scadenza dellapena. La mera cessazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell’espulsionenon determinerebbe il venir meno degli effetti giuridici del provvedimentoespulsivo e il condannato conserverebbe un interesse concreto e attuale a ottenereuna pronuncia sulla sua legittimità (avuto riguardo, in particolare, al divietodecennale di reingresso previsto dall’art. 16, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, alrischio di incriminazione per l’eventuale reingresso illegale ai sensi dell’art. 13,comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonché all’interesse alladeterminazione della vigenza e della durata del divieto). La revoca per cessazionedello stato detentivo non equivarrebbe dunque a una pronuncia sulla legittimitàdel titolo espulsivo, né determinerebbe la caducazione del divieto di reingresso,sicché il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto pronunciarsi anche su tali profili,non potendo considerarli astratti.2.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione di legge, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 27,comma 3, Cost., all’art. 8 CEDU e all’art. 16, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di pronunciarsi come disposto dallasentenza di annullamento. In tal modo avrebbe determinato, di fatto, la confermadella violazione dell’art. 16, comma [1], d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 CEDU,già censurata dalla Prima Sezione di questa Corte anche con la precedentesentenza.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale disorveglianza avrebbe correttamente valorizzato l’intervenuta integrale espiazionedella pena, che rende ormai non più praticabile l’espulsione quale misurasostitutiva ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.Richiamando il principio secondo cui l’interesse all’impugnazione deve essereconcreto, diretto e attuale non solo al momento della proposizione del ricorso, maanche al momento della decisione, la requisitoria ha escluso che residui un’utilitàgiuridicamente apprezzabile alla rimozione del provvedimento impugnato: unavolta integralmente eseguita la pena, non potrebbe trovare applicazione ilmeccanismo previsto dall’art. 16, comma 8, d. lgs. n. 286 cit., relativo alla ripresadell’esecuzione in caso di illegittimo reingresso dello straniero nel territorio delloStato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbitele ulteriori censure formulate dal condannato.2. Vero è che «l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5,d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione,sicché, pur quando sia stata disposta dal magistrato di sorveglianza durantel'espiazione della pena, non può essere eseguita nei confronti di chi l'abbia mediotempore interamente espiata» (Sez. 1, n. 26616 del 15/05/2024, D., Rv. 286906– 01); e il provvedimento impugnato ha fondato la revoca dell’espulsione propriosull’intervenuta espiazione della pena de qua, che sarebbe intervenuta il 2 febbraio2026.Tuttavia, dall’esame degli atti consta che:- il ricorrente – che ha impugnato il provvedimento di espulsione e il rigettodel reclamo avverso di esso – è stato espulso dal territorio dello Stato il 12 febbraio2025 (cfr. spec. certificato DAP; ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genovadel 13 febbraio 2025, dep. il 19 febbraio 2025);- l’espiazione della pena a lui inflitta sarebbe terminata il 2 febbraio 2026«se non fosse intervenuta l’espulsione a titolo di sanzione alternativa» (cfr. notadell’Ufficio matricola della Casa circondariale [OSCURATO:PERSONA]).Pertanto, non risulta che il condannato abbia espiato in toto la pena. Conla conseguenza che, come dedotto dalla Parte pubblica ricorrente e nel primomotivo di ricorso del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Genova avrebbedovuto provvedere sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], inossequio al dictum di questa Corte, che aveva annullato il precedenteprovvedimento di rigetto (art. 627, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), sussistendodunque l’interesse a ricorrere, che la giurisprudenza ha in effetti escluso nel casodi «avvenuta espiazione della pena» che non consente più l'espulsione (cfr. Sez.5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709 – 01).3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvioper nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Genova.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34444/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris