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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30571/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Con ordinanza del 11/05/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, del denaro presente su due conti correnti intestati uno alla donna e l'altro alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in particolare, è stato ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello concernente la richiesta di dissequestro del conto intestato alla società e infondata l'impugnazione riguardante il conto intestato alla Luppino, in ragione della fungibilità del denaro e della conseguente impossibilità di ricercare e apprendere proprio il denaro oggetto dell'indebito prelievo nel quale si era sostanziata la bancarotta fraudolenta distrattiva attribuita all'indagata.

2. Nell'interesse della Luppino è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, per non avere il Tribunale considerato che il denaro affluito sul conto intestato alla donna non poteva in alcun modo derivare dal reato, in quanto entrato nel patrimonio della ricorrente in epoca successiva sia alla commissione del reato che al suo accertamento e per effetto della lecita attività di procuratrice svolta in relazione alla vendita di un appartamento.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse della ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole del mancato ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza, trasmesso solo al codifensore, e, nel merito, contesta le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente esaminata la questione sollevata dal difensore con la memoria che lamenta il mancato ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza, recapitato al codifensore.

Rileva il Collegio che, venendo in rilievo una nullità a regime intermedio (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01), deve prendersi atto che il deposito della memoria e la replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hanno comportato la sanatoria per essersi la parte avvalsa delle facoltà é al cui esercizio l'atto omesso era preordinato (art. 183, comma 1, lett. b) e che la mancata deduzione dell'interesse ad avvalersi del diritto potestativo alla discussione orale dimostra l'accettazione degli effetti dell'atto, ai sensi deVart. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2.

Nel merito, la doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza.

Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo il consolidato orientamento maturato negli anni precedenti, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Con ordinanza del 11/05/2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, del denaro presente su due conti correnti intestati uno alla donna e l'altro alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in particolare, è stato ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello concernente la richiesta di dissequestro del conto intestato alla società e infondata l'impugnazione riguardante il conto intestato alla Luppino, in ragione della fungibilità del denaro e della conseguente impossibilità di ricercare e apprendere proprio il denaro oggetto dell'indebito prelievo nel quale si era sostanziata la bancarotta fraudolenta distrattiva attribuita all'indagata. 2. Nell'interesse della Luppino è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, per non avere il Tribunale considerato che il denaro affluito sul conto intestato alla donna non poteva in alcun modo derivare dal reato, in quanto entrato nel patrimonio della ricorrente in epoca successiva sia alla commissione del reato che al suo accertamento e per effetto della lecita attività di procuratrice svolta in relazione alla vendita di un appartamento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse della ricorrente, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole del mancato ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza, trasmesso solo al codifensore, e, nel merito, contesta le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente esaminata la questione sollevata dal difensore con la memoria che lamenta il mancato ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza, recapitato al codifensore. Rileva il Collegio che, venendo in rilievo una nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01), deve prendersi atto che il deposito della memoria e la replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hanno comportato la sanatoria per essersi la parte avvalsa delle facoltà é al cui esercizio l'atto omesso era preordinato (art. 183, comma 1, lett. b) e che la mancata deduzione dell'interesse ad avvalersi del diritto potestativo alla discussione orale dimostra l'accettazione degli effetti dell'atto, ai sensi deVart. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Nel merito, la doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza. Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo il consolidato orientamento maturato negli anni precedenti, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore del
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