CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15809/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso ,e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di l'Aquila, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha con- fermato la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, il 18/3/2019, all'esito di giudizio abbreviato, l'ha condannata - esclusa la conte- stata aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. - alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa (pena base anni 2 rec12' e 1000 euro di multa, aumentata per l'incidenza della recidiva ad anni 2 e mesi 3 e 1.20(rdi multa, ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 6 e 800 euro di multa) in quanto riconosciutala colpevole del reato di cui gli artt. 99, 624, 625 nn. 4 e 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, all'interno del ristorante dello stabilimento balneare "Miramare", prelevando con mossa fulminea il borsello che il proprietario D'[OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato poggiato su una sedia temporaneamente incustodito, essendosi as- sentato per fumare una sigaretta, si impossessava del citato borsello nonché della somma di denaro contante di circa € 60,00, delle chiavi di casa e di altri oggetti ed effetti personali ivi custoditi. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede. Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. penycontraddittorietà della moti- vazione in punto della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625 n. 4 cod. pen. La ricorrente lamenta che la Corte di Appello di L'Aquila, seguendo il solco tracciato dal giudice di prime pure, é incorsa in un evidente vizio motivazionale, argomenterebbe la propria decisione in modo contraddittorio, quanto alla do- glianza inerente la qualificazione del fatto di reato e l'esclusione dell'aggravante contestata nell'imputazione, travisando quanto emerso nel corso del giudizio. La Corte territoriale, infatti, avrebbe utilizzato, nel proprio iter argomentativo volto ad escludere la bontà della doglianza difensiva, una provaan. realtà inesi- stente, laddove ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata "tenuto conto della rapidità dell'azione dell'impossessamento, che i commensali del D'Annunzio non riuscirono a percepire perché distratti appositamente dal comportamento della Monti/ che aveva poggiato la propria giacca sulla sedia ove si trovava il borsello, mentre chiacchierava con loro, fingendosi invitata alla festa, per poi andare via precipitosamente" (pag. 3, della sentenza impugnata, primo capoverso).La motivazione offerta dal giudice di secondo grado poggerebbe su un fatto (l'impossibilità da parte dei commensali di percepire l'azione delittuosa), ritenuto provato nel corso del giudizio. ma che in realtà, dall'analisi degli atti, risulterebbe non sussistere, visto che, nella denuncia-querela sporta dalla persona offesa in data 22/5/2018 ed acquisita al fascicolo dibattimentale in ragione del rito abbre- viato, si legge chiaramente come "Voglio precisare che mio zio [OSCURATO:PERSONA] mi ha riferito che mentre era seduto al tavolo, notava una donna di nazionalità italiana di anni 50 circa, che si presentava come Nicla, persona invitata alla festa, che, dopo aver poggiato una giacca sulla sedia dove era riposto il mio borsello, con un gesto fraudolento, ritirando il capo, s'impossessava del borsello e succes- sivamente si guadagnava la fuga uscendo in strada" (rigo 12 e seguenti). Quanto affermato dalla Corte di Appello parrebbe, dunque, essere contrad- detto da quanto chiaramente indicato negli atti assunti a mezzi di prova: se infatti uno dei commensali notava l'imputata e assisteva all'intera azione (pur non riu- scendo ad impedirla), sarebbe assolutamente irragionevole e contraddittorio mo- tivare il diniego di riqualificazione del fatto ritenendo la sussistenza della conte- stata aggravante poiché l'azione sarebbe stata portata a termine con abilità tali che nessuno se ne sarebbe accorto. L'informazione posta alla base del provvedimento impugnato - e cioè che nes- suno si sarebbe accorto di quanto accadeva, per avere l'imputata agito con parti- colare agilità e rapidità, tanto da integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e l'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali, ed in particolare nella denuncia (ove invece vi è chiara indicazione di chi avrebbe assi- stito all'intera scena, descrivendola alla persona offesa), sarebbero chiaramente inconciliabili tra loro, generando un vizio di contraddittorietà della motivazione. Sottolinea la ricorrente che la doglianza portata all'attenzione della Corte ter- ritoriale, ove accolta, avrebbe consentito al giudicante di riformare la sentenza di condanna graduando la pena in senso maggiormente favorevole all'imputata: per- tanto, sussisterebbe un evidente interesse nella reiterazione in questa sede della doglianza meglio precisata nell'atto di appello, ovvero della richiesta di una moti- vazione coerente e puntuale alla base del rigetto/ Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza proposta è infondata e, per contro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logi- che, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legitti- mità. Pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa, ai fini della procedibilità, in ragione dello ius superveniens (.2ut costituito\l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte, va rilevato che vi è in atti la querela sporta dalla persona offesa D'An- nunzio Silvio il 22/5/2018 all'[OSCURATO:PERSONA] della Questura di Pescara. 3. Quanto alla destrezza, il tema che è stato posto ad entrambi i giudici di merito era quello di verificare se l'autore del reato avesse utilizzato una particolare abilità per appropriarsi della borsa, modificando a proprio vantaggio lo stato delle cose e ponendo in essere una condotta volta ad incentivare la disattenzione della persona offesa onde potersi impunemente appropriare della refurtiva nonostante la presenza della persona offesa. Con la pronuncia n. 34090 del 27.4.2017, Quarticelli, le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato il principio che: "la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, carat- terizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, at- tenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta ag- gravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa". Secondo il dictum delle SSUU Quarticelli, che il Collegio condivide, dunque, è furto con destrezza, caratterizzato da una risposta punitiva più gravosa, che san- ziona più seriamente le condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all'abilità dell'agente, quello qualificato da una condotta spoliativa attuata con particolare ingegno, astuzia e scaltrezza. E dunque, per ravvisare l'aggravante, è necessario che l'agire non si limiti alla mera sottrazione del bene, pur facilitata dall'altrui di- sattenzione o dalla momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità ed effi- cienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offen- dano più seriamente il patrimonio. Merita dunque condivisione -secondo le SSUU Quarticelli - l'orientamento che propugna una nozione più restrittiva di destrezza perché "assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell'avvalersi della situa- zione favorevole comunque creatasi significherebbe valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la ma- terialità del fatto come concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto col principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che, menzionando il fatto commesso, esclude che il reato possa essere considerato in termini di sola rim- proverabilità soggettiva e con la stessa natura oggettiva della circostanza. Se questi sono i principi giuridici di riferimento la Corte territoriale appare averne fatto buon governo. \z' Il tema diversamente da quanto si opina ib ricorso non‘quello dell'allontana- mento del proprietario del borsello o che, ex post, uno dei commensali possa aver ricordato le sembianze di quella donna che si era presentata al tavolo fingendo di essere anche ella invitata alla festa, ma se la stessa avesse posto in essere gli accorgimenti di cui si è detto. E, come rileva con motivazione logica la Corte ter- ritoriale, ciò era avvenuto perché la donna aveva fatto ricorso all'escamotage di poggiare il proprio indumento sulla sedia dove c'era il borsello al fine poi di ripren- derlo, repentinamente occultando all'interno la res furtiva. Va anche sottolineato che non è importante che i comportamenti caratterizzati da astuzia e scaltrezza di chi compie il furto siano indirizzati alla persona offesa, ma che gli stessi siano idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso di chiunque si trovi ad operarla. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorren