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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11761/2023

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ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6521/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giu- sta procura in calce al presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70E19 H501H p.e.c. nicolalucariello@ordineavvocati- roma.org) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75T2 5 H501S; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettiva- mente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa 57 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi -rinuncia N.6521/22 R.G.

Est.

F.D’Aquino AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1039/01/21 depositatain data 6 agosto 2021 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2009, un ulteriore avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2009 – 2013 e un correlato provvedimento di diniego di rimborsorelativo all’anno 2014; che la contribuente ha indicato nelle dichiarazioni annuali l’energia prodotta e ceduta come esente a termini dell’art. 52, comma 3, lett. b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

L’Ufficio ha contestato alla società con- tribuente ilpresupposto dell’autoconsumo, in quanto energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti; che la CTP di Rimini ha rigettato i ricorsi previa riunione e che l a CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 6 agosto 2021, ha ri- gettato l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, af- fidato a seimotivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n.212 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento, non potendosi limitare la sentenza N.6521/22 R.G.

Est.

F.D’Aquino impugnata alla mera disapplicazione delle sanzioni in quanto il consor- zio contribuente sarebbe stato indotto ad applicare l’agevolazione da numerose ed esplicite determinazioni amministrative rilasciate dell’Agenzia delle dogane con provvedimenti specifici; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa moti- vazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost. che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con partico- lare riferimento all’omessa valutazionedelle circostanze che hanno in- dotto FER a fare affidamento sulla qualifica di autoproduttore; che conil quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, l. n. 212/2000 nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto la nullità della pretesa fiscale, pur in presenza di numerose determinazioni amministrative (equiparabili ad una formale risposta ad un’istanza di interpello) nelle quali sarebbe stata riconosciuta alla so- cietà contribuente l’esenzione poi contestata; che con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 3 lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nonché degli artt. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79e 2602 e ss. cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato che la contribuente sia autoproduttore benché distribuisca energia elettrica ai consorziati; che con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 57, d.lgs. n. 504/1995 nonché degli artt. 3 e 24 della N.6521/22 R.G.

Est.

F.D’[OSCURATO:PERSONA] parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di ac- certare che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione finanziaria al versamento delle accise coin- cida con il momento di presentazione della dichiarazione di consumo e non con il momento dell’effettivo consumo dell’energia elettrica; che con memoria depositata in data 29 marzo 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che deve farsi applicazione della disciplina precedente all’attuale art. 390cod. proc. civ., per cui la rinuncia deve essere notificata alla controparte, per cui – in assenza della stessa – la rinuncia denota il venir meno dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso(Cass., Sez.

U., 10 dicembre 2020, n. 28182); che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese pro- cessuali, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della ricorrente; che l’inammissibilità del ricorso, derivando da circostanze soprav- venute, comporta l’insussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez.

VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6521/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giu- sta procura in calce al presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70E19 H501H p.e.c. nicolalucariello@ordineavvocati- roma.org) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75T2 5 H501S; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), elettiva- mente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, alla via della Scrofa 57 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi -rinuncia N.6521/22 R.G. Est. F.D’Aquino AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1039/01/21 depositatain data 6 agosto 2021 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2009, un ulteriore avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta 2009 – 2013 e un correlato provvedimento di diniego di rimborsorelativo all’anno 2014; che la contribuente ha indicato nelle dichiarazioni annuali l’energia prodotta e ceduta come esente a termini dell’art. 52, comma 3, lett. b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. L’Ufficio ha contestato alla società con- tribuente ilpresupposto dell’autoconsumo, in quanto energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti; che la CTP di Rimini ha rigettato i ricorsi previa riunione e che l a CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 6 agosto 2021, ha ri- gettato l’appello della società contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, af- fidato a seimotivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n.212 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento, non potendosi limitare la sentenza N.6521/22 R.G. Est. F.D’Aquino impugnata alla mera disapplicazione delle sanzioni in quanto il consor- zio contribuente sarebbe stato indotto ad applicare l’agevolazione da numerose ed esplicite determinazioni amministrative rilasciate dell’Agenzia delle dogane con provvedimenti specifici; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa moti- vazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost. che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con partico- lare riferimento all’omessa valutazionedelle circostanze che hanno in- dotto FER a fare affidamento sulla qualifica di autoproduttore; che conil quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, l. n. 212/2000 nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto la nullità della pretesa fiscale, pur in presenza di numerose determinazioni amministrative (equiparabili ad una formale risposta ad un’istanza di interpello) nelle quali sarebbe stata riconosciuta alla so- cietà contribuente l’esenzione poi contestata; che con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 3 lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nonché degli artt. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79e 2602 e ss. cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato che la contribuente sia autoproduttore benché distribuisca energia elettrica ai consorziati; che con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 57, d.lgs. n. 504/1995 nonché degli artt. 3 e 24 della N.6521/22 R.G. Est. F.D’[OSCURATO:PERSONA] parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di ac- certare che la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione finanziaria al versamento delle accise coin- cida con il momento di presentazione della dichiarazione di consumo e non con il momento dell’effettivo consumo dell’energia elettrica; che con memoria depositata in data 29 marzo 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che deve farsi applicazione della disciplina precedente all’attuale art. 390cod. proc. civ., per cui la rinuncia deve essere notificata alla controparte, per cui – in assenza della stessa – la rinuncia denota il venir meno dell’interesse ad agire, con conseguente inammissibilità del ricorso(Cass., Sez. U., 10 dicembre 2020, n. 28182); che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese pro- cessuali, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della ricorrente; che l’inammissibilità del ricorso, derivando da circostanze soprav- venute, comporta l’insussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte