CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, e 612 cpv cod. pen., in riferimento all'art. 339 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 18 agosto 2017, in danno di [OSCURATO:PERSONA]) disapplicando la recidiva contestata e riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche e non consentite in questa sede, perché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso - alla luce dell'univoco quadro probatorio e dell'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - che le critiche alla ricostruzione del fatto mosse dalla difesa fossero idonee ad indurre a diverse conclusioni) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi (in punto di responsabilità) sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è non consentito in questa sede e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale è tornata a negare il beneficio sul rilievo che l'imputato, neppure nel corso del giudizio, aveva mostrato un qualche segno di resipiscenza, anche sub specie della realizzazione di minime condotte riparatorie; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottob