CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2990-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, elettivà.mente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3282/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per [OSCURATO:PERSONA], Sezione staccata di Catania, che ha confermato la pronuncia della C1P di Ragusa ove è stato annullato il diniego di rimborso IRAP a favore del contribuente per l'attività di sindaco da lui prestata presso società commerciali, avvalendosi della struttura di queste ultime. Più in particolare, il giudice del gravame ha accertato in via induttiva che le somme per cui era richiesto il rimborso attenevano ad attività che doveva ritenersi scorporabile in base agli elementi offerti, all'ammontare delle somme, in rapporto all'utilizzo della struttura societaria a supporto della prestazione richiesta. Spiega tempestivo controricorso la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Ufficio censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 50, primo comma, lett. c-bis) del d.P.R. n. 917/1986, nonché 2697 c.c., nella sostanza ritenendo non assolto l'onere probatorio a carico del contribuente, trattandosi di domanda di rimborso. Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità della parte privata, laddove contesta come nuova la doglianza erariale, non essendo mai stata fatta questione di prova -e di riparto del relativo onere- del diritto al rimborso. Ric. 2021 n. 02990 sez. MT ud. 12-10-2022 -2- Dall'esame della sentenza in scrutinio non si evince che la questione abbia formato oggetto di contestazione, né è di aiuto il ricorso erariale, non riportandovisi gli stralci degli atti dei gradi di merito ove il tema sia stato posto. Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, anche di recente, affermando che ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere [...] pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass. V, n. 8425/2020). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Ric. 2021 n. 02990 sez. MT ud. 12-10-2022 -3- difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in C.duemilatrecento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%,