CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità deiricorsi. Lette le memorie pervenute nell’interesse dei ricorrenti,sottoscritte dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],in data 13 novembre 2025 , con le quali ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del24 febbraio 2025 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronunzia del 7 gennaio 2019 del Tribunale di Padova, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione i reat i di cui a ll ’ art .220 legge fallimentare (capo 3 lett.B e C), di bancarotta semplice patrimoniale e di calunnia e ha per il resto confermato, con rideterminazione della pena, la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all ’ a r t. 10 quater D.lgs.74/2000 e di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale rispettivamente ascritti,nella qualità la sec o nda di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 20 luglio 2007 al 18 marzo 2013 e il secondo di amministratore di fatto e di legale rappresentante dal 18 marzo 2013 della società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova in data 3 giugno 2013. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazionedi legge quanto al mancato riconoscimento del ne bis in dem tra la contestata distrazione di170.000,00 euro di cui al capo 3 lett. C)e il fatto di precedente sentenza irrevocabile. Il riferimento è alla sentenza del Tribunale di Padova divenuta irrevocabilein data 27 gennaio 2018 e prodotta agli atti alla Corte a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. 2.2. Con il secondo e il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 nn.1,3,6 cod. pen. con riferimento al capo 3 lett. A ) relativo alla distrazione degli automezzi. L’imputato si stava adoperando con la vendita degli automezzi della società al fine di recuperare una capacità patrimoniale per provvedere all’integrale pagamento degli stipendi arretrati dei propri dipendenti; per una indagine frettolosa della Polizia giudiziaria, tuttavia, la condotta dell’imputato e la versione da lui fornita dei fatti è stata ingiustificatamente ritenuta inattendibile. 2.3. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo3 lett. D). La Corte territoriale, nella conferma dell’affermazione della penale responsabilità per la bancarotta documentale,non ha adeguatamente motivato quanto alla sussistenza del dolo specifico, se non con un generico riferimento alla circostanza che l’imputato ha sottaciuto l’esistenza di un conto corrente in Austria, vicenda per la quale è stato già condannato con sentenza passata in cosa giudicata. Il curatore inoltre ha suggerito la necessità di una consulenza tecnica sulla contabilità, suggerimento mai accolto dai giudici di merito. 2.4. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata spiegazione delle “discrepanze contabili” indicate dal curatore. Come già rappresentato nel precedente motivo la difesa lamenta che non è mai stata disposta una perizia sulla reale consistenza delle discrepanze contabili riferite dal curatore; né è mai stata acquisita agli atti la consulenza dell’esperto incaricato dal curatore per il loro rilevamento. 2.6 Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata assunzione diuna prova decisiva. La difesa sin dal giudizio di primo grado aveva richiesto il confronto tra la coimputata [OSCURATO:PERSONA] e il curatore in relazione a quanto risultava dal bilancio e precisamente da una posta attiva presente nel patrimonio netto iscritta quale fondo crediti inesigibili priva di qualsivoglia giustificazione contabile. A seguito della riclassificazione del patrimonio netto depurato da tale posta inesistente, il curatore avrebbe accertato che la situazione della società era molto compromessa con evidente aggravamento del dissesto. Da qui la necessità di un confronto tra il curatore e la [OSCURATO:PERSONA] per una spiegazione di quanto iscritto con quella posta attiva. 2.7. Con il settimo e ottavo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena per i reati in relazione al riconoscimento degli aumenti per la continuazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato erroneamente motivato richiamando la concorsualità fra gli imputati atteso che non sono stati a loro riconosciuti reati in concorso. Nel trattamento sanzionatorio in sede di aumenti vi è stata la duplicazione di un aumento di pena. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 3 lett. D). Il motivo è sovrapponibile al quarto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale nella conferma dell’affermazione della penale responsabilità per la bancarotta documentale non ha adeguatamente motivato quanto alla sussistenza del dolo specifico, se non con un generico riferimento alla circostanza che l’imputato hasottaciuto l’esistenza di un conto corrente in Austria, vicenda per la quale è stato già condannato con sentenza passata in cosa giudicata. Il curatore inoltre ha suggerito la necessità di una consulenza tecnica sulla contabilità, suggerimento mai accolto dai giudici di merito. Con particolare riferimento alla figura dell’imputata la sentenza ha dedotto una generica consapevolezza dal punto di vista soggettivo della stessa in quanto commercialista e moglie del coimputato, in quel periodo amministratore di fatto. 3.1. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata spiegazione delle “discrepanze contabili” indicate dal curatore. Il motivo è sovrapponibile al quinto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Come già rappresentato nel precedente motivo la difesa lamenta che non è mai stata disposta una perizia sulla reale consistenza delle discrepanze contabili riferite dal curatore; né è mai stata acquisita agli atti la consulenza dell’esperto incaricato dalcuratore per il loro rilevamento. 3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio d i motivazione quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva. Il motivo è sovrapponibile al sesto motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sin dal giudizio di primo grado aveva richiesto il confronto tra la coimputata [OSCURATO:PERSONA] e il curatore in relazione a quanto risultava dal bilancio e precisamente da una posta attiva presente nel patrimonio netto iscritta quale fondo crediti inesigibili priva di qualsivoglia giustificazione contabile. A seguito della riclassificazione del patrimonio netto depurato da tale posta inesistente, il curatore avrebbe accertato che la situazione della società era molto compromessa con evidente aggravamento del dissesto. Da qui la necessità di un confronto tra il curatore e la [OSCURATO:PERSONA] per una spiegazione di quanto iscritto con quella posta attiva. 3.3. Con il quarto e il quinto motivoè stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena accessoria Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato erroneamente motivato richiamando la concorsualità fra gli imputati atteso che non sono stati a loro riconosciuti reati in concorso. Nel trattamento sanzionatorio pur essendo stata rideterminata la pena principale è rimasta immutata la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni CONSIDERATO in DIRITTO I ricorsirisultano nel complesso infondati. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta privo di specificità. Secondo questa Corte ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D'alise, Rv. 287251). 1.1.Nel caso di specie non si comprendeinvero dal tenore del ricorso quale sia la condotta già giudicata per cui è intervenuta condanna e se sia stata riconosciuta la medesima qualificazione giuridica, non risultando infatti osservato l’onere di allegazione al fine di consentire la valutazione della censura dedotta. Va peraltro rilevato che anche la sentenza impugnata sullo specifico motivo di appello ne aveva sottolineato la genericità essendo stato del tutto omessa la indicazione delle argomentazioni a sostegno della invocata duplicazione di giudizio. 2.Il secondo e il terzo motivo di r ic orso - da trattarsi congiuntamente in quantorelativi al medesimo tema - risultano manifestamente infondati , esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro espressamente richiamata dalla sentenza impugnata, imotivi di particolare valore morale o sociale ai quali l'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli sul cui intendimento come tali si registra un generale consenso sociale(Sez. 6, n. 27746 del 31/05/2018, T, Rv. 273681). La motivazione sul punto è esente da vizi logiciallorché (p.12) chiarisce che l’asporto degli automezzi è avvenuto forzando il presidio che i dipendenti, ben consapevoli della crisi in cui versava l’azienda dell’imputato, a vevano appositamente approntato anche per la notte presso la sede sociale proprio per evitare che gli autocarri di cui avevano avuto notizia essere intervenuta la vendita, fossero sottratti alla loro garanzia patrimoniale, tanto che il giorno successivo alcuni di loro si sono recati a sporgere denuncia alla Guardia di Finanza per l’accaduto. 3.Il quarto motivo è infondato. 3.1.L’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. descrive due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). Al riguardo va specificato che l’omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche “parziale” e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della “materiale”esistenza dei libri contabili che però sono stati “lasciati in bianco”. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, impossibilità che non costituisce l’evento del reato, bensì una connotazione modale della condotta; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestualealla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Per chiarire, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “a dolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri che si inserisce nell’ambito di una contabilità comunque tenuta allorché l’omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operatività dell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarotta generale”. 3.2Nel caso in esame correttamente la corte territoriale ha ravvisato una ipotesi di bancarotta documentale cd. Generica. La sentenza impugnata ha infatti chiarito che la tenuta della documentazione era formalmente completa, ma non idonea, come accertato a posteriori , a rappresentarela situazione patrimoniale e i movimenti delle risorse societarie effettivamente sussistenti in capo alla società. In particolare,il curatore ha specificato gli elementi di criticità: -la mancata indicazione del conto corrente austriaco; -l’indicazione di clienti con saldo a debito negativo; -un fondo per crediti inesigibili di quasi due milionidi euro appostato tra le voci di capitale nonostante tale posta fosse stata già segnalata dall’accusa come ingiustificabile da punto di vista contabile; -l’appostazione a bilancio di debiti verso banche per poche centinaia di migliaia di euro anziché per un milione di euro come invece accertato in sede di formazione dello stato passivo. Si legge nella motivazione della sentenza impugnata (p.16): “[..] l’effetto voluto ed ottenuto con la tenuta della documentazione in tal guisa – ossia inserendovi anche poste oggettivamente non veritiere-è stato quello di occultare la situazione di decozione in cui versava da tempo la società rendendone impossibile una ricostruzione patrimoniale affidabile[..].” 4. Il quinto e il sesto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto si deducono profili di carenza probatoria da parte del giudice di primo grado che avrebbero inciso sulla decisione, sono entrambi generici. 4.1. Quanto alla perizia, la sentenza impugnata chiariscecon motivazione in fatto immune da vizi che il curatore ha riferito di essersi dovuto egli stesso affidare proprio ad un perito per comprendere lo stato effettivo della società in quanto nella relativa documentazione contabile risultavano elementi patrimoniali attivi che non trovavano giustificazione o di cui non vi era concreto riscontro. 4.2. Quanto alla richiesta di confronto, va ricordato che deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). Il confronto non rientra tra le "prove decisive" di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., trattandosi di prova a carattere "neutro", sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice (Sez. 6, n. 53334 del 24/10/2017, Ragusa, Rv. 271762). 5. Il settimo e ottavo motivo da trattarsi congiuntamente in quanto attengono al trattamento sanzionatorio risultano infondati. 5.1. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi e come tale insindacabile in questa sede, valorizza, a tal fine: - il consapevole concorso nella condotta atteso che la bancarotta documentale è contestata ad entrambi gli imputati nelle rispettive qualità descritte nella imputazione; -la particolare spregiudicatezza della condotta dell’imputato. 5.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, risulta evidente che non vi è stata una duplicazione dell’aumento per la continuazione in relazione al capo 3A) fissato come pena base, ma semplicemente per mero errore materiale si è richiamato il capo 3A) invece che il capo 3D) egualmente contestato. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso della coimputata [OSCURATO:PERSONA] sono per la gran parte sovrapponibili a quelli del coimputato a cui si rinvia per le argomentazionicomuni. 6.Il primo motivo di ricorsonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è in fondato. Nel richiamare le motivazioni contenute nel paragrafo 3 relative al quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che qui si intendono integralmente richiamate, va ulteriormente aggiunto con riguardo alla specifica posizione della ricorrente (p.20 e ss.) che la imputata, di professione commercialista, si è sempre occupata degli aspetti contabili/amministrativi della società oltre ad essere stata abilitata ad operare sui conti correnti ed era quindi a conoscenza, in ragione della specifica competenza professionale, delle regole e dei principi per la regolare tenuta della documentazione contabile. La continuità dell’attività amministrativa resa dalla stessa in favore della società e della persistente partecipazione alle vicende societarie trova riscontro nelle modalità con cui è stato gestito il danaro provento dell’attività di vendita degli automezzi confluito sul conto corrente personale di [OSCURATO:PERSONA] e poi utilizzato per pagare dipendenti e fornitori, nonostante allora l’imputatanon svolgesse più ruoli formali. 7. Il secondo e il terzo motivo nell’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultano aspecifici. Gli stessi sono perfettamente sovrapponibili al quinto e a l sesto motivo trattati congiuntamente nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alle cui motivazioni contenute nel paragrafo 4 si rinvia integralmente. 8. Il quarto e il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati. 8.1. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi e come tale insindacabile in questa sede, valorizza, a tal fine: - il consapevole concorso nella condotta atteso che la bancarotta documentale è contestata ad entrambi gli imputati nelle rispettive qualità descritte nella imputazione; -la particolare intensità del dolo dell’imputata. 8.1. Quanto alla mancata riduzione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5, corretta appare la conferma della stessa atteso che ai sensi dell’art. 29 cod. pen. la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad anni tre (come nel caso di specie) importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per la dur