CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 21954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17480-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] manodopera vietata – Lavoro subordinato accertamento R.G.N. 17480/2020 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3883/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/10/2019 R.G.N. 987/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 17 ottobre 2019, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio anche con la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. “Quadrifoglio” in liquidazione e con [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato: a) in accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (e proseguito dal suo fallimento dichiarato in corso di giudizio), la domanda nei suoi confronti di [OSCURATO:PERSONA] di condanna in solido, quale committente, con la cooperativa appaltatrice, al pagamento della somma complessiva di € 16.491,86, a titolo di emolumenti non percepiti, di cui € 1.126,18 per T.f.r., oltre accessori; b ) l’appello principale del predetto avverso la sentenza di primo grado, che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva a titolo personale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della cooperativa e per quanto ancora rileva, aveva rigettato la domanda del lavoratore di accertamento, previo quello di interposizione di manodopera vietata dall’art. 1 legge n. 1369/1960, di un rapporto di lavoro subordinato con [OSCURATO:SOCIETA]. – per effetto dell’inserimento stabile nell’organizzazione della committente e della soggezione al suo potere direttivo, ancorché formalmente dipendente dalla cooperativa appaltatrice – e condannato entrambe le società in solido al pagamento della somma complessiva di € 16.491,86, a titolo di emolumenti non percepiti, di cui € 1.126,18 per T.f.r. oltre accessori;2. in particolare, essa ha ritenuto il lavoratore decaduto, a norma dell’art. 4 legge n. 1369/1960, dalle domande di accertamento di illiceità dell’appalto di manodopera e di condanna solidale delle due società al pagamento dei crediti retributivi, per averle proposte (con ricorso depositato il 14 novembre 2003) oltre il termine annuale dalla cessazione del rapporto di lavoro (il 13 maggio 2002), non interrotto per il tempo del procedimento di conciliazione davanti alla D.P.L. di Avellino, esperito senza la partecipazione della parte invitata [OSCURATO:SOCIETA]., in difetto di prova della notificazione ad essa della relativa richiesta; 3. nel merito, essa ha escluso, come già il Tribunale, in esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la soggezione del lavoratore, dipendente della cooperativa appaltatrice, al potere direttivo della società committente e pertanto la sussistenza della dedotta interposizione di manodopera vietata dall’art. 1 legge n. 1369/1960: ritenendo poi assorbita ogni altra questione, per avere il predetto coltivato in appello soltanto le domande nei confronti della società committente;4. con atto notificato il 17 giugno 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi, mentre la cooperativa è rimasta intimata, senza svolgere attività difensiva; 5. il fallimento ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 1369/1960, 1422, 2946 c.c., per avere la Corte territoriale, pur avendo correttamente qualificato le proprie azioni alla stregua di accertamento di interposizione di manodopera vietata e di conseguente rapporto di lavoro alle dipendenze della committente, applicato tuttavia erroneamente, oltre che contraddittoriamente, il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 4 legge n. 1369/1960, anziché decennale di ordinaria prescrizione (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. in via di premessa, è indubbia l’applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., all’azione di accertamento costitutivo con la quale il lavoratore, occupato in violazione dei divieti d'intermediazione e di interposizione nella prestazione di lavoro stabiliti dall'art. 1 legge n. 1369/1960, chieda l’accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative, ai sensi dell'ultimo comma della citata norma (Cass. 23 febbraio 1983, n. 1359). E così pure della decadenza prescritta dall’art. 4 legge n. 1369/1960, che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti (Cass. 17 gennaio 2007, n. 996; Cass.20 marzo 2014, n. 6532; Cass. 16 luglio 2018, n. 18809: tutte in specifico riferimento alla limitazione dell'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, che, oltre che i diritti al trattamento economico e normativo, pretenda l'adempimento degli obblighi previdenziali; senza possibilità di estenderne l’efficacia ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale);3.1. corretta è pertanto l’applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore di condanna della committente, in solido con la cooperativa appaltatrice sua datrice, di condanna al pagamento di emolumenti retributivi maturati (incluso il T.f.r.) nel corso dell’appalto (al primo e al quinto capoverso di pg. 5 della sentenza); 3.2. è viziata invece da errore di diritto l’affermazione di applicabilità della decadenza prescritta dall’art. 4 legge n. 1369/1960 alla domanda di accertamento costitutivo di un rapporto di lavoro con la committente, per effetto della violazione del divieto d'intermediazione e di interposizione nella prestazione di lavoro stabilito dall'art. 1 legge n. 1369/1960 (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza). L’errore rilevato non muta peraltro il segno della decisione, essendo stata la domanda rigettata nel merito (al p.to 2, da pg. 5 a pg. 7 della sentenza): sicché, è sufficiente correggere sul punto la motivazione, a norma dell’art. 384, ultimo comma c.p.c.; 4. il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte territoriale, nel fondare il proprio ragionamento decisorio sulle risultanze istruttorie, dato conto delle fonti da cui avrebbe tratto il proprio convincimento, rendendo una motivazione apparente sul presupposto, nella valutazione di compatibilità delle attività prestate dal lavoratore con “l’oggetto del contratto di appalto”, dell’esistenza di un contratto scritto, nonostante la sua mancata produzione (secondo motivo); 5. anch’esso è infondato; 6. è noto che ricorra l’ipotesi di motivazione apparente, quando essa, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché articolata su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendo essere lasciato all'interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. s.u. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758). Ma essa non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte territoriale compiuto un accertamento in fatto, congruamente argomentato in base alle richiamate risultanze istruttorie (al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 5 e dal secondo capoverso di pg. 6 al secondo di pg. 7 della sentenza), in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia (richiamati dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 6 e al terzo e quarto capoverso di pg. 7 della sentenza), né essendo controversa tra le parti l’esistenza di un contratto di appalto tra le due società (dando di ciò atto la sentenza al quart’ultimo capoverso di pg. 5); 6.1. la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono poi apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 23 maggio 2014, n. 15511; Cass. 4 luglio 2017, n. 16467). Ogni critica del convincimento che il giudice si sia formato, in esito all'esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, esorbita dal perimetro di sindacabilità in sede di legittimità, in quanto sollecita una rivalutazione dei fatti, preclusa a questa Corte (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass.1 giugno 2021, n. 15276). Spetta, infatti, al giudice di merito in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di contro llarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, non potendo il giudice di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito (Cass.16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 13 gennaio 2020, n. 331); 7. il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali “i fatti dedotti ai capi” oggetto di narrativa nel ricorso introduttivo ed oggetto delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione riportate per parziale trascrizione (terzo motivo); 8. esso è inammissibile; 9. ogni diversa valutazione – quale l’inesistenza di un “fatto storico”, considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano integrarlo né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 31 marzo 2022, n. 10525), piuttosto la deduzione contestando l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987) – è preclusa dalla sussistenza di un’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 ter , quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato, né dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base del rigetto, rispettivamente, delle decisioni di primo grado e di appello (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656); 10. il lavoratore ha, infine, dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 legge n. 1369/1960, 410, 412 c.p.c., in riferimento alla propria domanda subordinata di responsabilità solidale della committente con la cooperativa appaltatrice datrice di lavoro, per la decorrenza del termine di decadenza dalla cessazione dell’appalto e non del rapporto di lavoro, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, in assenza del prescritto onere di allegazione da parte della committente e persino di produzione del contratto di appalto e comunque avendo egli interrotto il termine di prescrizione annuale con l’istanza prescritta, all’epoca obbligatoriamente, di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 412bis c.p.c. (quarto motivo); 11. esso è invece fondato; 12. l’art. 4 legge n. 1639/1960 prescrive che “i diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente” (ossia, nei confronti del committente, tenuto solidalmente con l’appaltatore loro datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, in relazione all’opera o al servizio appaltato) “potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto”. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato la cessazione (in data 13 maggio 2002) del rapporto di lavoro (come risulta dall’ultimo capoverso di pg. 1 al secondo di pg. 2 e ai p.ti 1 e 1.1 di pg. 4 della sentenza), ma non quella del contratto di appalto tra le parti, che è dies a quo di decorrenza della decadenza; 13. dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, con il rigetto di tutti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. P.Q.M. La Corte acc