CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 35689/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36129-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], 2021 in persona del suo Presidente e legale rappresentante 2595 pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 575/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 15 settembre 2021 - Pres. Berrino, re!. Buffa - Urbinati contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 31.7.18, la Corte di Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Rimini, ha affermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'[OSCURATO:PERSONA] della ricorrente per attività di avvocato, ritenendo irrilevante il versamento del solo contributo integrativo alla CNPAF. Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato delega in calce al ricorso. Con atto notificato alla controparte ritualmente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Di conseguenza il giudizio deve dichiararsi estinto per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla per spese non avendo svolto l'[OSCURATO:PERSONA] attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. UNZIONARI amo C o,Pi` b.ec. iSo N) othtl- 0n1 c_ CA E;e A [OSCURATO:PERSONA] acoia Co r\f „C (a Lio t5EL, 4.5 NTTetraeC 2oa/. Il F ionario Giudiziario I L PR (Ì ViJT5 Depositato in