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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:102
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006TJ0064_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2005) 4634 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione C (2005) 4634 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nei limiti e nella misura in cui dichiara la FLS Plast A/S responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991. 2) L’importo del pagamento di cui la FLS Plast è solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C (2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea e la FLS Plast sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006TJ0064_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2005) 4634 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione C (2005) 4634 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nei limiti e nella misura in cui dichiara la FLS Plast A/S responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991. 2) L’importo del pagamento di cui la FLS Plast è solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C (2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea e la FLS Plast sopporteranno ciascuna le proprie spese.