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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47148/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in data 21/3/2018 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 6 mesi di arresto e di 1.000 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di 13,5 cm; fatto accertato in data 14/10/2015 presso la stazione ferroviaria di Bologna.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Pipitone, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, nonché la mancanza o comunque apparenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 e delle circostanze attenuanti generiche.

Sotto un primo profilo, il ricorso lamenta, che il reato per cui è condanna, commesso il 10/10/2015, si sarebbe prescritto il 10/4/2020.

Sotto il secondo aspetto, la sentenza avrebbe operato una mera ricostruzione del fatto storico, riprendendo i motivi dell'impugnazione per qualificarli non condivisibili, o comunque insufficienti, senza articolare un ragionamento logico-deduttivo e senza tenere conto dei più ampi parametri di valutazione, anche attinenti alle caratteristiche dell'arma.

Mancante sarebbe altresì la valutazione di adeguatezza della quantificazione della pena e in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi del secondo profilo di doglianza, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha specificamente escluso l'ipotesi della cd. lieve entità alla luce delle caratteristiche fisiche e di pericolosità dell'arma, munita di lama della lunghezza di oltre 6 cm. e di punta aguzza e considerata la «spiccata personalità delinquenziale» dell'imputato, pluripregiudicato.

Tale valutazione è conforme alle indicazioni della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto, non soltanto delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte «le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195-01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01).

Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza delle doglianze articolate sul punto.

2.1. Analogamente, quanto al trattamento sanzionatorio e alle circostanze generiche, la sentenza impugnata si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità in materia di dosimetria sanzionatoria e di applicazione della fattispecie di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Sotto il primo profilo, la sentenza in parola ha, infatti, correttamente richiamato i parametri dell'art. 133 cod. pen., definendo «equo e congruo» il trattamento sanzionatorio applicato, così conformandosi all'orientamento giurisprudenziale, qui condiviso e riaffermato, secondo il quale tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278) essendo sufficiente, in tali casi, «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

Con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata, pur silente sul punto, ha evidenziato alcuni profili, quali la non modesta gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato (tenuto conto dei suoi numerosi precedenti penali), che configurano una implicita reiezione della richiesta del trattamento di favore (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01, secondo cui a richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi).

Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza anche dei profili di censura relativa alla commisurazione della pena e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.3.

Quanto, poi, al primo profilo di doglianza, deve rilevarsi che, come riconosciuto dallo stesso ricorso, il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 15/10/2020, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di appello, datata 20/7/2020.

Ne consegue che, a fronte della odierna pronuncia di inammissibilità del ricorso, la prescrizione maturata dopo la sentenza secondo grado non spiega alcun effetto estintivo sul reato.

Ciò in conformità agli orientamenti emersi in sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione (Sez.

U, n. 15 del 30/6/1999, Piepoli, Rv. 213981- 01; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.

Rv. 217266 - 01; Sez.

U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164- 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente arlV e di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna in data 21/3/2018 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 6 mesi di arresto e di 1.000 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza di 13,5 cm; fatto accertato in data 14/10/2015 presso la stazione ferroviaria di Bologna. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Pipitone, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, nonché la mancanza o comunque apparenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 e delle circostanze attenuanti generiche. Sotto un primo profilo, il ricorso lamenta, che il reato per cui è condanna, commesso il 10/10/2015, si sarebbe prescritto il 10/4/2020. Sotto il secondo aspetto, la sentenza avrebbe operato una mera ricostruzione del fatto storico, riprendendo i motivi dell'impugnazione per qualificarli non condivisibili, o comunque insufficienti, senza articolare un ragionamento logico-deduttivo e senza tenere conto dei più ampi parametri di valutazione, anche attinenti alle caratteristiche dell'arma. Mancante sarebbe altresì la valutazione di adeguatezza della quantificazione della pena e in relazione all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del secondo profilo di doglianza, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha specificamente escluso l'ipotesi della cd. lieve entità alla luce delle caratteristiche fisiche e di pericolosità dell'arma, munita di lama della lunghezza di oltre 6 cm. e di punta aguzza e considerata la «spiccata personalità delinquenziale» dell'imputato, pluripregiudicato. Tale valutazione è conforme alle indicazioni della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto, non soltanto delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte «le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (cfr. Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195-01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01). Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza delle doglianze articolate sul punto. 2.1. Analogamente, quanto al trattamento sanzionatorio e alle circostanze generiche, la sentenza impugnata si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità in materia di dosimetria sanzionatoria e di applicazione della fattispecie di cui all'art. 62-bis cod. pen. Sotto il primo profilo, la sentenza in parola ha, infatti, correttamente richiamato i parametri dell'art. 133 cod. pen., definendo «equo e congruo» il trattamento sanzionatorio applicato, così conformandosi all'orientamento giurisprudenziale, qui condiviso e riaffermato, secondo il quale tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278) essendo sufficiente, in tali casi, «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). Con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata, pur silente sul punto, ha evidenziato alcuni profili, quali la non modesta gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato (tenuto conto dei suoi numerosi precedenti penali), che configurano una implicita reiezione della richiesta del trattamento di favore (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01, secondo cui a richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi). Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza anche dei profili di censura relativa alla commisurazione della pena e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.3. Quanto, poi, al primo profilo di doglianza, deve rilevarsi che, come riconosciuto dallo stesso ricorso, il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 15/10/2020, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di appello, datata 20/7/2020. Ne consegue che, a fronte della odierna pronuncia di inammissibilità del ricorso, la prescrizione maturata dopo la sentenza secondo grado non spiega alcun effetto estintivo sul reato. Ciò in conformità agli orientamenti emersi in sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione (Sez. U, n. 15 del 30/6/1999, Piepoli, Rv. 213981- 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164- 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente arlV e di [OSCURATO:PERSONA]
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