CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZAI3L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censurano la ritenuta responsabilità (sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo) per il delitto di favoreggiamento e la sussistenza dell'aggravante oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. è generico e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che con motivazione completa ed ineccepibile ha fornito risposta agli identici motivi di gravame, escludendo la lettura riduttiva assegnata dal ricorrente; che la decisione evidenzia che la condotta aveva consentito di gestire nel tempo la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con il legale di fiducia, con la famiglia e con i sodali, ciò palese dall'esame del contenuto delle captazioni; la Corte territoriale ha inoltre rilevato come il ricorrente avesse ben chiara la caratura criminale del Solito, condannato per associazione mafiosa in quanto referente della compagine denominata "[OSCURATO:PERSONA]" operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], avendolo@ agevolato, in tal modo, detta associazione (pertinente risulta il riferimento giurisprudenziale citato Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281522 -- 02); che corretta risulta la esclusione della rilevanza ex art. 384 cod. pen. del rapporto di parentela con il Solito, in quanto mero fratello della suocera di costui; osservato che il ricorrente, a fronte di identici motivi proposti - in forma comunque generica - nel ricorso, non risulta confutare la precisa motivazione su ogni punto resa dalla Corte di appello, limitandosi a riprodurre identiche doglianze che fanno ritenere il ricorso aspecifico; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così