Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:381
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0130 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 12 maggio 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli – Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato – Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE» Nella causa C‑130/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna), con decisione del 4 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2020, nel procedimento YJ contro [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS), LA CORTE (Sesta Sezione), composta da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, C. Toader e M. Safjan (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per YJ, da L. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS), da A.R. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da M.J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da C. Valero e

I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag. 24 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YJ e l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) (in prosieguo: l’«INSS») avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultimo di concedere a YJ un complemento di maternità nell’ambito della sua pensione anticipata.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il primo e il secondo considerando della direttiva 79/7 enunciano quanto segue: «considerando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [( GU 1976, L 39, pag. 40 )], prevede che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio [delle Comunità europee] adotterà, su proposta della Commissione [delle Comunità europee], disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità d’applicazione; che il trattato [CEE] non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo; considerando che occorre attuare il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in primo luogo nei regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, d’invalidità, di vecchiaia, d’infortunio sul lavoro, di malattia professionale e di disoccupazione, nonché nelle disposizioni relative all’assistenza sociale nella misura in cui sono destinate a completare detti regimi o a supplirvi». 4 L’articolo 1 di tale direttiva così dispone: «Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”». 5 Ai sensi dell’articolo 4 della suddetta direttiva: «1.

Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda: – il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi, – l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi, – il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità». 6 In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione: a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni; b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli; l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli; (...)».

Diritto spagnolo 7 L’articolo 60 della [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulla previdenza sociale), nella versione consolidata approvata dal [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto legislativo 8/2015, che approva il testo della legge generale sulla sicurezza sociale – rifusione), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291) (in prosieguo: la «LGSS»), rubricato «Integrazione della pensione delle pensioni contributive del sistema di previdenza sociale», prevede quanto segue: «1.

È riconosciuta un’integrazione della pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell’ambito di un qualsiasi regime del sistema di previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente.

Detta integrazione, che avrà a tutti gli effetti natura giuridica di pensione pubblica contributiva, sarà costituita da un importo risultante dall’applicazione all’importo iniziale delle suddette pensioni di un determinato coefficiente, che dipenderà dal numero di figli secondo la scala seguente: a) due figli: 5%. b) tre figli: 10%. c) quattro o più figli: 15%.

Al fine di determinare il diritto all’integrazione e il relativo importo saranno computati soltanto i figli nati o adottati prima del fatto che dà titolo alla pensione corrispondente.

2. Qualora l’importo della pensione inizialmente riconosciuta superi il limite fissato dall’articolo 57 senza applicazione dell’integrazione, la somma della pensione e dell’integrazione non può superare tale limite aumentato del 50% dell’integrazione riconosciuta.

Allo stesso modo, se l’importo della pensione riconosciuta raggiunge il limite stabilito nell’articolo 57 applicando solo una parte dell’integrazione, l’interessata ha altresì diritto a ricevere il 50% della parte del supplemento che supera il limite massimo in vigore in quel momento.

Nei casi in cui, per via legislativa o regolamentare, il massimale possa essere superato per altre ragioni, l’integrazione è calcolata conformemente al presente paragrafo, prendendo come importo iniziale della pensione l’importo del massimale in vigore in quel momento.

Se la pensione da completare viene acquisita grazie alla totalizzazione di periodi di assicurazione su base prorata temporis in forza di norme internazionali, l’integrazione è calcolata sulla base della pensione teorica acquisita e il prorata corrispondente è applicato al risultato ottenuto. (...)

4. L’integrazione della pensione non si applica in caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata o in caso di pensionamento parziale, di cui, rispettivamente, agli articoli 208 e

215. L’integrazione della pensione adeguata viene tuttavia versata quando la pensione completa deriva da una pensione parziale, una volta raggiunta l’età richiesta. (...)». 8 L’articolo 208 della LGSS, rubricato «Pensionamento anticipato per volontà dell’interessato», dispone quanto segue: «1.

L’accesso al pensionamento anticipato per volontà dell’interessato richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) Aver compiuto un’età che sia inferiore di non oltre due anni all’età che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 1, punto a), senza che sia possibile applicare, a tal fine, i coefficienti di riduzione di cui all’articolo

206. b) La prova di un periodo contributivo minimo effettivo della durata di 35 anni, senza che, a tal fine, sia presa in considerazione la quota proporzionale relativa ai premi.

A tali fini esclusivi, viene presa in considerazione solo la durata del servizio militare obbligatorio o del servizio sociale sostitutivo, con un limite massimo di un anno. c) Dopo che sia dimostrata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di tale tipologia di pensionamento, l’importo della pensione da ricevere deve essere superiore all’importo della pensione minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età.

In caso contrario, è impossibile beneficiare di questa forma di pensionamento anticipato. (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Su sua richiesta, YJ ha ottenuto, tramite decisione dell’INSS dell’11 dicembre 2017, di andare in pensione anticipatamente e di percepire una pensione con effetto dal 4 dicembre 2017.

YJ ha presentato un reclamo contro questa decisione, sostenendo che l’INSS avrebbe dovuto concederle l’integrazione della pensione per maternità prevista dall’articolo 60 della LGSS, dato che aveva avuto tre figli. 10 Poiché l’INSS ha respinto tale domanda con decisione del 9 maggio 2018, per il motivo che tale integrazione della pensione per maternità non era applicabile nel caso in cui l’interessata avesse optato per il pensionamento anticipato, YJ ha presentato un ricorso allo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna).

Dinanzi al giudice del rinvio, ella fa valere, in sostanza, che l’articolo 60 della LGSS comporta una discriminazione nei confronti delle donne che, avendo optato per un pensionamento anticipato, non possono beneficiare di detta integrazione della pensione per maternità. 11 Il giudice del rinvio ricorda che, con la sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) ( C‑450/18 , EU:C:2019:1075 ), la Corte ha considerato che l’articolo 60 della LGSS, che non rientra né nell’ambito di applicazione della deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/7, né in quello della deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata dalla medesima direttiva. 12 Il giudice del rinvio aggiunge che non vi è alcuna ragione per non applicare mutatis mutandis il ragionamento seguito dalla Corte in tale sentenza nei confronti di donne che si trovino tutte nella stessa situazione, indipendentemente dalla forma e dalla data di accesso al regime pensionistico che fruisce della medesima integrazione della pensione per maternità. 13 Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se il regime previsto dall’articolo 60 della LGSS, in forza del quale le donne che, al pari di YJ, optano per il pensionamento anticipato sono escluse dal beneficio dell’integrazione della pensione per maternità stabilito da detto articolo, contrariamente a quelle che vanno in pensione all’età prevista dalla legge o che vanno anticipatamente in pensione a motivo dell’attività esercitata nel corso della loro vita professionale, a causa di una disabilità oppure a seguito di una cessazione dell’attività lavorativa, per ragioni loro non imputabili, nel corso del periodo immediatamente precedente la pensione, sia conforme al principio del diritto dell’Unione che garantisce la parità di trattamento in senso lato, vale a dire tra uomini e donne, ma anche tra donne, e se tale regime non costituisca, quindi, una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7. 14 In tale contesto, lo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se possa considerarsi una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7 una norma come l’articolo 60, paragrafo 4, della [LGSS], che esclude dall’integrazione per maternità le donne che optano per il pensionamento anticipato volontario rispetto a quelle che vanno anch’esse in pensione volontariamente, ma all’età ordinaria prevista, o che vanno in pensione anticipatamente, ma a causa dell’attività lavorativa svolta nel corso della loro vita professionale, a causa di disabilità, o per aver lasciato il lavoro prima di accedere alla pensione di vecchiaia per cause ad esse non imputabili».

Sulla questione pregiudiziale 15 In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento in maniera generale alla direttiva 79/7, senza indicare la o le disposizioni di tale direttiva di cui chiede l’interpretazione. 16 Ciò premesso, tanto dalla formulazione della questione pregiudiziale, quanto dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che la questione è volta, in realtà, a determinare l’esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 79/7, che è vietata dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, ai sensi del quale il principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia dell’interessato. 17 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito e, in tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA], C‑125/18 , EU:C:2020:138 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 18 Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere la questione sollevata come volta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata. 19 A tale riguardo, occorre ricordare che la nozione di «discriminazione diretta fondata sul sesso», considerata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, deve essere intesa nel senso che essa include qualsiasi a situazione nella quale una persona sia trattata meno favorevolmente a motivo del suo sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga [sentenza del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro), C‑451/16 , EU:C:2018:492 , punto 34 ].

Di conseguenza, affinché una discriminazione diretta possa essere «fondata sul sesso», occorre che una persona sia trattata in modo sfavorevole a causa della sua appartenenza al sesso maschile o al sesso femminile. 20 Occorre inoltre sottolineare che, conformemente al suo titolo nonché al suo articolo 1, in combinato disposto con i suoi considerando primo e secondo, la direttiva 79/7 mira alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale.

Inoltre, la convenzione di scrittura definita all’articolo 1 di tale direttiva attesta che l’espressione «principio della parità di trattamento», utilizzata nel resto della direttiva, deve essere intesa come riferita in modo sintetico al «principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale». 21 Di conseguenza, la nozione di «discriminazione fondata sul sesso», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, può riguardare soltanto i casi di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile, da un lato, e lavoratori di sesso femminile, dall’altro. 22 Ciò posto, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 non può essere inteso come una disposizione del diritto dell’Unione che garantisce la parità di trattamento in senso lato, vale a dire anche tra persone appartenenti allo stesso sesso.

Al contrario, la nozione di «discriminazione diretta fondata sul sesso» considerata da tale disposizione implica una situazione nella quale taluni lavoratori siano trattati meno favorevolmente a motivo della loro appartenenza al sesso maschile o femminile rispetto ad altri lavoratori del sesso opposto in una situazione analoga. 23 Nel caso di specie, la situazione in causa nel procedimento principale riguarda una donna che, avendo optato per il pensionamento anticipato, non può beneficiare di un’integrazione della pensione per maternità e che reputa quindi se stessa trattata meno favorevolmente delle donne che, avendo optato per il pensionamento all’età prevista dalla legge oppure per il pensionamento anticipato sulla base di determinati motivi previsti dalla legge, possono beneficiare di tale integrazione della pensione. 24 Orbene, la direttiva 79/7 non può applicarsi ad una situazione del genere, in quanto il criterio in ragione del quale la concessione dell’integrazione della pensione per maternità di cui trattasi viene negata alle donne che fruiscono di un pensionamento anticipato volontario riguarda non già il sesso del lavoratore interessato, bensì le modalità di accesso al collocamento a riposo di quest’ultimo, e dunque il presunto trattamento discriminatorio non è «fondato sul sesso».

Inoltre, la situazione in esame verte non già su una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile, da un lato, e lavoratori di sesso femminile, dall’altro, bensì su una presunta violazione della parità di trattamento tra lavoratori di sesso femminile. 25 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) ( C‑450/18 , EU:C:2019:1075 ), benché la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardasse la stessa normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

Infatti, in quella causa, il ricorrente nel procedimento principale era un lavoratore maschio che reputava di essere trattato meno favorevolmente delle lavoratrici, poiché il supplemento di pensione di maternità in questione gli veniva negato per il fatto della sua appartenenza al sesso maschile.

In detta sentenza, la Corte ha quindi potuto basare il suo ragionamento sulla direttiva 79/7 in quanto la violazione della parità di trattamento così dedotta riguardava lavoratori di sesso maschile rispetto a lavoratori di sesso femminile ed era, di conseguenza, fondata sul sesso del lavoratore interessato, il che non si verifica nel caso di specie. 26 Ciò premesso, si deve considerare che la situazione oggetto del procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7. 27 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, alla questione sollevata occorre rispondere che la direttiva 79/7 non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata.

Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0130 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 12 maggio 2021 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sul sesso – Normativa nazionale che prevede il riconoscimento di un’integrazione della pensione per le donne che abbiano avuto un certo numero di figli – Esclusione dal beneficio di tale integrazione della pensione per le donne che abbiano chiesto il pensionamento anticipato – Ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE» Nella causa C‑130/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna), con decisione del 4 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2020, nel procedimento YJ contro [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS), LA CORTE (Sesta Sezione), composta da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, C. Toader e M. Safjan (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per YJ, da L. [OSCURATO:PERSONA], abogada; – per l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS), da A.R. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da M.J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da C. Valero e I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag. 24 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YJ e l’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) (in prosieguo: l’«INSS») avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultimo di concedere a YJ un complemento di maternità nell’ambito della sua pensione anticipata. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Il primo e il secondo considerando della direttiva 79/7 enunciano quanto segue: «considerando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l ’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro [( GU 1976, L 39, pag. 40 )], prevede che, per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio [delle Comunità europee] adotterà, su proposta della Commissione [delle Comunità europee], disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità d’applicazione; che il trattato [CEE] non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo; considerando che occorre attuare il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in primo luogo nei regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, d’invalidità, di vecchiaia, d’infortunio sul lavoro, di malattia professionale e di disoccupazione, nonché nelle disposizioni relative all’assistenza sociale nella misura in cui sono destinate a completare detti regimi o a supplirvi». 4 L’articolo 1 di tale direttiva così dispone: «Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”». 5 Ai sensi dell’articolo 4 della suddetta direttiva: «1.   Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda: – il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi, – l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi, – il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. 2.   Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità». 6 In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva: «La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione: a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni; b) i vantaggi accordati in materia di assicurazione vecchiaia alle persone che hanno provveduto all’educazione dei figli; l’acquisto di diritti alle prestazioni a seguito di periodi di interruzione del lavoro dovuti all’educazione dei figli; (...)». Diritto spagnolo 7 L’articolo 60 della [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulla previdenza sociale), nella versione consolidata approvata dal [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto legislativo 8/2015, che approva il testo della legge generale sulla sicurezza sociale – rifusione), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291) (in prosieguo: la «LGSS»), rubricato «Integrazione della pensione delle pensioni contributive del sistema di previdenza sociale», prevede quanto segue: «1.   È riconosciuta un’integrazione della pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell’ambito di un qualsiasi regime del sistema di previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente. Detta integrazione, che avrà a tutti gli effetti natura giuridica di pensione pubblica contributiva, sarà costituita da un importo risultante dall’applicazione all’importo iniziale delle suddette pensioni di un determinato coefficiente, che dipenderà dal numero di figli secondo la scala seguente: a) due figli: 5%. b) tre figli: 10%. c) quattro o più figli: 15%. Al fine di determinare il diritto all’integrazione e il relativo importo saranno computati soltanto i figli nati o adottati prima del fatto che dà titolo alla pensione corrispondente. 2.   Qualora l’importo della pensione inizialmente riconosciuta superi il limite fissato dall’articolo 57 senza applicazione dell’integrazione, la somma della pensione e dell’integrazione non può superare tale limite aumentato del 50% dell’integrazione riconosciuta. Allo stesso modo, se l’importo della pensione riconosciuta raggiunge il limite stabilito nell’articolo 57 applicando solo una parte dell’integrazione, l’interessata ha altresì diritto a ricevere il 50% della parte del supplemento che supera il limite massimo in vigore in quel momento. Nei casi in cui, per via legislativa o regolamentare, il massimale possa essere superato per altre ragioni, l’integrazione è calcolata conformemente al presente paragrafo, prendendo come importo iniziale della pensione l’importo del massimale in vigore in quel momento. Se la pensione da completare viene acquisita grazie alla totalizzazione di periodi di assicurazione su base prorata temporis in forza di norme internazionali, l’integrazione è calcolata sulla base della pensione teorica acquisita e il prorata corrispondente è applicato al risultato ottenuto. (...) 4.   L’integrazione della pensione non si applica in caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata o in caso di pensionamento parziale, di cui, rispettivamente, agli articoli 208 e 215. L’integrazione della pensione adeguata viene tuttavia versata quando la pensione completa deriva da una pensione parziale, una volta raggiunta l’età richiesta. (...)». 8 L’articolo 208 della LGSS, rubricato «Pensionamento anticipato per volontà dell’interessato», dispone quanto segue: «1.   L’accesso al pensionamento anticipato per volontà dell’interessato richiede che siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) Aver compiuto un’età che sia inferiore di non oltre due anni all’età che in ciascun caso risulti applicabile ai sensi dell’articolo 205, paragrafo 1, punto a), senza che sia possibile applicare, a tal fine, i coefficienti di riduzione di cui all’articolo 206. b) La prova di un periodo contributivo minimo effettivo della durata di 35 anni, senza che, a tal fine, sia presa in considerazione la quota proporzionale relativa ai premi. A tali fini esclusivi, viene presa in considerazione solo la durata del servizio militare obbligatorio o del servizio sociale sostitutivo, con un limite massimo di un anno. c) Dopo che sia dimostrata la sussistenza dei requisiti generali e specifici di tale tipologia di pensionamento, l’importo della pensione da ricevere deve essere superiore all’importo della pensione minima che spetterebbe all’interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. In caso contrario, è impossibile beneficiare di questa forma di pensionamento anticipato. (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 Su sua richiesta, YJ ha ottenuto, tramite decisione dell’INSS dell’11 dicembre 2017, di andare in pensione anticipatamente e di percepire una pensione con effetto dal 4 dicembre 2017. YJ ha presentato un reclamo contro questa decisione, sostenendo che l’INSS avrebbe dovuto concederle l’integrazione della pensione per maternità prevista dall’articolo 60 della LGSS, dato che aveva avuto tre figli. 10 Poiché l’INSS ha respinto tale domanda con decisione del 9 maggio 2018, per il motivo che tale integrazione della pensione per maternità non era applicabile nel caso in cui l’interessata avesse optato per il pensionamento anticipato, YJ ha presentato un ricorso allo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona, Spagna). Dinanzi al giudice del rinvio, ella fa valere, in sostanza, che l’articolo 60 della LGSS comporta una discriminazione nei confronti delle donne che, avendo optato per un pensionamento anticipato, non possono beneficiare di detta integrazione della pensione per maternità. 11 Il giudice del rinvio ricorda che, con la sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) ( C‑450/18 , EU:C:2019:1075 ), la Corte ha considerato che l’articolo 60 della LGSS, che non rientra né nell’ambito di applicazione della deroga prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 79/7, né in quello della deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata dalla medesima direttiva. 12 Il giudice del rinvio aggiunge che non vi è alcuna ragione per non applicare mutatis mutandis il ragionamento seguito dalla Corte in tale sentenza nei confronti di donne che si trovino tutte nella stessa situazione, indipendentemente dalla forma e dalla data di accesso al regime pensionistico che fruisce della medesima integrazione della pensione per maternità. 13 Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se il regime previsto dall’articolo 60 della LGSS, in forza del quale le donne che, al pari di YJ, optano per il pensionamento anticipato sono escluse dal beneficio dell’integrazione della pensione per maternità stabilito da detto articolo, contrariamente a quelle che vanno in pensione all’età prevista dalla legge o che vanno anticipatamente in pensione a motivo dell’attività esercitata nel corso della loro vita professionale, a causa di una disabilità oppure a seguito di una cessazione dell’attività lavorativa, per ragioni loro non imputabili, nel corso del periodo immediatamente precedente la pensione, sia conforme al principio del diritto dell’Unione che garantisce la parità di trattamento in senso lato, vale a dire tra uomini e donne, ma anche tra donne, e se tale regime non costituisca, quindi, una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7. 14 In tale contesto, lo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] n. 3 Barcelona (Tribunale del lavoro n. 3 di Barcellona) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se possa considerarsi una discriminazione diretta ai sensi della direttiva 79/7 una norma come l’articolo 60, paragrafo 4, della [LGSS], che esclude dall’integrazione per maternità le donne che optano per il pensionamento anticipato volontario rispetto a quelle che vanno anch’esse in pensione volontariamente, ma all’età ordinaria prevista, o che vanno in pensione anticipatamente, ma a causa dell’attività lavorativa svolta nel corso della loro vita professionale, a causa di disabilità, o per aver lasciato il lavoro prima di accedere alla pensione di vecchiaia per cause ad esse non imputabili». Sulla questione pregiudiziale 15 In via preliminare, occorre rilevare che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento in maniera generale alla direttiva 79/7, senza indicare la o le disposizioni di tale direttiva di cui chiede l’interpretazione. 16 Ciò premesso, tanto dalla formulazione della questione pregiudiziale, quanto dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che la questione è volta, in realtà, a determinare l’esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 79/7, che è vietata dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, ai sensi del quale il principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia dell’interessato. 17 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito e, in tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA], C‑125/18 , EU:C:2020:138 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 18 Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere la questione sollevata come volta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata. 19 A tale riguardo, occorre ricordare che la nozione di «discriminazione diretta fondata sul sesso», considerata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, deve essere intesa nel senso che essa include qualsiasi a situazione nella quale una persona sia trattata meno favorevolmente a motivo del suo sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga [sentenza del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro), C‑451/16 , EU:C:2018:492 , punto 34 ]. Di conseguenza, affinché una discriminazione diretta possa essere «fondata sul sesso», occorre che una persona sia trattata in modo sfavorevole a causa della sua appartenenza al sesso maschile o al sesso femminile. 20 Occorre inoltre sottolineare che, conformemente al suo titolo nonché al suo articolo 1, in combinato disposto con i suoi considerando primo e secondo, la direttiva 79/7 mira alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Inoltre, la convenzione di scrittura definita all’articolo 1 di tale direttiva attesta che l’espressione «principio della parità di trattamento», utilizzata nel resto della direttiva, deve essere intesa come riferita in modo sintetico al «principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale». 21 Di conseguenza, la nozione di «discriminazione fondata sul sesso», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, può riguardare soltanto i casi di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile, da un lato, e lavoratori di sesso femminile, dall’altro. 22 Ciò posto, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 non può essere inteso come una disposizione del diritto dell’Unione che garantisce la parità di trattamento in senso lato, vale a dire anche tra persone appartenenti allo stesso sesso. Al contrario, la nozione di «discriminazione diretta fondata sul sesso» considerata da tale disposizione implica una situazione nella quale taluni lavoratori siano trattati meno favorevolmente a motivo della loro appartenenza al sesso maschile o femminile rispetto ad altri lavoratori del sesso opposto in una situazione analoga. 23 Nel caso di specie, la situazione in causa nel procedimento principale riguarda una donna che, avendo optato per il pensionamento anticipato, non può beneficiare di un’integrazione della pensione per maternità e che reputa quindi se stessa trattata meno favorevolmente delle donne che, avendo optato per il pensionamento all’età prevista dalla legge oppure per il pensionamento anticipato sulla base di determinati motivi previsti dalla legge, possono beneficiare di tale integrazione della pensione. 24 Orbene, la direttiva 79/7 non può applicarsi ad una situazione del genere, in quanto il criterio in ragione del quale la concessione dell’integrazione della pensione per maternità di cui trattasi viene negata alle donne che fruiscono di un pensionamento anticipato volontario riguarda non già il sesso del lavoratore interessato, bensì le modalità di accesso al collocamento a riposo di quest’ultimo, e dunque il presunto trattamento discriminatorio non è «fondato sul sesso». Inoltre, la situazione in esame verte non già su una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile, da un lato, e lavoratori di sesso femminile, dall’altro, bensì su una presunta violazione della parità di trattamento tra lavoratori di sesso femminile. 25 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) ( C‑450/18 , EU:C:2019:1075 ), benché la causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardasse la stessa normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, in quella causa, il ricorrente nel procedimento principale era un lavoratore maschio che reputava di essere trattato meno favorevolmente delle lavoratrici, poiché il supplemento di pensione di maternità in questione gli veniva negato per il fatto della sua appartenenza al sesso maschile. In detta sentenza, la Corte ha quindi potuto basare il suo ragionamento sulla direttiva 79/7 in quanto la violazione della parità di trattamento così dedotta riguardava lavoratori di sesso maschile rispetto a lavoratori di sesso femminile ed era, di conseguenza, fondata sul sesso del lavoratore interessato, il che non si verifica nel caso di specie. 26 Ciò premesso, si deve considerare che la situazione oggetto del procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 79/7. 27 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, alla questione sollevata occorre rispondere che la direttiva 79/7 non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata. Sulle spese 28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non trova applicazione nel caso di una normativa nazionale che prevede, a favore delle donne che abbiano avuto almeno due figli biologici oppure adottati, un’integrazione della pensione per maternità nei casi di pensionamento all’età prevista dalla legge oppure di pensionamento anticipato per taluni motivi previsti dalla legge, ma non nel caso di pensionamento anticipato volontario dell’interessata. Firme ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris