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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36757/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge con riferimento alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per esserne stata erroneamente ritenuta ostativa la previa ammissione in relazione a pena applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale ritiene invero manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost., del secondo comma dell'art. 445 cod.proc.pen. ove prevede, nel caso di estinzione del reato per il quale sia stata patteggiata la pena, che non osti comunque alla concessione di una ulteriore sospensione condizionale della pena la sola applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva e non anche quella di una pena detentiva.

Invero, la violazione del principio di eguaglianza, consacrato nell'art. 3 Cost., si ha solo quando la legge regola in maniera diversa situazioni sostanzialmente identiche e ciò non si verifica nel caso della suddetta norma poiché notevole è la differenza di gravità tra fatti ai quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva e fatti per i quali venga irrogata, sia pure a richiesta, una pena detentiva, con conseguente legittimità del trattamento differenziato (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge con riferimento alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per esserne stata erroneamente ritenuta ostativa la previa ammissione in relazione a pena applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale ritiene invero manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost., del secondo comma dell'art. 445 cod.proc.pen. ove prevede, nel caso di estinzione del reato per il quale sia stata patteggiata la pena, che non osti comunque alla concessione di una ulteriore sospensione condizionale della pena la sola applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva e non anche quella di una pena detentiva. Invero, la violazione del principio di eguaglianza, consacrato nell'art. 3 Cost., si ha solo quando la legge regola in maniera diversa situazioni sostanzialmente identiche e ciò non si verifica nel caso della suddetta norma poiché notevole è la differenza di gravità tra fatti ai quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva e fatti per i quali venga irrogata, sia pure a richiesta, una pena detentiva, con conseguente legittimità del trattamento differenziato (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 36757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris