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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 07725/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22883-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 7902/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 Numero sezionale 2226/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 7725/2022Data pubblicazione 09/03/2022 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3206/2014 il Tribunale di Roma rigettava la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 154, sesto e settimo comma, del codice della strada, per aver operato una inversione di marcia in corrispondenza di un incrocio.

Interponeva appello avverso detta decisione il Provenzani e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 7902/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], appellata, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ricevuta la proposta del relatore, la parte ricorrente ha depositato istanza per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], sanzionato per aver effettuato una inversione di marcia in prossimità di un incrocio, proponeva querela di falso contro il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti.

La domanda veniva respinta dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di Appello, che rigettava i due motivi di gravame proposti dall’interessato.

Il ricorso è affidato a quattro motivi, suscettibili di esame F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 congiunto, con i quali il ricorrente contesta, sotto diversi profili, la Numero sezionale 2226/2022Numero di raccolta generale 7725/2022 valutazione in punto di fatto compiuta dalla Corte territoriale, in Data pubblicazione 09/03/2022 particolar modo con riferimento alla prova del falso, che il giudice di merito ha ritenuto non conseguita.

Il ricorrente deduce che la deposizione del testimone escusso in primo grado avrebbe dimostrato il percorso seguito dalla vettura, senza tuttavia considerare che la Corte distrettuale ha ritenuto detto percorso non influente ai fini della prova del falso, posto che la relazione di servizio degli agenti operanti aveva confermato luogo della rilevazione dell’infrazione, marca e targa del veicolo coinvolto, data ed ora dell’infrazione, ovverosia i dati salienti del fatto contestato al Provenzani.

A fronte della ravvisata carenza della prova della falsità del verbale, dunque, le doglianze si risolvono nella mera invocazione della revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non aggiunge argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva.

Il ricorrente, infatti, insiste nel rilievo delle anomalie e delle lacune che, a suo dire, caratterizzerebbero il verbale, senza tuttavia scalfire la valutazione in punto di fatto condotta dal giudice di merito.

Quest’ultimo, in particolare, ha ritenuto che il verbale contenesse indicazioni sufficienti ad individuare il contesto spazio-temporale dell’infrazione contestata al Provenzani.

Non rileva, a contrario, il fatto che il veicolo di quest’ultimo sia stato indicato come “veicolo merce” (come asserito a pag. 3 della memoria), trattandosi di circostanza evidentemente ininfluente ai fini della ricostruzione del fatto: la sanzione contestata, infatti, non attiene alla tipologia del veicolo – che comunque è stato sufficientemente identificato mediante il numero di targa–, ma si riferisce ad una manovra eseguita dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 Numero sezionale 2226/2022 conducente dello stesso.

L’errore nell’indicazione del tipo del veicolo, Numero di raccolta generale 7725/2022Data pubblicazione 09/03/2022 sotto altro profilo, non implica –come erroneamente afferma la parte ricorrente (cfr. ancora pag. 3 della memoria)– alcuna alterazione del verbale impugnato per falsità, ma si risolve, al massimo, in una mera svista materiale.

Non si configura, dunque, alcuna questione di rilievo nomofilattico, essendo le censure proposte dal Provenzani sostanzialmente dirette ad ottenere una nuova valutazione del fatto, diversa, ed alternativa, a quella fatta propria dal giudice di merito.

Di conseguenza, va disattesa la richiesta di discussione del ricorso in udienza pubblica, contenuta sia nell’apposita istanza che nella memoria depositate prima dell’adunanza camerale.

Né si rinviene, sotto altro profilo, alcuna “ottica di frettoloso smaltimento del fascicolo”, come affermato da parte ricorrente a pag. 1 della memoria.

Al contrario, la proposta del relatore, condivisa dal collegio, è aderente al contenuto dei motivi proposti dal Provenzani ed è stata formulata con modalità idonee ad assicurare l’interlocuzione con la parte che caratterizza il peculiare rito disciplinato dall’art. 380 bis c.p.c.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 Numero sezionale 2226/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero di raccolta generale 7725/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 09/03/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022.

Il Presidente (L.G.

Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22883-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 7902/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 Numero sezionale 2226/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 7725/2022Data pubblicazione 09/03/2022 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3206/2014 il Tribunale di Roma rigettava la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 154, sesto e settimo comma, del codice della strada, per aver operato una inversione di marcia in corrispondenza di un incrocio. Interponeva appello avverso detta decisione il Provenzani e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 7902/2019, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], appellata, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ricevuta la proposta del relatore, la parte ricorrente ha depositato istanza per la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], sanzionato per aver effettuato una inversione di marcia in prossimità di un incrocio, proponeva querela di falso contro il verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti. La domanda veniva respinta dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di Appello, che rigettava i due motivi di gravame proposti dall’interessato. Il ricorso è affidato a quattro motivi, suscettibili di esame F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 congiunto, con i quali il ricorrente contesta, sotto diversi profili, la Numero sezionale 2226/2022Numero di raccolta generale 7725/2022 valutazione in punto di fatto compiuta dalla Corte territoriale, in Data pubblicazione 09/03/2022 particolar modo con riferimento alla prova del falso, che il giudice di merito ha ritenuto non conseguita. Il ricorrente deduce che la deposizione del testimone escusso in primo grado avrebbe dimostrato il percorso seguito dalla vettura, senza tuttavia considerare che la Corte distrettuale ha ritenuto detto percorso non influente ai fini della prova del falso, posto che la relazione di servizio degli agenti operanti aveva confermato luogo della rilevazione dell’infrazione, marca e targa del veicolo coinvolto, data ed ora dell’infrazione, ovverosia i dati salienti del fatto contestato al Provenzani. A fronte della ravvisata carenza della prova della falsità del verbale, dunque, le doglianze si risolvono nella mera invocazione della revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non aggiunge argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. Il ricorrente, infatti, insiste nel rilievo delle anomalie e delle lacune che, a suo dire, caratterizzerebbero il verbale, senza tuttavia scalfire la valutazione in punto di fatto condotta dal giudice di merito. Quest’ultimo, in particolare, ha ritenuto che il verbale contenesse indicazioni sufficienti ad individuare il contesto spazio-temporale dell’infrazione contestata al Provenzani. Non rileva, a contrario, il fatto che il veicolo di quest’ultimo sia stato indicato come “veicolo merce” (come asserito a pag. 3 della memoria), trattandosi di circostanza evidentemente ininfluente ai fini della ricostruzione del fatto: la sanzione contestata, infatti, non attiene alla tipologia del veicolo – che comunque è stato sufficientemente identificato mediante il numero di targa–, ma si riferisce ad una manovra eseguita dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 Numero sezionale 2226/2022 conducente dello stesso. L’errore nell’indicazione del tipo del veicolo, Numero di raccolta generale 7725/2022Data pubblicazione 09/03/2022 sotto altro profilo, non implica –come erroneamente afferma la parte ricorrente (cfr. ancora pag. 3 della memoria)– alcuna alterazione del verbale impugnato per falsità, ma si risolve, al massimo, in una mera svista materiale. Non si configura, dunque, alcuna questione di rilievo nomofilattico, essendo le censure proposte dal Provenzani sostanzialmente dirette ad ottenere una nuova valutazione del fatto, diversa, ed alternativa, a quella fatta propria dal giudice di merito. Di conseguenza, va disattesa la richiesta di discussione del ricorso in udienza pubblica, contenuta sia nell’apposita istanza che nella memoria depositate prima dell’adunanza camerale. Né si rinviene, sotto altro profilo, alcuna “ottica di frettoloso smaltimento del fascicolo”, come affermato da parte ricorrente a pag. 1 della memoria. Al contrario, la proposta del relatore, condivisa dal collegio, è aderente al contenuto dei motivi proposti dal Provenzani ed è stata formulata con modalità idonee ad assicurare l’interlocuzione con la parte che caratterizza il peculiare rito disciplinato dall’art. 380 bis c.p.c. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22883/2020 Numero sezionale 2226/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero di raccolta generale 7725/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 09/03/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R