CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva fatta pervenire a mezzo pec dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 22 novembre 2021, ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata, relativa al semestre dal 15 dicembre 2019 al 15 giugno 2020, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento n. 2010/1764 Siep della Procura della Repubblica di Roma. Considerato che, in esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa sezione Settima, per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. peri, e che la difesa ha fatto pervenire tempestivamente, a mezzo p.e.c., memoria di replica a tale assegnazione. Ritenuto che i motivi proposti (violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 54 Ord. pen. per violazione degli artt.27, 117 Cost. e Dir. Eu. 2016/343/UE del 9 marzo 2016 — motivo 1; violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 CEDU, 48 Carta di Nizza, 11 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell'Uomo, 27 Cost.— motivo 2), pur alla luce delle ulteriori, articolate argomentazioni svolte nell'indicata memoria difensiva, rappresentano doglianze manifestamente infondate in quanto denunciano asserito difetto di motivazione, non emergente dal testo del provvedimento impugnato e, comunque, prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e il dato normativo. Rilevato, invero, che anche per la concessione della liberazione anticipata, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale e deve esplicare, in modo specifico, le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere, a livello prognostico, un'eventuale reiterazione di fatti illeciti (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522). Considerato che, nella valutazione della condotta del richiedente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, la modalità di esame frazionato non è assoluta, non escludendo che un comportamento, tenuto dal condannato, dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche a periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari e la ricaduta nel reato è indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, Musumeci G., Rv. 216850).Rilevato, in definitiva, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio in parola, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv. 280522). Ritenuto, altresì, condivisibile l'indirizzo di legittimità, richiamato anche dal Tribunale, secondo il quale (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498), nel procedimento di sorveglianza, possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza, rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto. Rilevato, dunque, quanto al primo motivo e alla sollevata questione di illegittimità costituzionale che, nel caso al vaglio, risulta che, in data 2 febbraio 2021, mentre era in esecuzione la misura alternativa della semilibertà, [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto, in virtù di ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata in sede di riesame dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 25 febbraio 2021 (avverso la quale il ricorso per cassazione proposto dall'indagato è stato dichiarato inammissibile, con sentenza Sez. 6, n. 30174 del 13 luglio 2021), in quanto ritenuto gravemente indiziato del concorso nel reato di detenzione e vendita di stupefacente di tipo hashish per un quantitativo ingente, pari a 488 chilogrammi circa, destinato allo smercio, fatto che ha condotto alla revoca della semilibertà, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 9 marzo 2021. Considerato che il Tribunale, nel provvedimento censurato, ha dato conto con ragionamento esauriente, congruo e non manifestamente illogico, richiamando anche il contenuto del provvedimento di revoca della semilibertà, della circostanza secondo la quale le indagini, che avevano condotto all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avevano acclarato anche la sussistenza di una vasta organizzazione, dedita all'attività di importazione e traffico di stupefacenti, precisando che tali indagini erano partite dal 2018 e che queste, quanto al ruolo asseritamente svolto dell'indagato, avevano evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte all'attività, nella veste di finanziatore e organizzatore del narcotraffico, con condotta contestata come commessa dal 2018 all'attualità, quindi valutando l'esistenza di detto procedimento pendente, per fatti contestati come commessi anche nel semestre in esame, quale circostanza incidente sulla valutazione relativa alla concedibilità della liberazione anticipata (n.d.r. del resto la sentenza di questa Sez. 6, n. 30174 — 21 citata, rende conto dell'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati, fin dal 2017, proc. n. 47412/15 RG, proprio con riguardo ai reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990). Rilevato, dunque, che la motivazione offerta dal Tribunale è completa e immune da illogicità manifesta e che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 54 Ord. pen., sollevata oralmente in sede di discussione del reclamo, è stata correttamente reputata non rilevante, tenuto conto che il principio di innocenza fino alla condanna definitiva, al quale la difesa fa puntuale ed articolato richiamo, anche a fronte del necessario adeguamento della normativa nazionale a quella di cui alla Direttiva n. 2016/343/UE (cfr. pag. 3 e ss. del ricorso), non è lambito dall'utilizzazione che del fatto ha operato, nella specie, il Tribunale, avendone tenuto conto al limitato fine di considerare il complessivo comportamento del condannato, rispetto al trattamento rieducal:ivo. Ritenuto, infatti, che è stata valutata la formale posizione di [OSCURATO:PERSONA] come indiziato in altro procedimento, per fatti che si contestano come commessi anche nel semestre in valutazione e che, quindi, la circostanza è stata reputata in sé, a prescindere dall'esito del procedimento parallelo, circa la commissione o meno dei reati o del reato per i quali si procede (cfr. pag. 3 dell'ordinanza), incidente sulle modalità di esecuzione della pena e dei benefici fruibili (nel senso che non contrasta con la presunzione di innocenza, l'utilizzazione, da parte del giudice, della posizione di indiziato di altro reato a carico dell'imputato, Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296; Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613, che si sono espresse in tal senso, ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando l'utilizzazione, esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma secondo, cod. pen.). Rilevato, quanto al secondo motivo, che il Tribunale, con ragionamento completo e non manifestamente illogico, proprio nel valutare, ir modo globale, il comportamento del condannato nel semestre in valutazione, ha sottolineato che la qualità di indiziato, per addebiti contestati come commessi in costanza della misura della semilibertà (concessa in data 11 ottobre 2017) e, comunque, ricadenti, secondo la contestazione, anche nel semestre stante la natura permanente dell'addebito, è circostanza reputata di gravità tale da comportare pregiudizio alla concessione del beneficio, in quanto ritenuta, con ragionamento immune da censure, dimostrativa della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, in modo pieno ed incondizionato, come del resto acclarato, in via definitiva, dal Tribunale di sorveglianza anche ai fini della revoca della semilibertà (nel senso che non sussiste nessun ostacolo ad una doppia valutazione, in quanto la revoca di un beneficio — semilibertà - ed il diniego dell'altro — liberazione anticipata - ben possono basarsi sull'esame del medesimo • dato fattuale, trattandosi di procedimenti autonomi, caratterizzati da presupposti e finalità ontologicamente distinti, Sez. 1, n. 37193 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267603). Considerato, infine, che la diversa prospettazione quanto alla qualità dell'addebito, proposta dalla difesa, da ultimo con la memoria di replica, nonché circa la carenza di elementi indiziari della partecipazione del ricorrente alla condotta illecita, è dato non rivalutabile in questa sede, in quanto si pretende la rilettura di elementi indiziari (captazione registrata, peraltro irdicata come non comprensibile) non consentita in sede di legittimità e, comunque, appare non decisiva, rispetto al dato formale sottolineato reiteratamente dal Tribunale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i