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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19933/2026

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Palermovisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleNicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 24 dicembre 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiestadi riesame, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza con cui il Giudice perle indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto dicorruzione.La vicenda attiene alla presunta dazione e promessa di utilità (nella forma di incarichi)da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] ai pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, Direttore generale dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA]Cervello, e AntonioIacono, quest’ultimo Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblicoindetto presso detta struttura per la copertura di quindici posti di operatori socio-sanitari, perturbare l’andamento del concorso, in modo che, fra i vincitori, figurassero soggetti segnalatida [OSCURATO:PERSONA]; in tesi di accusa, l’indagato si sarebbe adoperato facendo recapitare a [OSCURATO:PERSONA] letracce delle prove di esame, ricevute dal Presidente della commissione Iacono.2.

Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’AvvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito sintetizzati.2.1.

I primi due motivi prospettano vizio di motivazione, declinato quale mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà.Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza là dove il Tribunale, argomentandosulla gravità indiziaria, non avrebbe fornito adeguata spiegazione delle contrastantirisultanze della intercettazione ambientale, registrata alle ore 11:40 dell’8 giugno 2024presso l’abitazione palermitana di [OSCURATO:PERSONA], fra quest’ultimo e una delle candidateche si assumono favorite.

Mentre in tesi d’accusa [OSCURATO:PERSONA], intorno alle ore 9:10 di quello stessogiorno, avrebbe ricevuto le tracce di esame da Iacono per poi consegnarle a [OSCURATO:PERSONA] pressola sua abitazione di Mondello, nel corso della citata conversazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito diavere ricevuto le tracce alle 7:00 di quello stesso giorno direttamente da Iacono.

Non eranostati riscontrati contatti fra gli indagati quella stessa mattina; né era stato registrato alcunospostamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla casa estiva di Mondello, ove si suppone abbia ricevuto letracce da [OSCURATO:PERSONA], a quella palermitana, ove lo stesso [OSCURATO:PERSONA], circa due ore dopo, avevaincontrato la candidata favorita.2.2.

Con il secondo motivo prospetta vizio motivazionale in punto di conoscenza delpresunto accordo corruttivo da parte del ricorrente.

Illogica era ritenuta la valutazione delTribunale, che aveva valorizzato il contenuto dell’intercettazione ambientale del 12 giugno2024 fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Iacono, nel corso della quale Iacono aveva fatto riferimento aRaso in relazione alla necessità di escludere dalla lista dei favoriti un candidato che portavalo stesso cognome del politico [OSCURATO:PERSONA], potendosi da tale elemento inferire, al più, che Rasofosse a conoscenza dei nomi dei candidati del concorso, ma non del pactum sceleris.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, censurando l’apparenza dellamotivazione resa dal Tribunale in punto di esigenze cautelari.

Da un canto, non era statafornita adeguata risposta al dato rappresentato dallo stato di detenzione dei coindagatiSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il ricorrente, scongiurerebbe il pericolo direiterazione della condotta; dall’altro, si stigmatizza il diverso trattamento cautelare diAntonio Iacono, quest’ultimo, pur parzialmente interdetto, reintegrato al lavoro.

Il ricorrente,all’epoca dei fatti impiegato presso l’Assessorato regionale alla famiglia e alle politichesociali, aveva risolto il contratto, sicché era venuto meno anche il presupposto, valorizzato inordinanza, di una sua presunta rivelazione dei bandi di gara prima della loro pubblicazione.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni con cui ha chiesto il rigetto delricorso e la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha ribaditoi motivi proposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il terzo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto alle ulteriori questionidedotte.Il Tribunale, a fronte dei rilievi difensivi articolati in ordine alla carenza delle esigenzecautelari, ha ravvisato il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cuisi procede non ritenendo decisivi, in senso contrario, né l’incensuratezza dell’indagato né larisoluzione del contratto di lavoro pubblico da parte del predetto.

In particolare, secondo ilTribunale, il pericolo della commissione di condotte recidivanti residuerebbe comunque «inconsiderazione di quel reticolo di contatti, amicizie e permeabili conoscenze che possonoessere ancora sfruttate per la ripetizione di ulteriori analoghe condotte delittuose».Trattasi motivazione viziata in quanto il Tribunale, senza meglio indicare i tratti di quelcontesto soggettivo che manterrebbe una così rilevante valenza criminogena per l’indagato,neppure si confronta adeguatamente con gli elementi addotti dalla difesa.Deve inoltre rilevarsi l’inadeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente ascongiurare i pericula che costituiscono il suo fondamento.Ai sensi dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., «nel disporre le misure, il giudicetiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delleesigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto […] ogni misura deve essereproporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essereirrogata».È indubbio che i principi di proporzionalità e di adeguatezza delle misure cautelari sonoposti, in primo luogo, a tutela della necessità di evitare che la misura ecceda quantostrettamente necessario rispetto al fine perseguito e che si risolva in una eccessivacompressione di diritti fondamentali dell’individuo di rilievo costituzionale (cfr. Sez.

U, n.16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324 - 01).

D’altro canto, in base agli stessi principi,deve anche intendersi che la misura cautelare debba essere adeguata a fronteggiare leesigenze di tutela in ragione delle quali è stata emessa, non potendo la stessa risolversi inun mero presidio limitativo delle libertà del singolo, senza alcuna concreta utilità.Infatti, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelaripersonali, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamentodel “tipo” di recidiva che si intende contrastare (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020, dep. 2021, Viti,Rv. 280470 – 01).Tanto premesso, nel caso di specie, la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria è intrinsecamente inidonea a fungere da presidio cautelare rispetto al rischio direiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, quale quello addebitato al ricorrente,difettando il nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale e le condotte illeciteche si intendono scongiurare.A ben guardare, il Tribunale, non dando alcun valore all’incensuratezza dell’indagato esminuendo gli elementi addotti dalla difesa nonché, di contro, valorizzando, a fondare ilpericolo di recidiva, il contesto sociale di riferimento dell’indagato, rivela l’insussistenzastessa delle esigenze cautelari, facendo venir meno la legittimità della misura.2.

Stante l’accertata insussistenza delle esigenze cautelari, neppure deve esseredisposto l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte provvedere direttamenteall’annullamento dell’ordinanza impugnata e di quella genetica.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonche l'ordinanza del 2 dicembre 2025 del GIPdel Tribunale di Palermo.Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria perl'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza aisensi dell'art.626 cod. proc. pen.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermovisti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleNicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 24 dicembre 2025, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiestadi riesame, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza con cui il Giudice perle indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto dicorruzione.La vicenda attiene alla presunta dazione e promessa di utilità (nella forma di incarichi)da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA] ai pubblici ufficiali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, Direttore generale dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA]Cervello, e AntonioIacono, quest’ultimo Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblicoindetto presso detta struttura per la copertura di quindici posti di operatori socio-sanitari, perturbare l’andamento del concorso, in modo che, fra i vincitori, figurassero soggetti segnalatida [OSCURATO:PERSONA]; in tesi di accusa, l’indagato si sarebbe adoperato facendo recapitare a [OSCURATO:PERSONA] letracce delle prove di esame, ricevute dal Presidente della commissione Iacono.2. Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’AvvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito sintetizzati.2.1. I primi due motivi prospettano vizio di motivazione, declinato quale mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà.Con il primo motivo il ricorrente censura l’ordinanza là dove il Tribunale, argomentandosulla gravità indiziaria, non avrebbe fornito adeguata spiegazione delle contrastantirisultanze della intercettazione ambientale, registrata alle ore 11:40 dell’8 giugno 2024presso l’abitazione palermitana di [OSCURATO:PERSONA], fra quest’ultimo e una delle candidateche si assumono favorite. Mentre in tesi d’accusa [OSCURATO:PERSONA], intorno alle ore 9:10 di quello stessogiorno, avrebbe ricevuto le tracce di esame da Iacono per poi consegnarle a [OSCURATO:PERSONA] pressola sua abitazione di Mondello, nel corso della citata conversazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito diavere ricevuto le tracce alle 7:00 di quello stesso giorno direttamente da Iacono. Non eranostati riscontrati contatti fra gli indagati quella stessa mattina; né era stato registrato alcunospostamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla casa estiva di Mondello, ove si suppone abbia ricevuto letracce da [OSCURATO:PERSONA], a quella palermitana, ove lo stesso [OSCURATO:PERSONA], circa due ore dopo, avevaincontrato la candidata favorita.2.2. Con il secondo motivo prospetta vizio motivazionale in punto di conoscenza delpresunto accordo corruttivo da parte del ricorrente. Illogica era ritenuta la valutazione delTribunale, che aveva valorizzato il contenuto dell’intercettazione ambientale del 12 giugno2024 fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Iacono, nel corso della quale Iacono aveva fatto riferimento aRaso in relazione alla necessità di escludere dalla lista dei favoriti un candidato che portavalo stesso cognome del politico [OSCURATO:PERSONA], potendosi da tale elemento inferire, al più, che Rasofosse a conoscenza dei nomi dei candidati del concorso, ma non del pactum sceleris.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, censurando l’apparenza dellamotivazione resa dal Tribunale in punto di esigenze cautelari. Da un canto, non era statafornita adeguata risposta al dato rappresentato dallo stato di detenzione dei coindagatiSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il ricorrente, scongiurerebbe il pericolo direiterazione della condotta; dall’altro, si stigmatizza il diverso trattamento cautelare diAntonio Iacono, quest’ultimo, pur parzialmente interdetto, reintegrato al lavoro. Il ricorrente,all’epoca dei fatti impiegato presso l’Assessorato regionale alla famiglia e alle politichesociali, aveva risolto il contratto, sicché era venuto meno anche il presupposto, valorizzato inordinanza, di una sua presunta rivelazione dei bandi di gara prima della loro pubblicazione.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni con cui ha chiesto il rigetto delricorso e la difesa ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha ribaditoi motivi proposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto alle ulteriori questionidedotte.Il Tribunale, a fronte dei rilievi difensivi articolati in ordine alla carenza delle esigenzecautelari, ha ravvisato il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cuisi procede non ritenendo decisivi, in senso contrario, né l’incensuratezza dell’indagato né larisoluzione del contratto di lavoro pubblico da parte del predetto. In particolare, secondo ilTribunale, il pericolo della commissione di condotte recidivanti residuerebbe comunque «inconsiderazione di quel reticolo di contatti, amicizie e permeabili conoscenze che possonoessere ancora sfruttate per la ripetizione di ulteriori analoghe condotte delittuose».Trattasi motivazione viziata in quanto il Tribunale, senza meglio indicare i tratti di quelcontesto soggettivo che manterrebbe una così rilevante valenza criminogena per l’indagato,neppure si confronta adeguatamente con gli elementi addotti dalla difesa.Deve inoltre rilevarsi l’inadeguatezza della misura cautelare applicata al ricorrente ascongiurare i pericula che costituiscono il suo fondamento.Ai sensi dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., «nel disporre le misure, il giudicetiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delleesigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto […] ogni misura deve essereproporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essereirrogata».È indubbio che i principi di proporzionalità e di adeguatezza delle misure cautelari sonoposti, in primo luogo, a tutela della necessità di evitare che la misura ecceda quantostrettamente necessario rispetto al fine perseguito e che si risolva in una eccessivacompressione di diritti fondamentali dell’individuo di rilievo costituzionale (cfr. Sez. U, n.16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324 - 01). D’altro canto, in base agli stessi principi,deve anche intendersi che la misura cautelare debba essere adeguata a fronteggiare leesigenze di tutela in ragione delle quali è stata emessa, non potendo la stessa risolversi inun mero presidio limitativo delle libertà del singolo, senza alcuna concreta utilità.Infatti, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelaripersonali, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamentodel “tipo” di recidiva che si intende contrastare (Sez. 2, n. 797 del 3/12/2020, dep. 2021, Viti,Rv. 280470 – 01).Tanto premesso, nel caso di specie, la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria è intrinsecamente inidonea a fungere da presidio cautelare rispetto al rischio direiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, quale quello addebitato al ricorrente,difettando il nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale e le condotte illeciteche si intendono scongiurare.A ben guardare, il Tribunale, non dando alcun valore all’incensuratezza dell’indagato esminuendo gli elementi addotti dalla difesa nonché, di contro, valorizzando, a fondare ilpericolo di recidiva, il contesto sociale di riferimento dell’indagato, rivela l’insussistenzastessa delle esigenze cautelari, facendo venir meno la legittimità della misura.2. Stante l’accertata insussistenza delle esigenze cautelari, neppure deve esseredisposto l’annullamento con rinvio, dovendo la Corte provvedere direttamenteall’annullamento dell’ordinanza impugnata e di quella genetica. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonche l'ordinanza del 2 dicembre 2025 del GIPdel Tribunale di Palermo.Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria perl'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza aisensi dell'art.626 cod. proc. pen.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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