Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15821/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

entate e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sonodomiciliate, e [OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroManzoni Elena e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentiavverso la sentenza n. 1546/2025 depositata il 3 giugno 2025 dellaCorte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 1Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/20261. ─ Elena e [OSCURATO:PERSONA], fratelli dell’artista [OSCURATO:PERSONA],deceduto nel 1963, hanno agito avanti al Tribunale di Milanodomandando l’accertamento della falsità di alcune opere, attribuite almaestro, che erano nella disponibilità del collezionista danese JanGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di esserne divenutoproprietario per averle acquistate dal defunto [OSCURATO:PERSONA].

Glie 23 l. aut. (l. n. 633/1941), o, in subordine, ai sensi degli artt. 7 e 8c.c., ai fini del disconoscimento della paternità delle opere nei confrontidi tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari delle medesime: e cioè,il predetto [OSCURATO:PERSONA], oltre che [OSCURATO:PERSONA], Eva MariaConsuelo Schubert e [OSCURATO:PERSONA], eredi di GiovanniSchubert, che le avevano rivendicate.[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito, tra l’altro,il difetto di interesse ad agire degli attori, rilevando che fra i dirittitutelati dalla legge sul diritto d’autore non poteva ritenersi compresoquello relativo all’autenticazione di un’opera, venendo al riguardo inquestione un accertamento autonomo di fatti storici; le dette convenutehanno altresì eccepito l’inapplicabilità delle norme di cui alla richiamatalegge, posto che l’azione diretta al disconoscimento della paternitàdell’opera risultava riservata all’autore della medesima.Il Tribunale di Milano, dopo aver disposto una consulenza tecnicad’ufficio, ha definito il giudizio con sentenza di accertamento della nonautenticità delle opere in contestazione.2. — Ne è seguito il gravame proposto dalle Schubert: gravamecui hanno resistito i Manzoni e che la Corte di appello di Milano harespinto con sentenza del 3 giugno 2025.3. — Avverso quest’ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto un ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo.Sez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 2Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sonostate depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Vengono denunciate per cassazione la falsa applicazionedegli artt. 6, 20 e 23 l. aut. e la violazione dell’art. 100 c.p.c., inrelazione agli artt. 20 e 23 della legge testé citata.

Si lamenta che laCorte di appello abbia «ritenuto l’esistenza di un diritto,autonomamente apprezzabile, di disconoscere la paternità di un’operad’arte e, conseguentemente, l’astratta ammissibilità di un’azione dimero accertamento negativo dell’autenticità della stessa»; la stessaCorte avrebbe inoltre errato nel reputare «concretamente ammissibilel’azione esercitata da Elena e [OSCURATO:PERSONA] in ragione del loroasserito ‘interesse morale’ ad impedire la circolazione di operefalsamente attribuite dal fratello».

Viene rilevato che ove un’operafalsamente attribuita a un artista arrechi disdoro all’autore o ai prossimicongiunti dello stesso, il diritto leso è «quello relativo all’identità, allareputazione o al nome in sé dell’artista e non il diritto morale d’autore»,il quale «si costituisce solo mediante la creazione dell’opera».

Èaggiunto che «l’azione, comunque qualificata, doveva essere dichiaratain concreto inammissibile per difetto dell’interesse ad agire, non avendogli attori mai allegato in cosa consisterebbe la lesione del dirittoasseritamente esistente fatto valere in giudizio», ma si erano limitati adaffermare un loro interesse in re ipsa.2. ― La Corte di appello ha in sintesi ritenuto ammissibile l’azionevolta al riconoscimento dell’autenticità dell’opera d’arte e ha reputatoche tale azione ben potesse essere esperita dagli eredi dell’artista,legittimati a far valere il diritto morale d’autore, a norma degli artt. 20e 23 l. aut..

«Diversamente», ha osservato, «verrebbe inevitabilmentea restringersi l’ambito di tutela previsto e disciplinato dalla legge suldiritto d’autore: affermare che l’accertamento dell’autenticità dell’operanon possa essere oggetto di tutela giurisdizionale, una volta venutaSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 3Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026meno la possibilità per l’artista di autenticare l’opera — come nel casodel suo decesso — priverebbe di significato la disposizione di cui all’art.23 l. aut., che riconosce, alla morte dell’autore, l’esercizio del diritto dicui all’art. 20 ‘senza limite di tempo’ agli eredi di quest’ultimo».

Purdovendosi escludere, ad avviso della Corte di merito, che la l. n.633/1941 regoli espressamente il diritto dell’autore di disconoscerel’opera e che vi siano altre disposizioni normative che prevedanoun’autonoma tutela privatistica contro le false attribuzioni di paternità,«non può non riconoscersi, in capo agli eredi, un interesse anche moraleal conseguimento di una pronuncia di accertamento negativo dellapaternità di un’opera d’arte».

Dopo aver sottolineato che al dirittod’autore era assegnata anche una tutela di tipo pubblicistico, il Giudicedistrettuale ha evidenziato che l’art. 20 l. aut. non opera in maniera«unidirezionale»: in tal senso, secondo la Corte di appello, i fratellidell’artista [OSCURATO:PERSONA] vantavano un interesse morale ad impedire lacircolazione di opere falsamente attribuite all’artista loro congiunto,anche a tutela della reputazione e dell’identità artistica di quest’ultimo,e la finalità pubblicistica di garantire la certezza e correttezza dei trafficigiuridici aventi ad oggetto opere d’arte — unita alla valorizzazionedell’attività artistica oggetto di tali traffici — imponeva una tutela idoneaad impedire la circolazione di opere falsamente attribuite ad artisti dirinomata fama e notorietà.3. — Ciò posto, è necessario anzitutto esaminare l’eccezione deicontroricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, essendocaduto il giudicato interno sull’affermazione, contenuta nella sentenzadi primo grado, per cui gli stessi Manzoni erano legittimati ad agireanche ai sensi degli artt. 7 ss. c.c..Si legge nella sentenza di primo grado ― cui il Collegio haaccesso, essendo stata prospettata una questione processuale ― cheanche ove si volesse aderire all’orientamento che esclude dalla sfera diapplicabilità dell’art. 23 l. aut. l’ipotesi di attribuzione ad un autore diSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 4Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026un’opera che non è stata da lui creata, dovrebbe ritenersi che ilproblema della legittimazione attiva, dopo la morte dell’autore, debbaessere risolto ai sensi dell’art. 8 c.c.: pertanto, ad avviso del Tribunale,gli attori, che avevano dichiarato in citazione di aver interesse ad agireai sensi degli artt. 20 e 23 della l. aut., «o in subordine ai sensi degliartt. 7 e 9 c.c.», dovevano ritenersi legittimati ad agire a tutela deidiritti azionati.Nell’atto di appello le odierne ricorrenti hanno censurato questaricostruzione rilevando, in particolare, che le domande attrici, aventi adoggetto l’apposizione, sulle opere, delle indicazioni attestanti la nonautenticità delle medesime ex art. 169 l. aut., oltre che la pubblicazionedella decisione su un quotidiano a diffusione nazionale, non potevanotrovare accoglimento in base agli artt. 7 ss. l. aut..Tanto basta per ritenere che nel corso del giudizio il tema dellatutelabilità del disconoscimento sotto il profilo del diritto al nome siarestato aperto: non vi è stata alcuna acquiescenza delle Schubertrispetto al riconoscimento del diritto dei Manzoni di ottenerel’accertamento della non autenticità delle opere in base alla previsionedell’art. 8 c.c..4. ― Una seconda eccezione pregiudiziale dei controricorrenti siraccorda al rilievo per cui le odierne istanti, nel corso del giudizio dimerito, «avevano sostenuto la legittimazione dell’autore aldisconoscimento dell’opera e dunque non la natura ‘reale’ dell’azione exart. 20 l. aut.»; si osserva, al riguardo, che le eredi Schubert nonavevano impugnato l’affermazione, contenuta nella sentenza di primogrado, secondo cui le medesime avevano eccepito «l’inapplicabilità dellenorme di cui alla legge sul diritto d’autore atteso che le iniziative dirifiuto o di disconoscimento della paternità dell’opera sarebberoriservate esclusivamente all’autore dell’opera».Anche tale eccezione va disattesa.

Non può essersi formato alcungiudicato interno sulla mera presa d’atto, da parte del Tribunale, diSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 5Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026quanto le attuali ricorrenti avevano affermato nel primo grado digiudizio: e ciò in quanto il giudicato interno si forma su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile2019, n. 10760).

Nel caso in esame nemmeno i Manzoni assumono cheil detto Tribunale abbia tratto alcuna conclusione dalla richiamata difesadelle Schubert.

Ciò implica che la questione relativa all’individuazionedella disciplina normativa attraverso cui far valere il disconoscimentodell’opera — questione che investe il giudizio di diritto — ben possaavere ingresso in sede di legittimità.5. — Tanto detto, l’assunto delle ricorrenti circa l’estraneità aldiritto morale d’autore del diritto, o meglio della facoltà, di disconoscerela paternità dell’opera merita condivisione.6. — In termini generali, l'azione di accertamento non può averead oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una merasituazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto giàsorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale(Cass. 3 novembre 2023, n. 30510; Cass. 30 novembre 2017, n.28821).

In tal senso, si è precisato che l'azione di mero accertamentovolta ad ottenere una pronuncia di autenticità dell’opera artistica non èammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesaall'affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possonoessere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento deidiritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solofine di rimuovere uno stato d'incertezza (Cass. 9 febbraio 2025, n.3231): l’accertamento sull’autenticità dell’opera, come l’accertamentodi ogni fatto storico, non può costituire autonomo oggetto della tutelagiurisdizionale; si è avuto così modo di rilevare che i fatti storici possono«costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente verificata, delprodursi di un effetto giuridico positivo per l'attore (il diritto soggettivo)Sez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 6Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026questo sì direttamente e doverosamente verificabile ed accertabile acura del giudice» (Cass. 30 novembre 2017, n. 28821, cit., inmotivazione).Una verifica dell’autenticità dell’opera può avere dunque corsoavanti al giudice ove rappresenti non già l’oggetto stesso del giudizio,ma attività da compiersi per pervenire all’accertamento di un dirittosoggettivo della parte.Nel caso in esame la detta verifica entra in gioco in quantoveicolata da un’azione che, come si legge nella sentenza impugnata,era stata proposta «ai fini del disconoscimento della paternità delleopere nei confronti di tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari dellemedesime».7. — La Corte di appello ha ritenuto che il disconoscimentodell’opera d’arte trovi radicamento nei diritti morali d’autore e che,dunque, i fratelli di [OSCURATO:PERSONA] fossero legittimati, in forza dellaprevisione contenuta nell’art. 23 l. aut., a far accertare che quest’ultimonon era l’autore delle opere per cui è causa: infatti la norma inquestione prevede che dopo la morte dell’autore il diritto morale puòessere fatto valere, in via residuale, dai fratelli e dalle sorelle dell’autoree dai loro discendenti.

Il diritto in funzione del quale fu domandatol’accertamento dell’autenticità delle opere è stato quindi individuato inuna particolare espressione del diritto morale d’autore, reputandosi chequesto contemplasse non solo le tradizionali facoltà di identificarsi comeautore, di rivelarsi tale e di rivendicarne la paternità, ma anche quellodi disconoscere la paternità stessa.8. ― Come evidenziato dalla dominante dottrina, esula però dalcontenuto del diritto alla paternità dell’opera, previsto dagli artt. 2577c.c. e dall’art. 20 l. aut., la tutela dell'autore contro la pubblicazione diun'opera altrui, che appaia sotto il suo nome.Si è giustamente osservato che il disconoscimento della paternitàintellettuale dell’opera non trova fondamento, sul piano del dirittoSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 7Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026internazionale, nell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Berna, eche, del resto, la prospettiva comparativistica consegna un quadro incui diversi ordinamenti europei — quello tedesco, quello francese,quello svizzero, quello del Regno unito — «non affidano al dirittod’autore la protezione dell’interesse dell’artista al disconoscimento dellapaternità».Parimenti, nell’ordinamento italiano, la legge non annovera tra idiritti morali d’autore la facoltà di negare la detta paternità: l’art. 2577c.c. e l’art. 20 l. aut. non ne fanno effettivamente menzione e, del resto,tale situazione giuridica soggettiva non si identifica col diritto, previstodall’art. 142 della stessa legge, di ritirare l’opera dal commercio qualoraconcorrano gravi ragioni morali: previsione, questa, che consenteall’autore di opporsi alla circolazione della stessa sul presupposto che lastessa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica,ma che non attribuisce all’autore un vero e proprio diritto didisconoscere l’opera che gli venga attribuita.9. ― L’assenza di una previsione legislativa che includa nel dirittomorale d’autore la facoltà di disconoscere la paternità dell’opera ha unasua precisa ragione.La detta facoltà, a differenza di quella di rivendicare la paternitàdell’opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti chepossano recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, nonha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un attodi creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del dirittodell’autore «sull’opera»; è piuttosto un potere rientrante nel diritto dellapersona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identitàpersonale, segnatamente una identità artistica.

E infatti, come è statoosservato in un apprezzato contributo sul tema, «la disciplina del dirittomorale d’autore ha la finalità di proteggere la personalità dell’autorequale si manifesta nella sua opera» e ha una «funzione protettiva dellegame ideale esistente tra l’opera ed il suo autore», mentre nel falsoSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 8Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026d’arte «ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama, la notorietàche un autore si è conquistato grazie alle sue ‘vere’ opere».Per tale ragione, secondo autorevole dottrina, nell’ipotesi deldisconoscimento della paternità dell’opera «può esservi soltanto lesionedel nome o anche della reputazione dell'uomo, apparente autore, sicchél'azione da lui svolta riposa su di un diverso diritto della personalità».10. ― Reputa il Collegio che la facoltà di disconoscere la paternitàdell’opera esuli effettivamente dal diritto d’autore e vada piuttostoricondotta nella sfera in cui si inscrivono i poteri che spettano alsoggetto in relazione alla paternità dei propri atti, i quali includono ilpotere di opporsi alla falsa attribuzione di azioni che siano rilevantinell’apprezzamento sociale della personalità.

Merita di essererichiamato, in proposito, il principio, elaborato dalla giurisprudenza diquesta S.C., secondo cui l'interesse della persona, fisica o giuridica, apreservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale,cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionaliecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vitadi relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere controcomportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senzaoffendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immaginefisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo,alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa dellapersonalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti,tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c.con riguardo al diritto al nome (così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).11. — La prima censura formulata col motivo di ricorso è dunquefondata.12. ― Non può dirsi altrettanto della seconda.13. ― L’azione diretta alla tutela del diritto al nome, cui ènecessario far riferimento avvalendosi dell’analogia, può esserepromossa anche da chi, pur non portando il nome contestato oSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 9Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026indebitamente usato, abbia un interesse alla tutela di esso che siafondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 c.c.): ragioniche il legislatore ha volutamente indicato nel modo più generico,demandando così all’interprete di selezionarle caso per caso.Come ricordato dalle stesse ricorrenti, i Manzoni, nell’agire ingiudizio, hanno dedotto di essere «da sempre attivi nella tutela delnome e dell’immagine» dell’artista [OSCURATO:PERSONA], «anche in ragionedelle sempre più frequenti contraffazioni dell’opera del loro congiunto»,tant’è che, sia per promuovere la ricerca e lo studio dell’opera delMaestro, sia anche per prevenire la circolazione di opere apocrife,avevano istituito l’[OSCURATO:PERSONA], poi divenutaa conoscere se un’opera sia ascrivibile alla mano del noto artista e, incaso affermativo, ad ottenere l’inserimento nelle catalogazioni ufficiali.In tal modo, gli odierni controricorrenti hanno chiarito di avere unpreciso interesse alla preservazione del prestigio di cui gode, nel mondodell’arte, [OSCURATO:PERSONA]: interesse che, per essere riferito a un familiare,non può non ritenersi basato sulle ragioni cui fa riferimento l’art. 8 c.c..L’interesse in questione viene particolarmente in rilievo nell’ipotesi dicircolazione di opere che, in quanto falsamente attribuite all’artista,possono rivelarsi idonee ad appannare il credito di cui quest’ultimobeneficia.

Non era del resto necessario allegare e provare che ladiffusione di questo o quel falso d’autore avesse sortito effetti particolariin danno dei controricorrenti, attori in giudizio: il nome della persona —cui per analogia va associata l’identità dell’artista — può essere infattioggetto di tutela nel caso di indebito uso che altri ne faccia, ai sensidegli artt. 7 ed 8 c.c., ove detto uso comporti un pregiudizio anchemeramente potenziale, oltre che di ordine esclusivamente morale(Cass. 27 luglio 1978, n. 3779).14. — La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per laSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 10Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026decisione sulle spese del giudizio di legittimità.15. ― Va enunciato il seguente principio di diritto:«La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore,che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionalealla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamentonon già dell’azione volta a tutelare il diritto morale d’autore previstodall’art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di undiritto della personalità dell’interessato riferito alla sua identità diartista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome;quest’ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interessebasato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quantoprevisto dall’art. 8 c.c.».

P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entate e difese dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso il quale sonodomiciliate, e [OSCURATO:PERSONA];ricorrenticontroManzoni Elena e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentiavverso la sentenza n. 1546/2025 depositata il 3 giugno 2025 dellaCorte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 1Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/20261. ─ Elena e [OSCURATO:PERSONA], fratelli dell’artista [OSCURATO:PERSONA],deceduto nel 1963, hanno agito avanti al Tribunale di Milanodomandando l’accertamento della falsità di alcune opere, attribuite almaestro, che erano nella disponibilità del collezionista danese JanGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di esserne divenutoproprietario per averle acquistate dal defunto [OSCURATO:PERSONA]. Glie 23 l. aut. (l. n. 633/1941), o, in subordine, ai sensi degli artt. 7 e 8c.c., ai fini del disconoscimento della paternità delle opere nei confrontidi tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari delle medesime: e cioè,il predetto [OSCURATO:PERSONA], oltre che [OSCURATO:PERSONA], Eva MariaConsuelo Schubert e [OSCURATO:PERSONA], eredi di GiovanniSchubert, che le avevano rivendicate.[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito, tra l’altro,il difetto di interesse ad agire degli attori, rilevando che fra i dirittitutelati dalla legge sul diritto d’autore non poteva ritenersi compresoquello relativo all’autenticazione di un’opera, venendo al riguardo inquestione un accertamento autonomo di fatti storici; le dette convenutehanno altresì eccepito l’inapplicabilità delle norme di cui alla richiamatalegge, posto che l’azione diretta al disconoscimento della paternitàdell’opera risultava riservata all’autore della medesima.Il Tribunale di Milano, dopo aver disposto una consulenza tecnicad’ufficio, ha definito il giudizio con sentenza di accertamento della nonautenticità delle opere in contestazione.2. — Ne è seguito il gravame proposto dalle Schubert: gravamecui hanno resistito i Manzoni e che la Corte di appello di Milano harespinto con sentenza del 3 giugno 2025.3. — Avverso quest’ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto un ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo.Sez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 2Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sonostate depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Vengono denunciate per cassazione la falsa applicazionedegli artt. 6, 20 e 23 l. aut. e la violazione dell’art. 100 c.p.c., inrelazione agli artt. 20 e 23 della legge testé citata. Si lamenta che laCorte di appello abbia «ritenuto l’esistenza di un diritto,autonomamente apprezzabile, di disconoscere la paternità di un’operad’arte e, conseguentemente, l’astratta ammissibilità di un’azione dimero accertamento negativo dell’autenticità della stessa»; la stessaCorte avrebbe inoltre errato nel reputare «concretamente ammissibilel’azione esercitata da Elena e [OSCURATO:PERSONA] in ragione del loroasserito ‘interesse morale’ ad impedire la circolazione di operefalsamente attribuite dal fratello». Viene rilevato che ove un’operafalsamente attribuita a un artista arrechi disdoro all’autore o ai prossimicongiunti dello stesso, il diritto leso è «quello relativo all’identità, allareputazione o al nome in sé dell’artista e non il diritto morale d’autore»,il quale «si costituisce solo mediante la creazione dell’opera». Èaggiunto che «l’azione, comunque qualificata, doveva essere dichiaratain concreto inammissibile per difetto dell’interesse ad agire, non avendogli attori mai allegato in cosa consisterebbe la lesione del dirittoasseritamente esistente fatto valere in giudizio», ma si erano limitati adaffermare un loro interesse in re ipsa.2. ― La Corte di appello ha in sintesi ritenuto ammissibile l’azionevolta al riconoscimento dell’autenticità dell’opera d’arte e ha reputatoche tale azione ben potesse essere esperita dagli eredi dell’artista,legittimati a far valere il diritto morale d’autore, a norma degli artt. 20e 23 l. aut.. «Diversamente», ha osservato, «verrebbe inevitabilmentea restringersi l’ambito di tutela previsto e disciplinato dalla legge suldiritto d’autore: affermare che l’accertamento dell’autenticità dell’operanon possa essere oggetto di tutela giurisdizionale, una volta venutaSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 3Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026meno la possibilità per l’artista di autenticare l’opera — come nel casodel suo decesso — priverebbe di significato la disposizione di cui all’art.23 l. aut., che riconosce, alla morte dell’autore, l’esercizio del diritto dicui all’art. 20 ‘senza limite di tempo’ agli eredi di quest’ultimo». Purdovendosi escludere, ad avviso della Corte di merito, che la l. n.633/1941 regoli espressamente il diritto dell’autore di disconoscerel’opera e che vi siano altre disposizioni normative che prevedanoun’autonoma tutela privatistica contro le false attribuzioni di paternità,«non può non riconoscersi, in capo agli eredi, un interesse anche moraleal conseguimento di una pronuncia di accertamento negativo dellapaternità di un’opera d’arte». Dopo aver sottolineato che al dirittod’autore era assegnata anche una tutela di tipo pubblicistico, il Giudicedistrettuale ha evidenziato che l’art. 20 l. aut. non opera in maniera«unidirezionale»: in tal senso, secondo la Corte di appello, i fratellidell’artista [OSCURATO:PERSONA] vantavano un interesse morale ad impedire lacircolazione di opere falsamente attribuite all’artista loro congiunto,anche a tutela della reputazione e dell’identità artistica di quest’ultimo,e la finalità pubblicistica di garantire la certezza e correttezza dei trafficigiuridici aventi ad oggetto opere d’arte — unita alla valorizzazionedell’attività artistica oggetto di tali traffici — imponeva una tutela idoneaad impedire la circolazione di opere falsamente attribuite ad artisti dirinomata fama e notorietà.3. — Ciò posto, è necessario anzitutto esaminare l’eccezione deicontroricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, essendocaduto il giudicato interno sull’affermazione, contenuta nella sentenzadi primo grado, per cui gli stessi Manzoni erano legittimati ad agireanche ai sensi degli artt. 7 ss. c.c..Si legge nella sentenza di primo grado ― cui il Collegio haaccesso, essendo stata prospettata una questione processuale ― cheanche ove si volesse aderire all’orientamento che esclude dalla sfera diapplicabilità dell’art. 23 l. aut. l’ipotesi di attribuzione ad un autore diSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 4Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026un’opera che non è stata da lui creata, dovrebbe ritenersi che ilproblema della legittimazione attiva, dopo la morte dell’autore, debbaessere risolto ai sensi dell’art. 8 c.c.: pertanto, ad avviso del Tribunale,gli attori, che avevano dichiarato in citazione di aver interesse ad agireai sensi degli artt. 20 e 23 della l. aut., «o in subordine ai sensi degliartt. 7 e 9 c.c.», dovevano ritenersi legittimati ad agire a tutela deidiritti azionati.Nell’atto di appello le odierne ricorrenti hanno censurato questaricostruzione rilevando, in particolare, che le domande attrici, aventi adoggetto l’apposizione, sulle opere, delle indicazioni attestanti la nonautenticità delle medesime ex art. 169 l. aut., oltre che la pubblicazionedella decisione su un quotidiano a diffusione nazionale, non potevanotrovare accoglimento in base agli artt. 7 ss. l. aut..Tanto basta per ritenere che nel corso del giudizio il tema dellatutelabilità del disconoscimento sotto il profilo del diritto al nome siarestato aperto: non vi è stata alcuna acquiescenza delle Schubertrispetto al riconoscimento del diritto dei Manzoni di ottenerel’accertamento della non autenticità delle opere in base alla previsionedell’art. 8 c.c..4. ― Una seconda eccezione pregiudiziale dei controricorrenti siraccorda al rilievo per cui le odierne istanti, nel corso del giudizio dimerito, «avevano sostenuto la legittimazione dell’autore aldisconoscimento dell’opera e dunque non la natura ‘reale’ dell’azione exart. 20 l. aut.»; si osserva, al riguardo, che le eredi Schubert nonavevano impugnato l’affermazione, contenuta nella sentenza di primogrado, secondo cui le medesime avevano eccepito «l’inapplicabilità dellenorme di cui alla legge sul diritto d’autore atteso che le iniziative dirifiuto o di disconoscimento della paternità dell’opera sarebberoriservate esclusivamente all’autore dell’opera».Anche tale eccezione va disattesa. Non può essersi formato alcungiudicato interno sulla mera presa d’atto, da parte del Tribunale, diSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 5Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026quanto le attuali ricorrenti avevano affermato nel primo grado digiudizio: e ciò in quanto il giudicato interno si forma su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile2019, n. 10760). Nel caso in esame nemmeno i Manzoni assumono cheil detto Tribunale abbia tratto alcuna conclusione dalla richiamata difesadelle Schubert. Ciò implica che la questione relativa all’individuazionedella disciplina normativa attraverso cui far valere il disconoscimentodell’opera — questione che investe il giudizio di diritto — ben possaavere ingresso in sede di legittimità.5. — Tanto detto, l’assunto delle ricorrenti circa l’estraneità aldiritto morale d’autore del diritto, o meglio della facoltà, di disconoscerela paternità dell’opera merita condivisione.6. — In termini generali, l'azione di accertamento non può averead oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una merasituazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto giàsorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale(Cass. 3 novembre 2023, n. 30510; Cass. 30 novembre 2017, n.28821). In tal senso, si è precisato che l'azione di mero accertamentovolta ad ottenere una pronuncia di autenticità dell’opera artistica non èammissibile, atteso che la tutela giurisdizionale civile è intesaall'affermazione e preservazione dei diritti, mentre i fatti storici possonoessere oggetto di accertamento soltanto se posti a fondamento deidiritti fatti valere e non, invece, se considerati autonomamente e al solofine di rimuovere uno stato d'incertezza (Cass. 9 febbraio 2025, n.3231): l’accertamento sull’autenticità dell’opera, come l’accertamentodi ogni fatto storico, non può costituire autonomo oggetto della tutelagiurisdizionale; si è avuto così modo di rilevare che i fatti storici possono«costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente verificata, delprodursi di un effetto giuridico positivo per l'attore (il diritto soggettivo)Sez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 6Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026questo sì direttamente e doverosamente verificabile ed accertabile acura del giudice» (Cass. 30 novembre 2017, n. 28821, cit., inmotivazione).Una verifica dell’autenticità dell’opera può avere dunque corsoavanti al giudice ove rappresenti non già l’oggetto stesso del giudizio,ma attività da compiersi per pervenire all’accertamento di un dirittosoggettivo della parte.Nel caso in esame la detta verifica entra in gioco in quantoveicolata da un’azione che, come si legge nella sentenza impugnata,era stata proposta «ai fini del disconoscimento della paternità delleopere nei confronti di tutti i soggetti affermatisi attuali proprietari dellemedesime».7. — La Corte di appello ha ritenuto che il disconoscimentodell’opera d’arte trovi radicamento nei diritti morali d’autore e che,dunque, i fratelli di [OSCURATO:PERSONA] fossero legittimati, in forza dellaprevisione contenuta nell’art. 23 l. aut., a far accertare che quest’ultimonon era l’autore delle opere per cui è causa: infatti la norma inquestione prevede che dopo la morte dell’autore il diritto morale puòessere fatto valere, in via residuale, dai fratelli e dalle sorelle dell’autoree dai loro discendenti. Il diritto in funzione del quale fu domandatol’accertamento dell’autenticità delle opere è stato quindi individuato inuna particolare espressione del diritto morale d’autore, reputandosi chequesto contemplasse non solo le tradizionali facoltà di identificarsi comeautore, di rivelarsi tale e di rivendicarne la paternità, ma anche quellodi disconoscere la paternità stessa.8. ― Come evidenziato dalla dominante dottrina, esula però dalcontenuto del diritto alla paternità dell’opera, previsto dagli artt. 2577c.c. e dall’art. 20 l. aut., la tutela dell'autore contro la pubblicazione diun'opera altrui, che appaia sotto il suo nome.Si è giustamente osservato che il disconoscimento della paternitàintellettuale dell’opera non trova fondamento, sul piano del dirittoSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 7Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026internazionale, nell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Berna, eche, del resto, la prospettiva comparativistica consegna un quadro incui diversi ordinamenti europei — quello tedesco, quello francese,quello svizzero, quello del Regno unito — «non affidano al dirittod’autore la protezione dell’interesse dell’artista al disconoscimento dellapaternità».Parimenti, nell’ordinamento italiano, la legge non annovera tra idiritti morali d’autore la facoltà di negare la detta paternità: l’art. 2577c.c. e l’art. 20 l. aut. non ne fanno effettivamente menzione e, del resto,tale situazione giuridica soggettiva non si identifica col diritto, previstodall’art. 142 della stessa legge, di ritirare l’opera dal commercio qualoraconcorrano gravi ragioni morali: previsione, questa, che consenteall’autore di opporsi alla circolazione della stessa sul presupposto che lastessa non sia più rappresentativa della sua identità, umana o artistica,ma che non attribuisce all’autore un vero e proprio diritto didisconoscere l’opera che gli venga attribuita.9. ― L’assenza di una previsione legislativa che includa nel dirittomorale d’autore la facoltà di disconoscere la paternità dell’opera ha unasua precisa ragione.La detta facoltà, a differenza di quella di rivendicare la paternitàdell’opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti chepossano recare pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, nonha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un attodi creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del dirittodell’autore «sull’opera»; è piuttosto un potere rientrante nel diritto dellapersona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identitàpersonale, segnatamente una identità artistica. E infatti, come è statoosservato in un apprezzato contributo sul tema, «la disciplina del dirittomorale d’autore ha la finalità di proteggere la personalità dell’autorequale si manifesta nella sua opera» e ha una «funzione protettiva dellegame ideale esistente tra l’opera ed il suo autore», mentre nel falsoSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 8Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026d’arte «ciò che si sfrutta non è un’opera altrui, ma la fama, la notorietàche un autore si è conquistato grazie alle sue ‘vere’ opere».Per tale ragione, secondo autorevole dottrina, nell’ipotesi deldisconoscimento della paternità dell’opera «può esservi soltanto lesionedel nome o anche della reputazione dell'uomo, apparente autore, sicchél'azione da lui svolta riposa su di un diverso diritto della personalità».10. ― Reputa il Collegio che la facoltà di disconoscere la paternitàdell’opera esuli effettivamente dal diritto d’autore e vada piuttostoricondotta nella sfera in cui si inscrivono i poteri che spettano alsoggetto in relazione alla paternità dei propri atti, i quali includono ilpotere di opporsi alla falsa attribuzione di azioni che siano rilevantinell’apprezzamento sociale della personalità. Merita di essererichiamato, in proposito, il principio, elaborato dalla giurisprudenza diquesta S.C., secondo cui l'interesse della persona, fisica o giuridica, apreservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale,cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionaliecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vitadi relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere controcomportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senzaoffendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immaginefisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo,alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa dellapersonalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti,tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c.con riguardo al diritto al nome (così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).11. — La prima censura formulata col motivo di ricorso è dunquefondata.12. ― Non può dirsi altrettanto della seconda.13. ― L’azione diretta alla tutela del diritto al nome, cui ènecessario far riferimento avvalendosi dell’analogia, può esserepromossa anche da chi, pur non portando il nome contestato oSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 9Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026indebitamente usato, abbia un interesse alla tutela di esso che siafondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 c.c.): ragioniche il legislatore ha volutamente indicato nel modo più generico,demandando così all’interprete di selezionarle caso per caso.Come ricordato dalle stesse ricorrenti, i Manzoni, nell’agire ingiudizio, hanno dedotto di essere «da sempre attivi nella tutela delnome e dell’immagine» dell’artista [OSCURATO:PERSONA], «anche in ragionedelle sempre più frequenti contraffazioni dell’opera del loro congiunto»,tant’è che, sia per promuovere la ricerca e lo studio dell’opera delMaestro, sia anche per prevenire la circolazione di opere apocrife,avevano istituito l’[OSCURATO:PERSONA], poi divenutaa conoscere se un’opera sia ascrivibile alla mano del noto artista e, incaso affermativo, ad ottenere l’inserimento nelle catalogazioni ufficiali.In tal modo, gli odierni controricorrenti hanno chiarito di avere unpreciso interesse alla preservazione del prestigio di cui gode, nel mondodell’arte, [OSCURATO:PERSONA]: interesse che, per essere riferito a un familiare,non può non ritenersi basato sulle ragioni cui fa riferimento l’art. 8 c.c..L’interesse in questione viene particolarmente in rilievo nell’ipotesi dicircolazione di opere che, in quanto falsamente attribuite all’artista,possono rivelarsi idonee ad appannare il credito di cui quest’ultimobeneficia. Non era del resto necessario allegare e provare che ladiffusione di questo o quel falso d’autore avesse sortito effetti particolariin danno dei controricorrenti, attori in giudizio: il nome della persona —cui per analogia va associata l’identità dell’artista — può essere infattioggetto di tutela nel caso di indebito uso che altri ne faccia, ai sensidegli artt. 7 ed 8 c.c., ove detto uso comporti un pregiudizio anchemeramente potenziale, oltre che di ordine esclusivamente morale(Cass. 27 luglio 1978, n. 3779).14. — La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per laSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 10Numero registro generale 16022/2025Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 15821/2026Data pubblicazione 22/05/2026decisione sulle spese del giudizio di legittimità.15. ― Va enunciato il seguente principio di diritto:«La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore,che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionalealla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamentonon già dell’azione volta a tutelare il diritto morale d’autore previstodall’art. 20 l. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di undiritto della personalità dell’interessato riferito alla sua identità diartista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome;quest’ultima azione è esperibile anche da chi è portatore di un interessebasato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quantoprevisto dall’art. 8 c.c.». P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 16022/2025camera di consiglio 27.3.2026 11
Sentenza Cassazione n. 15821/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris