CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo n. 256/2022 depositata il 19/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dagli atti di causa emerge quanto segue. La contribuente impugnòl'avviso di accertamento con cui era stato accertato d'ufficio l'attivoereditario, a seguito di omessa presentazione della dichiarazione diNumero registro generale 26265/2022Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 9919/2026Data pubblicazione 17/04/2026successione, ed effettuata la liquidazione delle imposte relative allasuccessione del sig. [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] evidenziò: di aver accettato l'eredità con beneficiod'inventario dinanzi al Tribunale di Teramo in data 23/09/2013; di averpresentato ricorso presso il citato Tribunale ai fini della formazionedell'inventario il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che l'inventario era stato depositato pressola Cancelleria del Tribunale di Teramo in data 18/01/2015; che laprocedura di liquidazione dell'attivo patrimoniale era ancora in corso.In primo grado il ricorso fu accolto.Nel merito, la C.T.P. rilevò la fondatezza dell'avviso di accertamentoma, al contempo, chiarì che la riscossione delle imposte relative sarebbestata possibile soltanto a seguito della chiusura della fase dell'inventario aseguito dell'accettazione dell'eredità beneficiata da parte della ricorrente.La decisione venne impugnata dall’Agenzia e il ricorso fu accolto.Per quel che rileva in questa sede, la C.T.R. affermò “…Infatti questaCommissione ritiene che l’oggetto del giudizio sia soltanto il pagamentodelle imposte dovute, ad oggi non quantificate, e non la legittimitàdell’accertamento, che per espressa ammissione sia della contribuente, siadella Commissione provinciale, è corretto. La discussione infatti si incentrasul profilo del collegamento tra l'avviso di accertamento, che è attocognitivo, e la riscossione delle somme conseguenti, che è atto esecutivo(la cui legittimazione peraltro appartiene ad Agenzia delle entrate -Riscossione) la cui riscossione non solo non è ancora iniziata, ma chel'Agenzia ha espressamente dichiarato di non voler iniziare in questa fase,rimandandola alla conclusione della procedura di accettazione dell'ereditàcon beneficio d'inventario. Peraltro la giurisprudenza della Cassazionecitata (Cass. 4419/2008 e 13906/2008) non appare conferente in quantorelativa a giudizio di esecuzione e non di cognizione, e quella successiva(Cass. 11 maggio 2018, n. 11619; Cass. 24 febbraio 2017, n. 4788; Cass.15 luglio 2015, n. 14847) afferma un principio pacifico (ovvero laNumero registro generale 26265/2022Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 9919/2026Data pubblicazione 17/04/2026limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato anche nei confronti delfisco), ma anch'esso non conferente, perché diretto a paralizzare l'azioneesecutiva e non quella di cognizione”.In conclusione, l’appello fu accolto e l’avviso dichiarato legittimo.La contribuente impugna la sentenza con ricorso affidato ad un motivo.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. La sentenza è impugnata di nullità per erronea interpretazione delledomande delle parti, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché permanifesta illogicità della motivazione, ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 132, n. 4, c.p.c.; si denuncia altresì la violazione dell’art. 35 deld.lgs. 346 del 1990 nonché dell’art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 637 del1972 e dell’art. 5, del d.lgs. n. 347 del 1990, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare che l’oggetto delgiudizio fosse soltanto il pagamento delle imposte dovute, e non lalegittimità dell’accertamento.Sarebbe, in tesi, del tutto contraddittoria e non idonea a costituire ilfondamento della motivazione l’affermazione secondo cui l’accertamentosarebbe «corretto», mentre sarebbe ancora da accertare l’importo delleimposte dovute, «ad oggi non quantificate», posto che l’accertamento hal’essenziale ed insopprimibile funzione di accertare proprio l’importo delleimposte dovute.Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata sarebbe nulla, siaper aver erroneamente determinato l’oggetto del giudizio di appello, siaper aver adottato una motivazione talmente contraddittoria, da rendereimpossibile la ricostruzione dell’iter logico seguito dal Collegio.Numero registro generale 26265/2022Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 9919/2026Data pubblicazione 17/04/2026La decisione sarebbe ulteriormente viziata in quanto si porrebbe incontrasto con il principio per il quale la limitazione della responsabilitàdell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità conbeneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compresol'erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notificadell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede (anche nel caso in cuiquesti abbia rilasciato i beni ereditari in favore dei creditori), non puòliquidare od esigere nei confronti dell’erede l’imposta ipotecaria, catastaleo di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura diliquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo infavore dell’erede.Il ricorso è infondato.2. La motivazione resa dal giudice di merito non è né nulla néapparente secondo i consolidati insegnamenti di questa Corte.Com’è noto si resta nel solco di un orientamento ampiamenteconsolidato di questa Corte nel ritenere che l’ipotesi di motivazioneapparente ricorra allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmenteesistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchécostituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, intal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Siffatta motivazione si considera – come suol dirsi – non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132,secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Numero registro generale 26265/2022Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 9919/2026Data pubblicazione 17/04/2026Va, invece, esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b)del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134,applicabile ratione temporis al caso in esame) qualunque rilevanza alsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi,anche da ultimo, Cass., Sez. T, n. 2689/2023 e, tra le tante, a partire daCass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., Sez. T., n. 1615/2023; Cass., Sez.T., n. 24449/2022; Cass., Sez. U., n. 16159/2018 (p. 7.2.), che menzionaCass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass., Sez. U., nn. 22229/2016,22230/2016, 22231/2016; Cass., Sez. U, n. 766/2017; Cass., Sez. U., n.14430/2017 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., n. 9557/2018 (p. 3.5.), Cass., Sez.U, n. 34476/2019 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., n. 9558/2018e Cass. Sez. U., n. 33679/2018)].Tanto chiarito sul piano dei principi, va riconosciuto che dal resocontodei contenuti della sentenza impugnata emergono, con ogni evidenza, leragioni della decisione.Il giudice di merito ha dato atto che la legittimità dell’avviso non fossecontestata e che, diversamente, lo era il quantum liquidato.Ha così ribadito, correttamente, che nulla poteva essere richiesto allacontribuente fino alla conclusione del procedimento di accettazionebeneficiata.Il giudice di merito ha chiarito che la ricorrente aveva omesso di effettuarela dichiarazione di successione e che ciò aveva comportato l’avvio delprocedimento culminato nell’avviso di accertamento-liquidazione,procedimento che non poteva essere attuato, come evidenziato dal giudicedi prime e seconde cure, fino alla chiusura della procedura. Solo all’esitosarebbe potuta intervenire l’ADER e richiedere il pagamento,eventualmente rettificato degli importi dovuti a titolo di imposta disuccessione.Numero registro generale 26265/2022Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 9919/2026Data pubblicazione 17/04/2026Così motivando il giudice di merito, peraltro, si è conformato alprincipio, sancito da Cass. Sez. T, n. 17992/2025, secondo cui in tema diimposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità nondetermina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs.n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmenterilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossionedell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beniereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beniconcretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limitedella sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, nonpotrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura diliquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo infavore dell'erede beneficiato. Si tratta di una motivazione perfettamenteintellegibile, che rende manifesto il ragionamento seguito, il che vale adescludere il dedotto vizio, dovendo piuttosto osservarsi che il motivo diimpugnazione, largamente sviluppatosi sulla critica alla decisione assuntadal Giudice a quo, è, in realtà, diretto a porre in rilievo i motivi della noncondivisione della stessa, ipotesi questa riconducibile ad una valutazioneerrata, non certo ad una motivazione assente od apparente.In conclusione, il ricorso è respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 percompensi oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 26265/2022Numero sezionale 2164/2026Numero di raccolta generale 9919/2026Data pubblicazione 17/04/2026Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]