CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 19992/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 del GUP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine applicava al ricorrente la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero per il delitto di bancarotta distrattiva. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando il riconoscimento della sua responsabilità penale e la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Sotto un primo aspetto va ricordato che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia a «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Non è dunque possibile lamentare alcuna carenza o vizio di logicità-congruità della motivazione della decisione. 1.2. D'altra parte, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere proposto ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex multis, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509 — 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]/