Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04498/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.322-bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] - quale terza interessata - avverso quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 febbraio 2021, che aveva rigettato la sua richiesta di revoca del sequestro preventivo del conto corrente bancario n.2349/4613 acceso presso la Banca BNL Gruppo BNP Paribas di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un personal computer [OSCURATO:PERSONA] con schermo da 21,5.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare, nel respingere il gravame, ha confermato la valutazione espressa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte della Artusa, circa il fatto che la disponibilità economica riguardante il conto corrente sequestrato dovesse esserle attribuita in quanto derivante dal proprio lavoro di commessa presso la Ottantasei s.r.I., ditta riconducibile agli imputati [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente) ed [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Al riguardo, infatti, è stato dato rilievo al fatto che la movimentazione di denaro contante, registrata sul conto corrente in oggetto, risultava manifestamente sproporzionata rispetto ai redditi di lavoro dedotti dalla terza interessata.

Quanto poi al personal computer, il Tribunale del riesame ha osservato che la tesi della ricorrente - secondo la quale tale apparecchio fosse di sua esclusiva proprietà - era rimasta priva di qualsiasi riscontro.

2. Avverso la predetta ordinanza (comunicata al difensore in data 11 aprile 2022 ed alla terza interessata il giorno 27 aprile 2022) [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione (depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro il giorno 12 maggio 2022) affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 3, cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione.

La ricorrente, in particolare, lamenta il fatto che il Tribunale del riesame si sia limitato a richiamare l'ordinanza appellata, senza argomentare rispetto alle censure sollevate ed alla documentazione difensiva.

3. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto e perché il difensore della ricorrente non risulta munito di procura speciale a norma dell'art.100 cod. proc. pen. 2.

In particolare, dalla consultazione del fascicolo (da ritenersi ammissibile in questa sede per il controllo della tempestività della impugnazione), risulta che l'ordinanza impugnata era stata comunicata al difensore in data 11 aprile 2022 ed alla Artusa il giorno 27 aprile 2022 mentre il ricorso per cassazione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 12 maggio 2022 e, perciò, oltre il termine di dieci giorni stabilito per legge e decorrente dal giorno 27 aprile 2022.

2.1. Come è noto, infatti, in tema di impugnazioni cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato presso la cancelleria del Tribunale che tale decisione ha emesso, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. 3 - , Sentenza n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 - 01).

2.2. Deve poi rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile anche perché proposto da difensore privo di procura speciale ex art.100 cod. proc. pen. che non è stata allegata all'impugnazione, non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, Rv. 273505 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.322-bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] - quale terza interessata - avverso quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 febbraio 2021, che aveva rigettato la sua richiesta di revoca del sequestro preventivo del conto corrente bancario n.2349/4613 acceso presso la Banca BNL Gruppo BNP Paribas di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un personal computer [OSCURATO:PERSONA] con schermo da 21,5. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'appello cautelare, nel respingere il gravame, ha confermato la valutazione espressa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte della Artusa, circa il fatto che la disponibilità economica riguardante il conto corrente sequestrato dovesse esserle attribuita in quanto derivante dal proprio lavoro di commessa presso la Ottantasei s.r.I., ditta riconducibile agli imputati [OSCURATO:PERSONA] (padre della ricorrente) ed [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Al riguardo, infatti, è stato dato rilievo al fatto che la movimentazione di denaro contante, registrata sul conto corrente in oggetto, risultava manifestamente sproporzionata rispetto ai redditi di lavoro dedotti dalla terza interessata. Quanto poi al personal computer, il Tribunale del riesame ha osservato che la tesi della ricorrente - secondo la quale tale apparecchio fosse di sua esclusiva proprietà - era rimasta priva di qualsiasi riscontro. 2. Avverso la predetta ordinanza (comunicata al difensore in data 11 aprile 2022 ed alla terza interessata il giorno 27 aprile 2022) [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione (depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro il giorno 12 maggio 2022) affidato ad un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 3, cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione. La ricorrente, in particolare, lamenta il fatto che il Tribunale del riesame si sia limitato a richiamare l'ordinanza appellata, senza argomentare rispetto alle censure sollevate ed alla documentazione difensiva. 3. Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto e perché il difensore della ricorrente non risulta munito di procura speciale a norma dell'art.100 cod. proc. pen. 2. In particolare, dalla consultazione del fascicolo (da ritenersi ammissibile in questa sede per il controllo della tempestività della impugnazione), risulta che l'ordinanza impugnata era stata comunicata al difensore in data 11 aprile 2022 ed alla Artusa il giorno 27 aprile 2022 mentre il ricorso per cassazione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 12 maggio 2022 e, perciò, oltre il termine di dieci giorni stabilito per legge e decorrente dal giorno 27 aprile 2022. 2.1. Come è noto, infatti, in tema di impugnazioni cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentato presso la cancelleria del Tribunale che tale decisione ha emesso, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. 3 - , Sentenza n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 - 01). 2.2. Deve poi rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile anche perché proposto da difensore privo di procura speciale ex art.100 cod. proc. pen. che non è stata allegata all'impugnazione, non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, Rv. 273505 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 04498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris