CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 18 ottobre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di Taranto che aveva condannato Cosimo RiccAtta; previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della contestata recidiva, alla pena di anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione e 20.000 euro di multa, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Taranto il 4 agosto 2020; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e assertivo, a fronte delle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 4), considerazioni con cui il ricorrente non si confronta; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio