CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28132-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1797/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento del 17 maggio 2017 relativo all'anno d'imposta 2016, con il quale il comune di Melito di Napoli, tramite l'ente concessionario [OSCURATO:SOCIETA]., aveva richiesto il pagamento dell'IMU per un immobile sito nel suddetto Comune; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando che base imponibile dell'IMU è il valore dell'immobile quale risultante dalla rendita catastale e nel caso di specie la parte contribuente, pur negando di aver mai avuto conoscenza degli atti di variazione del classamento dell'immobile oggetto di tributo e finanche della procedura di mediazione indicata nella visura camerale storica depositata in giudizio dalla controparte, non ha mai neppure prospettato di aver impugnato l'attribuzione della rendita come risulta da detta certificazione e dunque, ai fin della determinazione dell'IMU, non può che ritenersi vincolante la rendita come risulta dalla visura catastale; infine l'appellante non ha offerto alcun motivo di censura per rimeditare quanto esaustivamente e compiutamente argomentato dai Giudici di prime cure (ossia in particolare che, Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- quanto al difetto di sottoscrizione della copia informatica del documento cartaceo con firma a stampa, si evidenziava che l'avviso di accertamento impugnato non era un documento informatico ed era stato notificato con consegna a mani proprie della ricorrente e che, comunque, per gli atti dell'amministrazione finanziaria, la sottoscrizione ben può essere sostituita con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile del procedimento) rispetto agli ulteriori motivi di doglianza illustrati nel ricorso introduttivo. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la SO.GE.S società gestione servizi s.p.a. si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990 nonché del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima la variazione di classamento dell'immobile oggetto del tributo, nonché la procedura di mediazione fiscale, di cui la parte ricorrente ha sempre dichiarato di essere ignara; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 82 del 2005 e dell'art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995 per avere la sentenza impugnata ritenuto valido l'avviso di accertamento pur essendo lo stesso privo di sottoscrizione e notificato non tramite PEC ma mediante messo notificatore. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- Secondo questa Corte, infatti: «questa Corte ha statuito, con consolidato orientamento interpretativo, che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento ICI deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, - a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); si è, altresì, precisato che detto onere di motivazione non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094)» (Cass. n. 23386 del 2021); il regime fiscale degli immobili va parametrato alla classificazione catastale nell'anno di imposizione; sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di ICI, la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, è che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, a meno che non si tratti di errori materiali (Cass. n. 29523 del 2021; Cass. n. 4281 del 2022); le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla legge n. 410 del 2001, Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- prevedono un regime speciale in tema di ICI devono intendersi riferite anche all'IMU, in ragione delle rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi (Cass. n. 4138 del 2021); la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt.2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- contribuente (Cass. n. 11052 del 2018; Cass. n. 36958 del 2021); la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021); «questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, sia stato in grado di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fese contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431 del 2017; Cass. n. 21571 del 2004). Si è, pertanto, ritenuto, in tema di ICI, sufficientemente motivato l'avviso di accertamento in cui, erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta (v. Cass. n. Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -6- 1694 del 2018). Nell'avviso di accertamento notificato viene indicato chiaramente sia la ragione dell'imposizione ("persa l'assimilazione ad abitazione principale") sia il fatto che viene applicata l'aliquota ordinaria per ogni unità abitativa e la detrazione di Euro 200,00. Ne consegue che le doglianze in ordine al difetto di motivazione dell'atto impugnato non hanno pregio, ciò in quanto la contribuente ha chiaramente compreso le ragioni della pretesa tributaria, tanto da articolare adeguatamente, fin dal primo grado di giudizio, le proprie difese (v. Cass. S.U. n. 11722 del 2010; Cass. n. 15580 del 2017; Cass.n. 22148 del 2017)» (Cass. n. 29376 del 2020; analogamente Cass. n. 28581 ddel 2020); in materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente (Cass. n. 12853 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che base imponibile dell'IMU è il valore dell'immobile quale risultante dalla rendita catastale e nel caso di specie la parte contribuente, pur negando di aver mai Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -7- avuto conoscenza degli atti di variazione del classamento dell'immobile oggetto di tributo e finanche della procedura di mediazione indicata nella visura camerale storica depositata in giudizio dalla controparte, non ha mai neppure prospettato di aver impugnato l'attribuzione della rendita come risulta da detta certificazione e dunque, ai fin della determinazione dell'IMU, non può che ritenersi vincolante la rendita come risulta dalla visura catastale - ha correttamente ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento relativo all'IMU che per un verso facesse riferimento alla rendita catastale come risultante dalla visura catastale e dunque abbia ritenuto che il regime fiscale degli immobili vada para metrato alla classificazione catastale nell'anno di imposizione e dall'altro ritenesse ragionevolmente conosciuta l'esistenza di un procedimento di mediazione riguardante l'immobile della parte contribuente e conclusosi con la riduzione delle rendite catastali conseguenti alla rettifica delle rendite proposte con Docfa, avendo così l'Amministrazione posto la parte contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur", parte contribuente la quale peraltro non ha dimostrato di avere subito un'effettiva lesione del suo diritto di difesa. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità dell'avviso di accertamento per violazione di legge per difetto di motivazione, investono nella sostanza il merito della lite (e in particolare l'asserita ignoranza della parte contribuente della procedura di mediazione avente ad oggetto la rendita catastale dell'immobile in questione) e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -8- motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi, quando è immune da vizi logici come nel caso di specie, è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte, infatti: l'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi (Cass. n. 32692 del 2021); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt.2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (Cass. n. 11052 del 2018; Cass. n. 36958 del 2021); Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -9- la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'appellante non ha offerto alcun motivo di censura per rimeditare quanto esaustivamente e compiutamente argomentato dai Giudici di prime cure, ossia in particolare che, quanto al difetto di sottoscrizione della copia informatica del documento cartaceo con firma a stampa, si evidenziava che l'avviso di accertamento impugnato non era un documento informatico ed era stato notificato con consegna a mani proprie della ricorrente e che, comunque, per gli atti dell'amministrazione finanziaria, la sottoscrizione ben può essere sostituita con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile del procedimento - ha correttamente ritenuto che l'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti Ric. 2020 n. 28132 sez. MT - ud. 08-03-2022 -10- impositivi: nella specie l'avviso di accertamento è del 17 maggio 2017; peraltro la parte contribuente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento. Dunque, i motivi di impugnazione sono entrambi infondati e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contrib