CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 24651/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26554/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA Viale dei Bastioni di Michelangelo 5/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.88/2021depositata il 16/03/2021 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] La controversia riguarda l'ordinanza-ingiunzione n. 5544/SA del 19.9.2018, recante la sanzione amministrativa di € 92.969,49 (di cui € 8,25 per spese di notifica e già detratto l'importo di € 2.000,00 pari al doppio del minimo già pagato), emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico del trasgressore principale, la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ora in liquidazione, e dell'obbligato solidale, il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], per omesso versamento all'AGEA del prelievo supplementare che avrebbero dovuto trattenere sulle eccedenze di latte conferito dai loro rivenditori di latte con riferimento al mese di giugno 2014 per lo sforamento delle loro quote latte e la mancata compensazione a livello nazionale in violazione dell'art. 5 comma 1 del D.L. n. 49/2003. La suddetta ordinanza veniva annullata dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 1690/2019 del 18.12.2019 su ricorso in opposizione degli ingiunti, che contrastati dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenevano che l'illecito amministrativo si era estinto ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 per effetto del pagamento da parte loro del doppio del minimo edittale previsto dall'art. 5 comma 5 del D.L. n. 49/2003, come modificato dall'art. 2 del D.L. n. 22/2005, ossia di € 2.000,00. Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], che sulla scorta di alcuni pareri del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], riteneva che l'illecito amministrativo in questione fosse sanzionato nella misura fissa pari al prelievo supplementare non versato dall'acquirente sostituto d'imposta in caso di sforamento delle quote latte non compensato a livello nazionale e quindi mancante del minimo edittale, con conseguente esclusione della possibilità per gli ingiunti di determinarne l'estinzione col versamento del doppio del minimo edittale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e chiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado. Nel giudizio di secondo grado gli ingiunti richiamavano numerosi precedenti della Suprema Corte (Cass. n. 8372/2020; Cass. n. 7943/2020; Cass. n.26979/2018) che avevano invece riconosciuto in tema di quote latte la facoltà dell'acquirente che non avesse rispettato l'obbligo del versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5 comma 5 del D.L. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003, di estinguere l'illecito amministrativo a norma dell'art. 16 comma 1 della L. n. 689/1981 col pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale di € 1.000,00 e chiedevano quindi il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 88/2021 del 16.3.2021 riformava la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione degli ingiunti e compensando le spese del doppio grado di giudizio con la motivazione che la sanzione oggetto di causa, da ritenere pari al prelievo supplementare non versato, era una sanzione proporzionale che a quel prelievo andava parametrata e che era accompagnata dalla previsione di un minimo e di un massimo solo per evitare che la sanzione proporzionale salisse sopra o scendesse sotto un certo livello. Hanno proposto ricorso alla Suprema Corte avverso la sentenza non notificata della Corte d'Appello di Bologna notificato il 18.10.2021 la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. ora in liquidazione, e l'obbligato solidale, il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, mentre la [OSCURATO:PERSONA] é rimasta intimata. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con un unico motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 comma 1 L.n.689/1981 in relazione all'art. 5 comma 5 del D.L. n. 49/2003, per non aver il giudice d'appello considerato oblabile l'illecito amministrativo col pagamento del doppio del minimo edittale, e richiamano i precedenti specifici della Suprema Corte che si sono espressi in questo senso in relazione all'illecito amministrativo dell'art. 5 comma 5 del D.L. n. 49/2003 (Cass. n. 5439/2021; Cass. n. 8362/2020; Cass. n. 7943/2020; Cass. n. 26979/2018), ed hanno concluso per la cassazione dell'impugnata sentenza con decisione di merito di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta della [OSCURATO:PERSONA], o in subordine per la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. Il motivo fatto valere è fondato e merita accoglimento. E' pacifico che agli ingiunti sia stata prospettata l'oblazione nella misura di un terzo della sanzione irrogabile, ma l'art. 16 della L. n. 689/1981 consente di estinguere l'illecito amministrativo anche col pagamento del doppio del minimo edittale, se più favorevole, qui dunque col pagamento della somma di Euro 2.000,00, preso a riferimento il minimo edittale di Euro 1.000,00 che si ricava dall'art. 5 comma 5 del D.L. n. 49/2003 nel testo modificato dall'art. 2 del D.L. n. 22/2005 come modificato dalla L. n. 71/2005, secondo il quale “il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 100.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare” . Sulla base dei pareri non vincolanti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], che evidentemente non essendo atti con forza di legge non possono modificare, o limitare l'ambito applicativo delle leggi relative agli illeciti amministrativi (vedi in tal senso Cass. n. 26979/2018), la [OSCURATO:PERSONA] ha coltivato la tesi, fatta propria anche dal giudice d'appello, per cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione de qua, in ragione della sua natura proporzionale, cosicchè residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalitàsanzionatoria. La sanzione in questione, però, non è una sanzione proporzionale, in quanto ha un limite massimo di € 100.000,00, mentre secondo l'art. 10 della L.n.689/1981 "le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo", ed in ogni caso l'art. 16 della L. n.689/1981esclude l'operatività del criterio dell'estinzione dell'illecito amministrativo col pagamento del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dall'art. 52 del D. Lgs. n. 213/1998 qualora non sia per essa stabilito un minimo edittale, che invece nel caso di specie é fissato, come detto, in € 1.000,00. Si deve quindi ribadire il principio di diritto per cui "in tema di c.d. quote-latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5 comma 5 delD.L. n. 49 del 2003, convertito nella L. n. 119/2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16 della L. n. 689/1981 comma 1, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di Euro 1.000,00" (vedi in tal senso Cass. n. 5439/2021; Cass. n. 8362/2020; Cass. n. 7943/2020; Cass. n.26979/2018). Va quindi accolto l'unico motivo di ricorso fatto valere, e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto ora enunciato, e regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, che si atterr