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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10836/2026

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o generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/20261.

In data 25/06/2014 l’Agenzia delle entrate notificava alcontribuente la cartella n. 112201400038368, per l’importo di euro6.934,09 a titolo di IRPEF, in seguito al controllo formale effettuato, aisensi dell’art. 36 ter del d.P.R. 600/1973, sul modello Unico personefisiche 2011 presentato per il periodo di imposta 2010.2. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato inammissibileil ricorso n. 52/15 perché non notificato, accoglieva parzialmente ilricorso n. 399/15 ritenendo di rideterminare l’imposta IRPEF in euro3.661,00 e le sanzioni in euro 1.098,30, oltre interessi se dovuti.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello propostodal contribuente e lo condannava al pagamento delle spese di lite infavore dell’Agenzia delle entrate, considerando che non era statafornita giustificazione documentale di quanto riportato in dichiarazionein ordine all’effettivo versamento delle ritenute d’acconto da parte deisostituti d’imposta.

Il contribuente, in mancanza di certificazione daparte del sostituto d’imposta, avrebbe dovuto documentare l’effettivoassoggettamento a ritenuta del compenso ricevuto esibendo la fatturarilasciata e la relativa documentazione proveniente da banche o altriintermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compensonetto realmente percepito.4.

Il contribuente ricorre per cassazione articolando un unico motivodi censura.

L’Agenzia deposita controricorso.5.

In data 30 marzo 2026 il ricorrente ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazionedi legge e/o l’errata applicazione del disposto di cui all’art. 35 del d.P.R.602/1973, e della Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, per aver laCommissione Tributaria Regionale errato nel non ritenere esclusa laNumero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026responsabilità solidale del professionista, per il mancato pagamentodella ritenuta da parte del cliente, nell’ipotesi di somme fatturate alnetto delle ritenute.

Nel caso in cui le ritenute sono state effettuate eil professionista-sostituito ha incassato il compenso al netto delleritenute stesse, l’Agenzia può esigerne il pagamento solo dal sostituto.[OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente esaminatola documentazione prodotta, con particolare riguardo all’estratto contoal 2010 dal quale si evince quanto segue: in data 16/3/2010 la sommaè stata versata dalla società Domus legno al netto della ritenuta, ma inrelazione alle fatture nn. 35, 36, 37 e 38 non sono state trasmessetutte le certificazioni attestanti il pagamento della ritenuta d’acconto;con riferimento alla fattura n. 47 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] intestata a [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata rilasciata documentazione relativa alpagamento della ritenuta d’acconto; l’incasso della somma al nettodelle ritenute d’acconto è però dimostrato in quanto avvenuto a seguitodi assegnazione della somma nell’ambito della procedura esecutivaindicata in atti.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Come è noto, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, gliUffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazionecon la documentazione conservata dal contribuente, relativamente allaspettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute.

Il controllo è ditipo formale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissatidal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sul piano procedimentale,al di là del possibile coinvolgimento istruttorio del contribuente, l’esitodel controllo che dia luogo ad una maggiore imposta dovuta vienedirettamente iscritto a ruolo e non formalizzato mediante notifica di unavviso di accertamento, che è invece sostituito direttamente dallanotifica della cartella.

Per contemperare il possibile vulnus al diritto didifesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n.Numero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026212/2000 l’esito del controllo cartolare della dichiarazione vapreviamente comunicato (con la c.d. comunicazione di irregolarità).Nel caso in esame dal ricorso si evince che in data 12/8/2013veniva richiesta documentazione comprovante i dati dichiarati al finedi verificarne la corrispondenza e che la documentazione prodottaanche nel prosieguo non era stata ritenuta sufficiente per superare laresponsabilità solidale del professionista sostituito.2.2.

La questione in esame è stata già esaminata da questa Cortechiamata a decidere, nel caso in cui il sostituto non abbia versatol’acconto, pur avendo operato le ritenute sul corrispettivo, se ilsostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effettidella riscossione in forza dell’art. 35 d.p.r. n. 602/1973.Le Sezioni Unite, con la sentenza 12/04/2019, n. 10378, hannoaffermato che: - la fattispecie è sempre stata risolta dalla Corte nelsenso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito, sulpresupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosseunica, per ambedue i soggetti, e, pertanto, alla stessa fosse tenutoanche il sostituto ex art. 1294 cod. civ.; - il detto orientamento nonpuò essere condiviso; - l’art. 64, comma 2, d.P.R. 600/1973, dimostrache il soggetto passivo dell’obbligazione in caso di sostituzione rimaneil sostituito, atteso che al sostituto è riconosciuta unicamente la facoltàdi intervenire nel processo; “di qui la fondamentale illazione per cui ildovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisceun'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta; un'obbligazione che lalegge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23ss. d.p.r. n. 600 cit.”; - “la lettura appare coerente con l'art. 35 d.p.r.n. 602 cit., che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto nonabbia versato l'acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuoridell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in viasolidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta; venendosiNumero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026così a confermare l'assunto che l'autonoma obbligazione di versamentodell'acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit., postaunicamente a carico del sostituto”.Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato che nel caso in cui il sostitutoometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenuted’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione,cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano stateeffettuate le ritenute.2.2.

Il collegio intende dare continuità all’orientamento espressodalle Sezioni Unite (come da ultimo ribadito con ordinanza della Cortedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23).2.3. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra enucleati, avendo affermato che laresponsabilità solidale del sostituito sussiste ex art. 35 cit. anchenell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta operi le ritenute.In particolare, ha affermato che il contribuente che abbia percepitosomme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitoreprincipale dell’obbligazione tributaria e che, pertanto, qualora ilsostituto non abbia versato all’Erario l’importo della ritenutal’Amministrazione può rivolgersi direttamente al contribuente perottenere le somme dovute a titolo di imposta.

Il meccanismo secondola [OSCURATO:PERSONA] implica che i sostituiti sianosempre responsabili solidalmente con il sostituto verso l’Erario.

Quantopoi alla domanda di essere esentato almeno dal pagamento dellesanzioni, la Commissione ha rilevato che il contribuente non ha fornitodocumentazione idonea a dimostrare l’effettivo assoggettamento aritenuta del compenso percepito tramite l’esibizione congiunta difatture e della relativa documentazione presso banche o altriNumero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026intermediari idonea a comprovare l’importo del compenso nettorealmente percepito.2.4.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento in diversacomposizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità, accertando se, laddove il sostitutoabbia omesso di versare le somme, siano state comunque operate leritenute d’acconto, alla luce della documentazione prodotta, in tal casoescludendo la responsabilità in solido del sostituito in sede diriscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza chenon siano state effettuate le ritenute.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado di Trento, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/20261. In data 25/06/2014 l’Agenzia delle entrate notificava alcontribuente la cartella n. 112201400038368, per l’importo di euro6.934,09 a titolo di IRPEF, in seguito al controllo formale effettuato, aisensi dell’art. 36 ter del d.P.R. 600/1973, sul modello Unico personefisiche 2011 presentato per il periodo di imposta 2010.2. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato inammissibileil ricorso n. 52/15 perché non notificato, accoglieva parzialmente ilricorso n. 399/15 ritenendo di rideterminare l’imposta IRPEF in euro3.661,00 e le sanzioni in euro 1.098,30, oltre interessi se dovuti.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello propostodal contribuente e lo condannava al pagamento delle spese di lite infavore dell’Agenzia delle entrate, considerando che non era statafornita giustificazione documentale di quanto riportato in dichiarazionein ordine all’effettivo versamento delle ritenute d’acconto da parte deisostituti d’imposta. Il contribuente, in mancanza di certificazione daparte del sostituto d’imposta, avrebbe dovuto documentare l’effettivoassoggettamento a ritenuta del compenso ricevuto esibendo la fatturarilasciata e la relativa documentazione proveniente da banche o altriintermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compensonetto realmente percepito.4. Il contribuente ricorre per cassazione articolando un unico motivodi censura. L’Agenzia deposita controricorso.5. In data 30 marzo 2026 il ricorrente ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la violazionedi legge e/o l’errata applicazione del disposto di cui all’art. 35 del d.P.R.602/1973, e della Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009, per aver laCommissione Tributaria Regionale errato nel non ritenere esclusa laNumero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026responsabilità solidale del professionista, per il mancato pagamentodella ritenuta da parte del cliente, nell’ipotesi di somme fatturate alnetto delle ritenute. Nel caso in cui le ritenute sono state effettuate eil professionista-sostituito ha incassato il compenso al netto delleritenute stesse, l’Agenzia può esigerne il pagamento solo dal sostituto.[OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente esaminatola documentazione prodotta, con particolare riguardo all’estratto contoal 2010 dal quale si evince quanto segue: in data 16/3/2010 la sommaè stata versata dalla società Domus legno al netto della ritenuta, ma inrelazione alle fatture nn. 35, 36, 37 e 38 non sono state trasmessetutte le certificazioni attestanti il pagamento della ritenuta d’acconto;con riferimento alla fattura n. 47 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] intestata a [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata rilasciata documentazione relativa alpagamento della ritenuta d’acconto; l’incasso della somma al nettodelle ritenute d’acconto è però dimostrato in quanto avvenuto a seguitodi assegnazione della somma nell’ambito della procedura esecutivaindicata in atti.2. Il motivo è fondato.2.1. Come è noto, ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, gliUffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazionecon la documentazione conservata dal contribuente, relativamente allaspettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute. Il controllo è ditipo formale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissatidal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul piano procedimentale,al di là del possibile coinvolgimento istruttorio del contribuente, l’esitodel controllo che dia luogo ad una maggiore imposta dovuta vienedirettamente iscritto a ruolo e non formalizzato mediante notifica di unavviso di accertamento, che è invece sostituito direttamente dallanotifica della cartella. Per contemperare il possibile vulnus al diritto didifesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n.Numero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026212/2000 l’esito del controllo cartolare della dichiarazione vapreviamente comunicato (con la c.d. comunicazione di irregolarità).Nel caso in esame dal ricorso si evince che in data 12/8/2013veniva richiesta documentazione comprovante i dati dichiarati al finedi verificarne la corrispondenza e che la documentazione prodottaanche nel prosieguo non era stata ritenuta sufficiente per superare laresponsabilità solidale del professionista sostituito.2.2. La questione in esame è stata già esaminata da questa Cortechiamata a decidere, nel caso in cui il sostituto non abbia versatol’acconto, pur avendo operato le ritenute sul corrispettivo, se ilsostituito sia o meno tenuto in solido con il sostituto a subire gli effettidella riscossione in forza dell’art. 35 d.p.r. n. 602/1973.Le Sezioni Unite, con la sentenza 12/04/2019, n. 10378, hannoaffermato che: - la fattispecie è sempre stata risolta dalla Corte nelsenso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito, sulpresupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosseunica, per ambedue i soggetti, e, pertanto, alla stessa fosse tenutoanche il sostituto ex art. 1294 cod. civ.; - il detto orientamento nonpuò essere condiviso; - l’art. 64, comma 2, d.P.R. 600/1973, dimostrache il soggetto passivo dell’obbligazione in caso di sostituzione rimaneil sostituito, atteso che al sostituto è riconosciuta unicamente la facoltàdi intervenire nel processo; “di qui la fondamentale illazione per cui ildovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisceun'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta; un'obbligazione che lalegge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23ss. d.p.r. n. 600 cit.”; - “la lettura appare coerente con l'art. 35 d.p.r.n. 602 cit., che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto nonabbia versato l'acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuoridell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in viasolidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta; venendosiNumero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026così a confermare l'assunto che l'autonoma obbligazione di versamentodell'acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit., postaunicamente a carico del sostituto”.Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato che nel caso in cui il sostitutoometta di versare le somme, per le quali però ha operato le ritenuted’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione,cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano stateeffettuate le ritenute.2.2. Il collegio intende dare continuità all’orientamento espressodalle Sezioni Unite (come da ultimo ribadito con ordinanza della Cortedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23).2.3. [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra enucleati, avendo affermato che laresponsabilità solidale del sostituito sussiste ex art. 35 cit. anchenell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta operi le ritenute.In particolare, ha affermato che il contribuente che abbia percepitosomme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitoreprincipale dell’obbligazione tributaria e che, pertanto, qualora ilsostituto non abbia versato all’Erario l’importo della ritenutal’Amministrazione può rivolgersi direttamente al contribuente perottenere le somme dovute a titolo di imposta. Il meccanismo secondola [OSCURATO:PERSONA] implica che i sostituiti sianosempre responsabili solidalmente con il sostituto verso l’Erario. Quantopoi alla domanda di essere esentato almeno dal pagamento dellesanzioni, la Commissione ha rilevato che il contribuente non ha fornitodocumentazione idonea a dimostrare l’effettivo assoggettamento aritenuta del compenso percepito tramite l’esibizione congiunta difatture e della relativa documentazione presso banche o altriNumero registro generale 24581/2018Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 10836/2026Data pubblicazione 23/04/2026intermediari idonea a comprovare l’importo del compenso nettorealmente percepito.2.4. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento in diversacomposizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità, accertando se, laddove il sostitutoabbia omesso di versare le somme, siano state comunque operate leritenute d’acconto, alla luce della documentazione prodotta, in tal casoescludendo la responsabilità in solido del sostituito in sede diriscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza chenon siano state effettuate le ritenute.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado di Trento, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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