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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05264/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04FDNWY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, trattandosi di impugnazione presentata prima del 31 dicembre 2024, il termine previsto ai fini dell'improcedibilità, riferita al giudizio di appello, era di anni tre, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, termine decorrente dal 24 novembre 2022 e non interamente decorso al momento della decisione impugnata in questa sede, risalente al 31/03/2025; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna dell'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ul ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04FDNWY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, trattandosi di impugnazione presentata prima del 31 dicembre 2024, il termine previsto ai fini dell'improcedibilità, riferita al giudizio di appello, era di anni tre, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, termine decorrente dal 24 novembre 2022 e non interamente decorso al momento della decisione impugnata in questa sede, risalente al 31/03/2025; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna dell'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ul ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P esidente
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