CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 17268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza delTribunale di Velletri del 21/11/2017, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo b)della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine diprescrizione ed ha eliminato la relativa pena, prendendo atto delconcordato intervenuto tra le parti in relazione al capo a) della rubricacon rinuncia ai motivi di appello e conseguente riduzione della penainflitta al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi due e giorni ventidi reclusione ed euro mille di multa, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con motivo dallostesso sottoscritto, con argomentazioni spese in prima persona, con ilquale ha dedotto una erronea applicazione della legge penale,ringraziando il proprio difensore per il suo operato e ritenendo la penaeccessiva avendo ammesso esplicitamente la commissione del fattoascritto al capo a) e credendo opportuna una maggiore riduzione dellapena. Il ricorso, firmato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] personalmente, risultaaltresì “firmato digitalmente da: “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]”,senza che tale firma sia in alcun modo riferita all’atto.3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo nonconsentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possonoessere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la sceltaeffettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.pen. Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadireche: “In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc.pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione allamisura della pena concordata, atteso che il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisionedel giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalitàdella pena concordata” (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anche sulla basedella mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo diricorso proposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tuttogeneriche ed astratte.4. Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dallagiurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo ilquale: “In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte diaccedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentresono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che nonsi siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dallalegge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende exart. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026Il PresidenteLa Cons. est.[OSCURATO:PERSONA]