CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11618/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP Tribunle di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo il Tribunale diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento delvincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reatiseparatamente giudicati in sede di cognizionee, nell’unico motivo, deduce che il giudice aquo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poiché dalla sentenza di condannaper il reato associativo emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei componenti il gruppo di fuocoper quei reati necessari per il mantenimento del controllo sul territorio, anche rispetto a clanrivali;rilevato che, a ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha valorizzato ladistanza temporale (dieci anni) tra la commissione dell’omicidio (nel gennaio del 1988) e lacontestazione della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso (dal 1999, conpermanenza);ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01) e che il riscontro della serie di elementi rilevantial fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini divita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originariedeterminazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv.187740-01);ricordato come sia principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cuitra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo dellacontinuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola sipossano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 223992 – 01) e che il programma associativo di un'associazione per delinquere vatenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale per laconfigurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest'ultima richiede larappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle lorolinee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto edeliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reatidelinquere non può costituire, di per sé sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra i reaticommessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione (Sez. 1, n. 3834 del15/11/2000, Barresi, Rv. 218397 – 01);ribadito altresì in materia si è affermata la necessità il giudice verifichi puntualmente chequesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fareingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) eche, pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazionequei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadroassociativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essereprogrammati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vitaassociativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essereimmaginati al momento iniziale dell'associazione stessa e che ciò vale, in particolare, per gliomicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vitaassociativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che nonpotevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 6,n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595;Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv.249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489), poiché il fatto che unomicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operativitàdell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflittiinterni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specificoepisodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essereconfusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria e specifica, aborigine;rilevato che il Giudice dell'esecuzione si è attenuto a tali principi e ha motivato, facendoriferimento a dati informativi inferiti dalle sentenze di merito a che indicano la notevoledistanza dell’omicidio tale dunque da non poter essere previsto, con la sufficiente specificità,al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del condannato e che – a tale congruamotivazione – il ricorrente replica cone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sulrapporto di strumentalità dell'azione criminale alla funzionalità del clan di appartenenza,ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che nongiustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto;ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11618/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3205/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36412/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP Tribunle di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo il Tribunale diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento delvincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reatiseparatamente giudicati in sede di cognizionee, nell’unico motivo, deduce che il giudice aquo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poiché dalla sentenza di condannaper il reato associativo emerge che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei componenti il gruppo di fuocoper quei reati necessari per il mantenimento del controllo sul territorio, anche rispetto a clanrivali;rilevato che, a ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha valorizzato ladistanza temporale (dieci anni) tra la commissione dell’omicidio (nel gennaio del 1988) e lacontestazione della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso (dal 1999, conpermanenza);ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01) e che il riscontro della serie di elementi rilevantial fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini divita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originariedeterminazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede dilegittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv.187740-01);ricordato come sia principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cuitra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo dellacontinuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola sipossano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 223992 – 01) e che il programma associativo di un'associazione per delinquere vatenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale per laconfigurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest'ultima richiede larappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle lorolinee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto edeliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reatidelinquere non può costituire, di per sé sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra i reaticommessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione (Sez. 1, n. 3834 del15/11/2000, Barresi, Rv. 218397 – 01);ribadito altresì in materia si è affermata la necessità il giudice verifichi puntualmente chequesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fareingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) eche, pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazionequei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadroassociativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essereprogrammati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vitaassociativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essereimmaginati al momento iniziale dell'associazione stessa e che ciò vale, in particolare, per gliomicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vitaassociativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che nonpotevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 6,n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595;Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv.249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489), poiché il fatto che unomicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operativitàdell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflittiinterni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specificoepisodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essereconfusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria e specifica, aborigine;rilevato che il Giudice dell'esecuzione si è attenuto a tali principi e ha motivato, facendoriferimento a dati informativi inferiti dalle sentenze di merito a che indicano la notevoledistanza dell’omicidio tale dunque da non poter essere previsto, con la sufficiente specificità,al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del condannato e che – a tale congruamotivazione – il ricorrente replica cone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sulrapporto di strumentalità dell'azione criminale alla funzionalità del clan di appartenenza,ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che nongiustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto;ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]