CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano del 15 marzo 2017 e alla sentenza della Corte di appello di Milano del 12 settembre 2018, irrevocabile il 28.10.2018 sul presupposto che il ricorrente non avesse dimostrato la sua incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, non ritenuta sussistente dalla Corte tenuto conto che le notificazioni degli atti del processo di primo e secondo grado erano state effettuate al domicilio dichiarato dall'imputato in sede di indagini preliminari con raccomandata il cui esito era stato per compiuta giacenza, non risultando che il ricorrente avesse comunicato alcuna variazione di domicilio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere la Corte preso atto che il ricorrente non aveva mai effettuato una dichiarazione di domicilio, tale dichiarazione essendo riferibile al coimputato e di lui fratello [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto documentato dalla difesa. Gli atti processuali erano stati, inoltre, notificati ad una indirizzo di residenza errato (Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34) rispetto a quello risultante dagli atti (via del [OSCURATO:PERSONA] n. 6 Napoli e Poi in Mugnano IvIelito n. 98/C). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti - che la Corte ha effettuato stante la natura processuale della questione - non risulta che il ricorrente avesse mai effettuato una dichiarazione di domicilio, quella in atti essendo riferibile al di lui fratello e originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], così come era stato sottolineato, senza che la Corte ne abbia tenuto conto, nella originaria istanza di rescissione del giudicato, positivamente valutata dal Procuratore generale di appello nelle sue conclusioni. E' vero altresì che, a fronte della documentazione anagrEifica in atti, gli atti processuali erano stati, inoltre, notificati ad una indirizzo di residenza errato (Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34) rispetto a quello risultante (via del [OSCURATO:PERSONA] n. 6 Napoli e poi in [OSCURATO:PERSONA] n. 98/C). Ne consegue che nessun atto processuale è idoneo a provare la effettiva conoscenza della celebrazione del processo in capo al ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza d'appello e di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consigli del 09.11.2022. Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] • Diotallevi [OSCURATO:PERSONA] kfr SECONDA S.EZIONE PENALE 1 b FEB. 2023 Il C