CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 15945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso RG n.26862anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio Rucellai e Raffaelli; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I –RG26862/2020 camera di consiglio28.4.2023 avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano n. 188/2020 depositatail giorno 21 gennaio 2020 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 aprile 2023 dal Consigliere Relatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha citato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della violazione della disciplina antitrust. Ha dedotto, in particolare, di aver acquistato il veicolo [OSCURATO:PERSONA] 440/ST/EA corrispondendo la somma di euro 120.000,00 e che la Comm i ssione europea, dopo aver svolto un’inchiesta su possibili accordi collusivi aventi ad oggetto i prezzi relativi ad autocarri, aveva adottato una decisione in cui era stata accertata la violazione , da parte di al cune imprese costruttrici, tra cui la convenuta, della normativa anticoncorrenzialeper la conclusione di accordi sui prezzi degli autocarri nel periodo tra il 1997 e il 2011, applicando alla stessa IVECO una sanzionepecuniaria dell’import o di euro 494.606.000,00 . Iveco si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attrice. Il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza non definitiva con cuihaanzitutto respinto l’eccezione di prescrizione, per non aver I VECO provato chel’attrice avesse avuto adeguata e completa conoscenza (al tempo indicato dalla convenuta: settembre 2010 o gennaio 2011) «della specifica violazione antitrust,della sua imputabilità al soggetto convenuto e del danno eziologicamente riferibile» a d essa ; con la medesima pronuncia, poi, il Tribunale hadichiarato che alle decisioni della Commissione adottate a seguito di richiesta di transazione, in Sez. I –RG26862/2020 camera di consiglio28.4.2023 conformità dell’art. 10 bis. 2, reg (CE) 773/2004 , è applicabile il disposto dell’art. 16 reg. (CE) 1/2003, e che le stesse sono pertanto vincolanti per il giudice avanti al quale si esercitata l’azione civile di risarcimento del danno, sia pure limitatamentealla sussistenza della violazione antitrust, mentre l’accertamento del nesso di causalità e l’esistenza del danno in capo al singolo resta riservato alla valutazione del giudice medesimo. 2. ― Avverso tale pronuncia ha proposto appello Iveco. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame. Con sentenza del 21 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano ha respinto l’impugnazione. 3. ― Ricorre per cassazione, facendo valere cinque motivi, Ivec o. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., oltre che dei principi di diritto da essi derivanti in punto di individuazione della decorrenza del termine prescrizionale. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui essa si è limitata a valutare la sussistenza , in capo al preteso danneggiato, dell’effettiva conoscenza del danno subito e della sua ingiustizia, laddove― ad avviso della istante ― occorreva invece tener conto della conoscibilità dei predetti elementi e del grado di diligenza richiesto a tal fine. Col secondo mezzo si oppone la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione perplessa o apparente. Il vizio motivazionale è denunciato con riguardo al tema dell’efficacia, nei giudizi civili, delle decisioni della Commissione europea adottate all’esito di un procedimento di settlement. Il terzo motivo propone una censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 16 reg. (CE) 1/2003 e 10 bis , reg . (CE) 773/2004, in relazione agli artt. 11, 24, comma 2, 101, 102, 104, comma 1, 111117, comma 1, Cost., all’art. 6 CEDU e agli artt. 41, 42, Sez. I –RG26862/2020 camera di consiglio28.4.2023 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 19 TUE; l’istante sollecita, inoltre, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e propone pure un incidente di costituzionalità . Sostiene che la Corte di appello abbia errato nel ritenere che il giudice civile sia vincolato al portato dell’istruttoria svolta dalla Commissione del procedimento di settlement e al contenuto della condotta tenuta dall’impresa cui è ascritto l’illecito in tale procedimento ; l’istante censura inoltre la decisione impugnata con riguardo alla sostanziale equiparazione delle decisioni di settlement ex art. 10 bis cit. a quelle ordinarie della Commissione. Con riferimento a tali profili sono proposte le indicate questioni di pregiudizialitàe costituzionalità. Col quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 reg. (CE) 1/2003 in relazione agli artt. 11, 24, comma 2, 101, 102, 104, comma 1, 111 117, comma 1, Cost., all’art. 6 CEDU e agli artt. 41, 42, 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europeae all’art. 19 TUE . Secondo la ricorrente la decisione impugnata sarebbe viziata anche ove si ritenesse che le decisioni di settlementsiano equiparabili alle decisioni ordinarie della Commissione europea, e ciò per la mancanza di imparzialità e di terzietà che caratterizza un organo amministrativo e politico qual è la detta Commissione. Il quintomezzo oppone la nullità della sentenza del procedimento per motivazione perplessa o apparente in merito al mancato esperimento del richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e alla mancata proposizione della questione di costituzionalità.Si deduce che, allo scopo di disattendere dette istanze, la Cortedi appello si era limitata a rinviare a quanto già rilevato nei precedenti capi della sentenza relativi all’interpretazione della normativa comunitaria in materia disettlement e all’applicabilità dell’art. 16 reg. (CE) 1/2003 . 5. ― In prossimità dell’adunanza camerale p arte ricorrente ha fatto pervenire istanza di trattazione della causa in pubblica udienza: Sez. I –RG26862/2020 camera di consiglio28.4.2023 istanza che il Collegio ritiene di poter accogliere, stante la ril e vanza delle questioni di diritto postecol ricorso. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo perconsentire che la trattazio ne del ricorso abbia luogoin pubblic