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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2024

Cassazione n. 27445/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in data 15 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 febbraio 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nelle qualità di amministratori, di diritto e di fatto, della '[OSCURATO:SOCIETA].', dichiarata fallita il 6 luglio 2011, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari loro applicate e ha revocato le statuizioni civili.

2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati dal loro comune difensore, consta di tre motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 63, 192, 197 e 210 cod. proc. pen. ed eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dall'amministratore di diritto della società fallita, [OSCURATO:PERSONA], per essere state le stesse assunte, all'udienza dibattimentale del 6 luglio 2016, senza che il propalante fosse stato escusso con le garanze previste per l'imputato di reato connesso; dichiarazioni decisive, che, se espunte dal compendio probatorio posto a sostegno del giudizio di responsabilità dei ricorrenti, ne avrebbero determinato lo sgretolamento con esiti esiziali sulla relativa tenuta logica; - il secondo motivo denuncia l'omesso esame del motivo aggiunto, articolato con la memoria depositata in data 13 febbraio 2023, con il quale era stata avanzata richiesta di integrazione probatoria mediante l'acquisizione della sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nei fatti di bancarotta ascritti ai ricorrenti, trattandosi di evidenza documentale atta a sostenere l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto; - il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui i ricorrenti sarebbero stati senz'altro meritevoli quanto meno perché incensurati ed in ragione del comportamento successivo alla commissione del reato.

3. Essendo stata disposta la trattazione orale dei ricorsi, in quanto tempestivamente richiesta dal difensore dei ricorrenti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni tramite memoria depositata in data in data 12 febbraio 2024, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi stessi.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Quand'anche fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], perché egli avrebbe dovuto essere escusso in dibattimento non già come testimone, bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., risultando già in atti un suo ruolo nella spoliazione del patrimonio della società fallita, tale da far ritenere sussistente a suo carico la qualifica di concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta contestata, in linea con quanto preteso al riguardo dal diritto vivente (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, Rv. 264482; Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584), tuttavia i rilievi difensivi in ordine alla decisività delle dette dichiarazioni sono generici.

Ciò per la duplice ragione: - che nessun elemento concreto è stato allegato - ed adeguatamente documentato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - per dimostrare che il venir meno del contributo dichiarativo dibattimentale offerto dall'Esposito era tale da compromettere in maniera significativa la tenuta del ragionamento decisorio in punto di affermazione di responsabilità di ricorrenti: allegazione, che, invece, sarebbe stata assolutamente necessaria, considerato il tenore delle argomentazione rassegnate nelle conformi sentenze di merito, che hanno enumerato una serie di evidenze probatorie, di fonte dichiarativa e documentale, non messe in discussione dai ricorrenti (risultanze del libro giornale 2010; cessione di credito a favore di Cannavacciuolo in data 28.2.2011; bilancio 2010; intestazione dei conti della fallita in favore della Pepe, con delega a operare in favore di Cannavacciuolo; relazione del curatore fallimentare e relative dichiarazioni dibattimentali; dichiarazioni del teste Caliendo) atte a sostenere il giudizio di responsabilità; - che dalla lettura della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 2 e 4 e soprattutto pagg. 6 e 7, primo capoverso) emerge come il Tribunale abbia fondato la decisione di condanna degli imputati, confermata in appello, non solo sulle dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA], ma anche su quelle da questi rese al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il 20 settembre 2011, raccolte in un verbale, presente agli atti del processo perché allegato alla relazione ex art. 33 L.F.: dichiarazioni, queste ultime, che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono pienamente utilizzabili nel processo penale, posto che le stesse non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Rv. 257584)

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Correttamente il motivo aggiunto, affidato alla memoria difensiva depositata in data 13 febbraio 2023, non è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale perché tardivo.

Non essendo stata, infatti, avanzata richiesta di trattazione orale dell'appello, il difensore avrebbe dovuto depositare la suddetta memoria al più tardi entro il 10 febbraio 2023, ossia, non oltre «il quinto giorno antecedente l'udienza» (fissata per il 15 febbraio 2023), quale termine perentorio previsto dalla disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 2,

I. n. 137 del 2020 per il deposito delle conclusioni e richieste di parte.

In ogni caso, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), di modo che non sussiste difetto di motivazione della sentenza d'appello ove questa non abbia dato conto delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, se in essa si sia sufficientemente argomentato in ordine all'adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrandosi così la inutilità della chiesta rinnovazione (Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1979, Rv. 142095), nessun cedimento motivazionale esiziale deriva dall'omessa risposta alla richiesta difensiva di acquisizione della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], considerata la non dimostrata decisività delle sue dichiarazioni.

3. Il terzo motivo è generico e non consentito in questa sede.

Il giudizio in fatto sotteso al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dei ricorrenti non può essere sindacato in questa sede perché congruamente motivato con il richiamo alla particolare gravità dei fatti loro ascritti e all'insidiosità delle condotte delle quali si erano resi artefici.

Si tratta, infatti, di argomentare che soddisfa l'obbligo motivazionale imposto al giudice di merito, che non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

Nondimeno, anche della condotta positiva del condannato successiva al reato, che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011 rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., può essere escluso il rilievo con motivazione - non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria - fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509): condotta positiva dei ricorrenti, che, peraltro, nel caso di specie è stata solo enunciata ma non lumeggiata nel suo concreto atteggiarsi.4.

S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 15 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 febbraio 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessi nelle qualità di amministratori, di diritto e di fatto, della '[OSCURATO:SOCIETA].', dichiarata fallita il 6 luglio 2011, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari loro applicate e ha revocato le statuizioni civili. 2. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati dal loro comune difensore, consta di tre motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 63, 192, 197 e 210 cod. proc. pen. ed eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dall'amministratore di diritto della società fallita, [OSCURATO:PERSONA], per essere state le stesse assunte, all'udienza dibattimentale del 6 luglio 2016, senza che il propalante fosse stato escusso con le garanze previste per l'imputato di reato connesso; dichiarazioni decisive, che, se espunte dal compendio probatorio posto a sostegno del giudizio di responsabilità dei ricorrenti, ne avrebbero determinato lo sgretolamento con esiti esiziali sulla relativa tenuta logica; - il secondo motivo denuncia l'omesso esame del motivo aggiunto, articolato con la memoria depositata in data 13 febbraio 2023, con il quale era stata avanzata richiesta di integrazione probatoria mediante l'acquisizione della sentenza di applicazione della pena pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nei fatti di bancarotta ascritti ai ricorrenti, trattandosi di evidenza documentale atta a sostenere l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto; - il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui i ricorrenti sarebbero stati senz'altro meritevoli quanto meno perché incensurati ed in ragione del comportamento successivo alla commissione del reato. 3. Essendo stata disposta la trattazione orale dei ricorsi, in quanto tempestivamente richiesta dal difensore dei ricorrenti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni tramite memoria depositata in data in data 12 febbraio 2024, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi stessi.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Quand'anche fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], perché egli avrebbe dovuto essere escusso in dibattimento non già come testimone, bensì quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., risultando già in atti un suo ruolo nella spoliazione del patrimonio della società fallita, tale da far ritenere sussistente a suo carico la qualifica di concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta contestata, in linea con quanto preteso al riguardo dal diritto vivente (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Rv. 264482; Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584), tuttavia i rilievi difensivi in ordine alla decisività delle dette dichiarazioni sono generici. Ciò per la duplice ragione: - che nessun elemento concreto è stato allegato - ed adeguatamente documentato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - per dimostrare che il venir meno del contributo dichiarativo dibattimentale offerto dall'Esposito era tale da compromettere in maniera significativa la tenuta del ragionamento decisorio in punto di affermazione di responsabilità di ricorrenti: allegazione, che, invece, sarebbe stata assolutamente necessaria, considerato il tenore delle argomentazione rassegnate nelle conformi sentenze di merito, che hanno enumerato una serie di evidenze probatorie, di fonte dichiarativa e documentale, non messe in discussione dai ricorrenti (risultanze del libro giornale 2010; cessione di credito a favore di Cannavacciuolo in data 28.2.2011; bilancio 2010; intestazione dei conti della fallita in favore della Pepe, con delega a operare in favore di Cannavacciuolo; relazione del curatore fallimentare e relative dichiarazioni dibattimentali; dichiarazioni del teste Caliendo) atte a sostenere il giudizio di responsabilità; - che dalla lettura della sentenza di primo grado (cfr. pagg. 2 e 4 e soprattutto pagg. 6 e 7, primo capoverso) emerge come il Tribunale abbia fondato la decisione di condanna degli imputati, confermata in appello, non solo sulle dichiarazioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA], ma anche su quelle da questi rese al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il 20 settembre 2011, raccolte in un verbale, presente agli atti del processo perché allegato alla relazione ex art. 33 L.F.: dichiarazioni, queste ultime, che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono pienamente utilizzabili nel processo penale, posto che le stesse non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Rv. 257584) 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Correttamente il motivo aggiunto, affidato alla memoria difensiva depositata in data 13 febbraio 2023, non è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale perché tardivo. Non essendo stata, infatti, avanzata richiesta di trattazione orale dell'appello, il difensore avrebbe dovuto depositare la suddetta memoria al più tardi entro il 10 febbraio 2023, ossia, non oltre «il quinto giorno antecedente l'udienza» (fissata per il 15 febbraio 2023), quale termine perentorio previsto dalla disposizione di cui all'art. 23-bis, comma 2, I. n. 137 del 2020 per il deposito delle conclusioni e richieste di parte. In ogni caso, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), di modo che non sussiste difetto di motivazione della sentenza d'appello ove questa non abbia dato conto delle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione del dibattimento, se in essa si sia sufficientemente argomentato in ordine all'adeguatezza degli elementi probatori già acquisiti nel dibattimento di primo grado, dimostrandosi così la inutilità della chiesta rinnovazione (Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1979, Rv. 142095), nessun cedimento motivazionale esiziale deriva dall'omessa risposta alla richiesta difensiva di acquisizione della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], considerata la non dimostrata decisività delle sue dichiarazioni. 3. Il terzo motivo è generico e non consentito in questa sede. Il giudizio in fatto sotteso al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dei ricorrenti non può essere sindacato in questa sede perché congruamente motivato con il richiamo alla particolare gravità dei fatti loro ascritti e all'insidiosità delle condotte delle quali si erano resi artefici. Si tratta, infatti, di argomentare che soddisfa l'obbligo motivazionale imposto al giudice di merito, che non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nondimeno, anche della condotta positiva del condannato successiva al reato, che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011 rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., può essere escluso il rilievo con motivazione - non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria - fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509): condotta positiva dei ricorrenti, che, peraltro, nel caso di specie è stata solo enunciata ma non lumeggiata nel suo concreto atteggiarsi.4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
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