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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05339/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/07/2024 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], e letta la memoria difensiva depositata; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 2, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli: in tale situazione versava certamente il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva subito, il 22/11/2023, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], e letta la memoria difensiva depositata; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, nel dichiarare inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 2, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli: in tale situazione versava certamente il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva subito, il 22/11/2023, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Decreto Cassazione n. 05339/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris