CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17528/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 12377/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Firenze, via Maggio, con domicilio presso la cancelleria della corte di Cassazione; Pec [OSCURATO:EMAIL] contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e diende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2232/14/17, pronunciata con i ferimento all'atto impositivo n. T8H101F602426. A727 Vista la documen azione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata IP della controversiE ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con rriJdificazioni, dalla legge 17 dicembre 20181 n. 136; rilevato che entre il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratora di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma '2 5 MAR 2022 DEPCSITATO N CANCELLERIA 3 1 MAG 2 22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]& . . ;rr [OSCURATO:PERSONA]