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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11551/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30884/25 ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla integrazione del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga in auto per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della involontarietà della condotta e della possibile arbitrarietà dell'azione di controllo posta in essere dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico rispetto al trattamento sanzionatorio che è stato adeguatamente motivato nelle sentenze di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11551 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3890/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30884/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30884/25 ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla integrazione del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga in auto per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della involontarietà della condotta e della possibile arbitrarietà dell'azione di controllo posta in essere dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico rispetto al trattamento sanzionatorio che è stato adeguatamente motivato nelle sentenze di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30884/25 ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla integrazione del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga in auto per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della involontarietà della condotta e della possibile arbitrarietà dell'azione di controllo posta in essere dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico rispetto al trattamento sanzionatorio che è stato adeguatamente motivato nelle sentenze di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.       [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE               11551 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3890/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                -  Relatore -          R.G.N. 30884/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30884/25 ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla integrazione del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga in auto per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della involontarietà della condotta e della possibile arbitrarietà dell'azione di controllo posta in essere dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo è del tutto generico rispetto al trattamento sanzionatorio che è stato adeguatamente motivato nelle sentenze di merito; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.         P.Q.MP.Q.M
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