CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 34350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità- udito il Difensore: è presente ,come sostituto processuale con delega orale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di ROMA. [OSCURATO:PERSONA] presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1..II Giudice di pace di L'Aquila il 20 settembre 2022 ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose, fatto commesso il 27 agosto 2018, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria stimata di giustizia. 2.La responsabilità dell'imputato per le lesioni patite dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per effetto dei morsi di un cane maremmano è stata basata sulla riconosciuta qualità nell'occasione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di conduttore-custode, seppure non proprietario, di un grosso cane maremmano, che, non tenuto al guinzaglio e senza museruola, ha dapprima aggredito il cane setter, riducendolo in fin di vita, dei signori Caccamo ed Urbani, per poi avventarsi contro gli stessi, che tentavano di proteggere il loro animale ed il nipotino di nove anni. Tanto è stato ricostruito dal Giudice di pace in base alle deposizioni delle vittime e del [OSCURATO:PERSONA], giunto sul luogo quando ancora il cane maremmano era libero e sporco di sangue; è poi sopraggiunta la proprietaria dell'aggressivo animale, che è riuscita - si legge in sentenza - a calmarlo e a mettergli il guinzaglio. 3.Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il primo ed il terzo motivo). 3.1. Con il primo motivo lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., per avere il decidente totalmente trascurato essere emerso dall'istruttoria che [OSCURATO:PERSONA] non aveva assunto alcuna posizione di garanzia nella concreta vicenda: in base a quanto emerge dalla dichiarazione scritta, depositata all'udienza del 17 maggio 2022, dichiarazione inviata alla compagnia di assicurazione dalla signora [OSCURATO:PERSONA], pacificamente proprietaria del cane, successivamente deceduta, ed inoltre dalle deposizioni delle persone offese rese all'udienza del 21 dicembre 2021 e dalle dichiarazioni dell'imputato sarebbe, infatti, emerso che Pandolfi stava raccogliendo funghi insieme alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva liberato il proprio cane, e che l'imputato non aveva la custodia dell'animale. 3.2. Con il secondo motivo si duole promiscuamente della riconducibilità della condotta dell'imputato alla fattispecie di cui all'art. 590 cod. pen., della violazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen. e di vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica quanto agli elementi costitutivi del reato contestato e ritenuto in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] di merito non avrebbe spiegato perché debba ritenersi sussistente una posizione di garanzia in capo all'imputato, che, in realtà, non sarebbe mai stato custode e/o detentore dei cane, essendo nell'occasione per cui è processo compresente a poca distanza la proprietaria, [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato il cane affidato a [OSCURATO:PERSONA] né essendo stato lo stesso fornito di mezzi idonei, quale, ad esempio, il guinzaglio, che era nella disponibilità della proprietaria, ad impedire l'evento. Insomma, non vi sarebbe stato nessun trasferimento della posizione di garanzia dalla titolare all'imputato. 3.3. Tramite l'ultimo motivo censura promiscuamente vizio di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza grafica della stessa, e violazione degli artt.132 e 133 cod. pen., per avere il Giudice di merito applicato sanzione prossima al massimo - si ritiene - senza fornire alcuna motivazione al riguardo. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 17 aprile 2023/ ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato, che ha fatto pervenire memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso, ha chiesto la trattazione orale del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 27 febbraio 2026, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Il primo motivo denuncia, in sostanza un travisamento per omissione, senza tuttavia allegare né trascrivere il contenuto delle fonti di conoscenza cui fa riferimento (denuncia all'assicurazione e dichiarazioni delle pp.00.). In ogni caso, trascura il ricorrente che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, Rv. 274191-02; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»). 3. Quanto al secondo motivo, non corrisponde al vero che il Giudice di merito non abbia giustificato il riconoscimento della posizione di garanzia in capo all'imputato: infatti, alla p. 2 della sentenza impugnata si dà atto che entrambe le persone offese, stimate credibili dal decidente, hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'aggressione, si è qualificato come conduttore del cane, rassicurando le stesse che l'animale era mansueto. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha, quindi, fatto corretta applicazione del risalente e consolidato principio, che appare opportuno in questa sede ribadire, secondo il quale «In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane)» (Sez. 4, n. 599 del 16/12/1998, dep. 1999, la Rosa, Rv. 212404; in termini, Sez. 4, n. 34813 del 02/07/2010, Vallone, Rv. 248090) e «L'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane)» (Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329). 4. Anche l'ultimo motivo (relativo al quantum sanzionatorio), è manifestamente infondato, poichè è stata applicata all'imputato la pena pecuniaria nella - modesta - misura di 500,00 euro, mentre, essendovi più persone offese, si sarebbe potuta determinare la sanzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 590 cod. pen., sino alla somma di 927,00 euro.5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua