Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29016/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30/03/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lucca in data 28 aprile 2021, di condanna a pena di giustizia per i reati di resistenza e lesioni.

2. Ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per non avere la Corte riscontrato le deduzioni difensive in ordine al difetto di imputabilità del soggetto per vizio di mente.3.11 ricorso è inammissibile perché redatto personalmente dall'interessato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardo precisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. Alla inammissibilità, che va dichiarata de plano, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30/03/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lucca in data 28 aprile 2021, di condanna a pena di giustizia per i reati di resistenza e lesioni. 2. Ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per non avere la Corte riscontrato le deduzioni difensive in ordine al difetto di imputabilità del soggetto per vizio di mente.3.11 ricorso è inammissibile perché redatto personalmente dall'interessato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, al riguardo precisando che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 4. Alla inammissibilità, che va dichiarata de plano, senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris