CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 31960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena complessiva di un anno di reclusione ed euro 5.000,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Roma il 12/2/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 22 D.Lvo 286/1998 e 337 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta il 6/6/2023 si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine: a) all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 22 D.Lvo 286/1998, con riferimento alla carenza del dolo; b) all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. quanto al mancato riconoscimento dell'esimente, anche putativa, di cui all'art. 393 bis cod. pen.; c) al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati; d) alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; e) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che le doglianze oggetto dei primi due motivi sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure che ora sono state riproposte, ciò sia con riferimento alla sussistenza del reato in materia di immigrazione (per il quale si è ritenuta la sussistenza del dolo, sia individuato nell'accusa formulata ai propri dipendenti di avere chiamato "le guardie" che in quello eventuale), sia quanto al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art.393 bis cod. pen., esclusa dall'inesistenza di qualsivoglia comportamento abusivo da parte dei pubblici ufficiali; Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, facendo riferimento alla totale autonomia delle condotte, si è conformata al dettato normativo e alla giurisprudenza di legittimità quanto alla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01); Rilevato che la doglianza oggetto del quarto motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, facendo riferimento al comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente e alle modalità dell'azione, ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dando così adeguato conto delle regioni per i quali il giudie di merito ha ritenuto che il fatto non possa ritenersi di minima offensività ex art. 131 bis cod. pen., motivazione questa che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede; Rilevato che la doglianza oggetto del quinto motivo è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità dei fatti e della totale assenza di fattori positivi di valutazione (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de