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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 38280/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Catania, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del locale Procuratorefalla Repubblica, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione C o r fre, condizionale della pena, concessagli con sentenza emessa dallaistessoArib~ in data 14/6/2018, irrevocabile il 26/4/2019, perché accordata in presenza di cause ostative, trattandosi di beneficio concesso per la seconda volta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione.

Il Tribunale, tenuto a verificare la conoscenza o conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, non aveva effettuato l'anzidetta verifica acquisendo, come avrebbe dovuto, anche il fascicolo processuale del giudizio di secondo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero la tempistica relativa alla emissione delle due decisioni ed alla loro irrevocabilità (la decisione del 30.9.2013 è divenuta irrevocabile solo nel 2019) esclude in radice che in data 13.10.2015 (momento di emissione della sentenza divenuta irrevocabile nei 2017) vi fosse annotazione del beneficio già concesso.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giusep

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Catania, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del locale Procuratorefalla Repubblica, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione C o r fre, condizionale della pena, concessagli con sentenza emessa dallaistessoArib~ in data 14/6/2018, irrevocabile il 26/4/2019, perché accordata in presenza di cause ostative, trattandosi di beneficio concesso per la seconda volta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione. Il Tribunale, tenuto a verificare la conoscenza o conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, non aveva effettuato l'anzidetta verifica acquisendo, come avrebbe dovuto, anche il fascicolo processuale del giudizio di secondo grado. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero la tempistica relativa alla emissione delle due decisioni ed alla loro irrevocabilità (la decisione del 30.9.2013 è divenuta irrevocabile solo nel 2019) esclude in radice che in data 13.10.2015 (momento di emissione della sentenza divenuta irrevocabile nei 2017) vi fosse annotazione del beneficio già concesso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giusep
Sentenza Cassazione n. 38280/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris