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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08264/2026

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ontro2025 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] PREVIDENZA5190 SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4507/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 128/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/20261.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 128/2024,accogliendo il gravame dell'INPS, ha riformato in toto ladecisione di primo grado che aveva condannato l'Istituto alpagamento del Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] in favore dia seguito della cessazione del rapporto di lavoro delPetruccelli con [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19 dicembre 2018.

Lasocietà datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]., era stata cancellatadal Registro delle Imprese il 7 dicembre 2018 per fusione,confluendo nella società [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta incorporatadalla società statunitense [OSCURATO:PERSONA], con sede legalenel Delaware (USA).2.

In particolare, la Corte d'Appello ha escluso il dirittoall'intervento del Fondo di Garanzia, ritenendo nondimostrata la ricorrenza, in capo alla società incorporante,ZAFINVEST, delle condizioni tali da precluderlel’adempimento del debito.

Ha ritenuto, al riguardo, la Corte,che il lavoratore non avesse assolto l'onere di provare larituale richiesta di adempimento nei confronti della societàZAFINVEST LLC, successore universale nei debiti, inconsiderazione, peraltro, della mancata esibizionedell'attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] USA in merito allanotifica della diffida internazionale.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorsoassistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a duemotivi.Resiste l'INPS con controricorso.Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre2025.Numero registro generale 11364/20254.

All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato leN umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hannDoat a pubblicazione 02/04/2026svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere descritti con richiamoalla sintesi offertane da parte ricorrente.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2L.297-82, comma 5, l'art. 2504bis cc, art. 3 L.n. 218/95, art.5 della sezione 2 della Convenzione di Bruxelles per aver laCorte ritenuto necessario ed imprescindibile richiederel'adempimento alla società incorporante ZAFINVEST con sedein Delaware (USA) invece che nei confronti del datore dilavoro [OSCURATO:PERSONA], società estinta, ritenendo non rilevantel'accertamento incidentale in sede prefallimentare del creditoe non ritenendo, quindi, provata la mancanza e/ol'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.Il secondo motivo denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., la omessa di valutazione di un atto fondamentale aifini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR (ladiffida internazionale) nonché, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, inparticolare dell'art.160 c.p.c. per aver la Corte ritenuto taleIl primo motivo è infondato.2.

Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2,comma 5, L. n. 297/82, 2504-bis c.c., e norme correlate, peraver la Corte ritenuto necessaria ed imprescindibile larichiesta di adempimento nei confronti della societàincorporante ZAFINVEST con sede in Delaware (USA) in luogodi quella espletata nei confronti della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA],società già estinta.Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enuncNiaumtie roin re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025molteplici occasioni da questa Corte.

Numero di raccolta generale 8264/2026In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto dDealt a pubblicazione 02/04/2026lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR acarico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazioneprevidenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez.lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez.lav., 21 gennaio 2022, n. 1861).Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto dilavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapportoassicurativo-previdenziale, così come enucleati dalla legge(Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 deiMotivi della decisione).In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordinal’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito dellavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimentodel datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché ildatore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della leggefallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza,totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore dilavoro (comma 5).Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge,nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto(Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delleRagioni della decisione).Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previoesperimento di un’azione volta a conseguire un titoloesecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungidal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […],costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente,ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto diNumero registro generale 11364/2025vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misuraN umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivDoat a pubblicazione 02/04/2026ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguitonei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalitànecessaria per l’individuazione della misura stessadell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendol’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro interpartes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulatasul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass.,sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina3.

L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la suagiustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono diaccertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regoledel concorso o, quando tali regole non operino, dicristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pursempre assoggettata al vaglio di un giudice.

All’enteprevidenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestarel’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni chesoggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo,Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delleRagioni della decisione).4.

Dalla ricostruzione della lettera e della ratio delladisciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazionedel credito in un titolo esecutivo rappresenta un elementoindefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e devepreesistere alla presentazione della domanda, come questaCorte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulatidall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni delladecisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligodel Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n.

N1um9e3ro4 re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle RagionNiu mdeerol ldai r accolta generale 8264/2026decisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficacDeat a pubblicazione 02/04/2026svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2,ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982).Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurgeanche a presupposto per il successivo esercizio del diritto disurroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sulpatrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati insolido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della leggen. 297 del 1982).Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale laprevia formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ovesi tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento delcredito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittoree non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carentedi ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti alrapporto di lavoro.La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggraviirragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutivadel diritto, nella complessità degli elementi che lacompongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente,ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attivitàdell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presuppostidi legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto,“ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quintocomma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione).Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni diprincipio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza chepermea l’onere del creditore di agire in executivis, senzaimporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez.

VI-L, 7luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello enel controricorso).Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, rNiupmreeros rie gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025anche dall’ufficio della Procura generale nel corsoN umdeerol ldai r accolta generale 8264/2026discussione, non contraddicono la necessità che il lavoratorDeat a pubblicazione 02/04/2026si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del propriodatore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, in motivazione,pagina 6).Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive«riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale èpur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioniconsenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabileaccertamento della sussistenza e della misura del credito»(da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimentodell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionaticanoni di ragionevolezza e proporzionalità, implical’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata intanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneoa fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).Le considerazioni esposte convergono nel configurare comecondizione imprescindibile la previa formazione di un titolo.5.

Gli antecedenti di fatto, come riportati in sentenza, nonsono controversi tra le parti.Il ricorrente è stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. il 1° agosto 2016e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018, senzache sia stato corrisposto il TFR, per il complessivo importo diEuro 2.565,30.Il lavoratore ha proposto domanda monitoria contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. per il pagamento del TFR e, in forza del decretoingiuntivo del 13 maggio 2020, ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] atto diprecetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con unpignoramento immobiliare presso la sede della società.Il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di fallimNuemnertoo re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025proposta, in ragione della scadenza del termine aNnunmuerao ldei r accolta generale 8264/2026sancito dall’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942.

Data pubblicazione 02/04/2026Il 5 febbraio 2021, il ricorrente ha richiesto l’intervento deldomanda in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] era stata cancellata dalregistro delle imprese.6.

Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo checonsacri il credito del lavoratore, nei termini prima chiariti.Orbene, va precisato come, secondo l’ormai consolidatagiurisprudenza di questa Corte a partire da Sezione Unite nr.6070 del 2013 la formazione di un titolo che accerti il creditonon sia preclusa dall’estinzione della società debitrice.

In talefattispecie, come noto, i soci sono destinati a succedere neirapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e nondefiniti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali,non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur serispondono intra vires dei debiti trasmessi.Nondimeno, la vicenda societaria in esame si palesa del tuttodiversa rispetto a quella della cancellazione tout court,essendosi conclusasi con l’incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] nellaZAFINVEST.Ed invero, secondo un ribadito ma ormai superato indirizzodelle Sezioni Unite «… la fusione tra società non determina,nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione dellasocietà incorporata … risolvendosi in una vicenda meramenteevolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, checonserva la propria identità, pur in un nuovo assettoorganizzativo» (Cass., Sez.

Un., 8 febbraio 2006, n. 2637).Secondo un più recente indirizzo, frutto di un ripensamentodel precedente da parte delle Sezioni Unite, la fusione perincorporazione «estingue la società incorporata» (Cass., Sez.Un., 30 luglio 2021, n. 21970), dando cioè luogo ad unfenomeno (non evolutivo-modificativo, ma, appunto)Numero registro generale 11364/2025estintivo-successorio.

Tale revirement ha fatto sì che sNi umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026ponesse anche il tema dell’identificazione del soggetto nei cuDait a pubblicazione 02/04/2026confronti indirizzare la notificazione della sentenza, ai sensidell’articolo 285 c.p.c., in caso di fusione per incorporazione.Come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] nella mentovatapronuncia, non si prospetta in fattispecie quali quella oggi inesame una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece unavera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestualead un fenomeno successorio.La fusione realizza, quindi, una successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortis causa eproduce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzionedella società incorporata e della contestuale sostituzione aquesta, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi,anche processuali, della società incorporante, cherappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazionedei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.La Corte ha osservato come la successione universale, comevicenda giuridica, ben si attagli invero anche a quella fra enti,avente ad oggetto un patrimonio unitariamente consideratoe non soltanto elementi che lo compongono.

La fusione nonè, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapportisociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli adaltro soggetto con permanenza in vita del disponente (comeil conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti,la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione,mediante il diverso assetto organizzativo; ciò, tuttavia, nonpuò essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad unavicenda modificativa senza successione in senso proprio inquei rapporti.Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzionee successione, dall'altro lato, non sono, secondo le SezioniUnite, concetti incompatibili ed antitetici.

In sostanza, siverificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione,senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrNaummebroe re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 coNdu.m ecroi vdi. r accolta generale 8264/2026(salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504D-ata pubblicazione 02/04/2026bis, commi 2 e 3, cod. civ.).Detta impostazione è stata confermata, ex professo (Cfr., sulpunto, Cass. n. 13685 del 2023) dopo che le Sezioni Unitehanno attribuito alla fusione per incorporazione valenzaestintivo-successoria.Discende da tale nuovo orientamento l’erroneità dellaaffermazione dei giudici di secondo grado, secondo cui lafattispecie in esame vada configurata come vicendameramente modificativa-evolutiva [Corte d'Appello, p. 8,11], per essersi la stessa conformata ad orientamentosuperato da questa Corte.Le conseguenze giuridiche da riconoscersi, tuttavia, a taleerroneo percorso argomentativo, non mutano e ne risultano,anzi, avvalorate, dovendosi sicuramente escludere efficaciaagli atti esecutivi posti in essere nei confronti della societàestinta rispetto a quella incorporante.La [OSCURATO:PERSONA], infatti, non è solo subentrata ex lege intutti gli obblighi ma, per la precisione, in tutti i rapportigiuridici, sostanziali e processuali, divenendo l'unico centrodi imputazione e legittimazione [Corte d'Appello, p. 8, 11]per effetto, appunto, di una vicenda successoria.Da tale vicenda commerciale la Corte territoriale ha, quindi,correttamente fatto discendere la radicale inidoneità degli attiesecutivi promossi nei confronti della Ce.Am.: in particolare,avendo accertato che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata cancellata dalRegistro delle Imprese in data 7.12.2018 (ossia, era dareputarsi giuridicamente inesistente in virtù della intervenutaincorporazione) prima dell'emissione del decreto ingiuntivo(avvenuta in data 11.5.2020), la Corte ha congruamenteritenuto gli atti posti in essere "tamquam non essent" nonpotendo gli stessi costituire un valido accertamento giudizialeNumero registro generale 11364/2025del credito né un serio esperimento esecutivo nei confrontNi umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026del debitore effettivo, cioè la nuova società incorporante.

Data pubblicazione 02/04/20267.

Corte ha correttamente ritenuto che il diritto dellavoratore si perfezioni al verificarsi dei presupposti previstidalla legge (insolvenza, verifica del credito all'esito diprocedura esecutiva), ribadendo che, nel caso di datore dilavoro non fallibile, il lavoratore è tenuto a verificarel'insufficienza delle garanzie patrimoniali attraverso un seriotentativo di esecuzione forzata, salvo che l'azione siaaleatoria ovvero probabilmente infruttuosa [Corte d'Appello,p. 3, 8].Trattandosi di soggetto non fallibile, pur in considerazionedella presunta antieconomicità di un'esecuzione negli USA, laCorte d'Appello ha giustamente concluso che l'eventualeesonero dal tentativo esecutivo non esimesse il lavoratoredall'obbligo di rivolgere una richiesta rituale di adempimentoal debitore attuale, sul quale, in quanto successoreuniversale, grava il debito.Ha correttamente ritenuto, quindi, il giudice d’appello che laCe.Am. non fosse un soggetto giuridico semplicementeestinto, bensì totalmente incorporato in altra società dicapitali, che a sua volta si è fusa per incorporazione nellaZAFINVEST; la Corte fa proprio, anzi, il percorsoargomentativo espresso dal giudice fallimentare nel decretodell’11.3.20 secondo cui - la “società incorporanterappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazionedei rapporti giuridici già facenti capo all’incorporata tale che,come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, nel caso difusione di società i requisiti di fallibilità debbano essereaccertati con riferimento alla società incorporante poichétitolare dei rapporti già facenti capo alla incorporata”.8.

Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omissione divalutazione di un atto fondamentale e la violazione dell'Art.Numero registro generale 11364/2025160 c.p.c., è da ritenersi ugualmente non meritevole dNi umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026accoglimento.

Data pubblicazione 02/04/20269.

La censura in esame deve ritenersi inammissibile, inprimo luogo, per l'inammissibile mescolanza esovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei.

Non èinfatti consentito prospettare la medesima questione sotto iprofili incompatibili della violazione di legge e dell'omessoesame di un fatto decisivo, poiché tale formulazione affidaimpropriamente al giudice di legittimità il compito di isolaree dare forma giuridica alle lagnanze del ricorrente, attivitàche spetta esclusivamente alla parte.Inoltre, con riguardo al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., la doglianza è preclusa laddove pretenda un nuovosindacato sul fatto, ambito ormai sottratto al controllo dellaSuprema Corte.

A seguito della riformulazione della norma, ilcontrollo di legittimità sulla motivazione è limitato allaverifica del "minimo costituzionale".

Pertanto, al di fuoridell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso trale parti, la sentenza può essere cassata solo in presenza divizi talmente gravi da determinare la nullità delprovvedimento, quali la motivazione apparente, la manifestacontraddittorietà o l'incomprensibilità, che si risolvono in unaviolazione dell'art. 132 c.p.c.Non solo, nel caso di specie, la motivazione è presente e benchiara nel suo svolgimento, ma parte ricorrente non deducel’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le propriecensure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale,concernenti la asseritamente erronea valutazione della Corteper aver ritenuto inesistente l’atto considerato.

Nella specie,la censura, veicolata promiscuamente mediante il ricorso allaviolazione di legge ed all’omesso esame di fatti decisivi mira,nella sostanza, ad una rivalutazione in fatto delle conclusioniraggiunte dalla Corte, che deve ritenersi inammissibile insede di legittimità.Numero registro generale 11364/2025La Corte, quanto all’atto considerato ha affermato essereN umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026stata prodotta una diffida collettiva di pagamento inviata, frDaat a pubblicazione 02/04/2026gli altri, dal Viterbo alla ZAFINVEST, rimasta senza esito.

Talediffida è stata notificata ai sensi dell’art. 142, comma 2, c.p.c.e della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 (vigenteper le notificazioni di atti giudiziali ed extragiudiziali inmateria civile e commerciale).

La Corte richiama le previsionidell’art. 6 della predetta Convenzione dell’Aja a mente delquale l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato richiesto o ogni autoritàche esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazionesecondo la formula modello allegata Convenzione.L’attestazione dà atto all’esecuzione della richiesta; indica laforma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la personaalla quale l’atto è stato consegnato.

Se del caso precisa ilfatto che ne ha impedito l’esecuzione.

Il richiedente puòchiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’AutoritàCentrale o da un’Autorità giudiziaria venga vistata da una diqueste Autorità.

L’attestazione è direttamente indirizzata alrichiedente.I giudici di merito hanno osservato come la difesa dell’attualericorrente, pur richiesta dalla Corte, non avesse esibitoalcuna attestazione dell’[OSCURATO:PERSONA] USA e, nel corsodell’udienza di discussione, avesse dichiarato di non essernein possesso.Hanno escluso, quindi, che vi fosse alcuna provadocumentale del fatto che la diffida fosse stata realmenterecapitata alla ZAFINVEST.Corretto deve ritenersi il richiamo alla giurisprudenza dilegittimità (Cassazione civile sez.

III, 05/06/2024, n.15772)secondo cui in tema di notifica di atti giudiziari a personaresidente all’estero (nella specie, nel Principato di Monaco)effettuata, ai sensi dell'art.142, comma 2 c.p.c. mediante laprocedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autoritàcentrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzioNnueme erod re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025indica la forma, il luogo, la data della notifica e la pNeurmseoron dai r accolta generale 8264/2026alla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenzDaat a pubblicazione 02/04/2026della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscernel'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stataquantomeno tentata dall'autorità centrale del Paese, per talvia privandola di uno degli elementi costitutivi essenzialiidonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile comenotificazione.Ha osservato al riguardo correttamente la Corte che ovefosse risultata impossibile l’esecuzione, l’appellato avrebbedovuto notificare l’atto nei modi previsti dall’art. 142, primocomma, c.p.c..Nondimeno, ove non vi fosse alcuna sede della ZAFINVESTall’indirizzo della missiva, torna il rilievo dell'art. 142 cod.proc. civ. che, nel disciplinare la notificazione a persona nonresidente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel territorio delloStato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero deldestinatario, come emerge dalle prescritte modalità diconsegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma dellalegge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica dellaConvenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notificaall'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materiacivile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criterienunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del1978, lo stesso art. 142, ha stabilito la inapplicabilità di dettaconvenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto.Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, lanotificazione deve essere eseguita con le modalità di cuiall'art. 143 cod. proc. civ..Parte ricorrente asserisce essere in atti l'attestazionedell’[OSCURATO:PERSONA] USA (ai sensi dell’art. 6 Convenzionedell'Aia): è evidente che la deduzione di parte ricorrente,secondo cui l’atto in questione era stato, invece, prodotto, afronte della recisa affermazione della Corte d’appello ciNrucmae rola re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025mancata produzione del documento, avrebbe, al più, Npuomteuro tdoi r accolta generale 8264/2026formare oggetto di revocazione.

Data pubblicazione 02/04/2026Il fatto è stato, quindi, pienamente valutato, ma ritenutoinidoneo a provare la rituale interpellanza del debitore.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Peculiarità, complessità e novità delle questioni applicativetrattate inducono alla compensazione integrale delle spese dilite.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre2012 n. 228.La Corte respinge il ricorso.

Compensa integralmente lespese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma l’11 dicembre 2025.La Consigliera est.

La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontro2025 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] PREVIDENZA5190 SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4507/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/12/2024 R.G.N. 128/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/20261. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 128/2024,accogliendo il gravame dell'INPS, ha riformato in toto ladecisione di primo grado che aveva condannato l'Istituto alpagamento del Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] in favore dia seguito della cessazione del rapporto di lavoro delPetruccelli con [OSCURATO:SOCIETA]. in data 19 dicembre 2018. Lasocietà datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]., era stata cancellatadal Registro delle Imprese il 7 dicembre 2018 per fusione,confluendo nella società [OSCURATO:SOCIETA]. a sua volta incorporatadalla società statunitense [OSCURATO:PERSONA], con sede legalenel Delaware (USA).2. In particolare, la Corte d'Appello ha escluso il dirittoall'intervento del Fondo di Garanzia, ritenendo nondimostrata la ricorrenza, in capo alla società incorporante,ZAFINVEST, delle condizioni tali da precluderlel’adempimento del debito. Ha ritenuto, al riguardo, la Corte,che il lavoratore non avesse assolto l'onere di provare larituale richiesta di adempimento nei confronti della societàZAFINVEST LLC, successore universale nei debiti, inconsiderazione, peraltro, della mancata esibizionedell'attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] USA in merito allanotifica della diffida internazionale.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorsoassistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a duemotivi.Resiste l'INPS con controricorso.Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre2025.Numero registro generale 11364/20254. All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato leN umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026conclusioni indicate in epigrafe e i difensori delle parti hannDoat a pubblicazione 02/04/2026svolto le loro difese, formulando le richieste sopra trascritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere descritti con richiamoalla sintesi offertane da parte ricorrente.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2L.297-82, comma 5, l'art. 2504bis cc, art. 3 L.n. 218/95, art.5 della sezione 2 della Convenzione di Bruxelles per aver laCorte ritenuto necessario ed imprescindibile richiederel'adempimento alla società incorporante ZAFINVEST con sedein Delaware (USA) invece che nei confronti del datore dilavoro [OSCURATO:PERSONA], società estinta, ritenendo non rilevantel'accertamento incidentale in sede prefallimentare del creditoe non ritenendo, quindi, provata la mancanza e/ol'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore.Il secondo motivo denunzia, ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., la omessa di valutazione di un atto fondamentale aifini dell'accertamento del diritto del lavoratore al TFR (ladiffida internazionale) nonché, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, inparticolare dell'art.160 c.p.c. per aver la Corte ritenuto taleIl primo motivo è infondato.2. Parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2,comma 5, L. n. 297/82, 2504-bis c.c., e norme correlate, peraver la Corte ritenuto necessaria ed imprescindibile larichiesta di adempimento nei confronti della societàincorporante ZAFINVEST con sede in Delaware (USA) in luogodi quella espletata nei confronti della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA],società già estinta.Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enuncNiaumtie roin re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025molteplici occasioni da questa Corte. Numero di raccolta generale 8264/2026In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto dDealt a pubblicazione 02/04/2026lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR acarico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297del 1982 rappresenta un diritto di credito a una prestazioneprevidenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantatonei confronti del datore di lavoro (fra le molte, Cass., sez.lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più di recente, Cass., sez.lav., 21 gennaio 2022, n. 1861).Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto dilavoro, ma al verificarsi dei presupposti inerenti al rapportoassicurativo-previdenziale, così come enucleati dalla legge(Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20547, punto 2 deiMotivi della decisione).In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordinal’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito dellavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimentodel datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché ildatore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della leggefallimentare, al previo esperimento dell’esecuzione forzataper la realizzazione del credito, da cui risulti l’insufficienza,totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore dilavoro (comma 5).Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge,nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto(Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delleRagioni della decisione).Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previoesperimento di un’azione volta a conseguire un titoloesecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungidal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso […],costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente,ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto diNumero registro generale 11364/2025vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misuraN umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026del TFR dovuto in esito all’ammissione allo stato passivDoat a pubblicazione 02/04/2026ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguitonei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalitànecessaria per l’individuazione della misura stessadell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendol’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro interpartes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulatasul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass.,sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina3. L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la suagiustificazione nelle esigenze di certezza, che impongono diaccertare il credito insoddisfatto secondo i crismi delle regoledel concorso o, quando tali regole non operino, dicristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pursempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’enteprevidenziale, difatti, è preclusa la facoltà di contestarel’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni chesoggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimo,Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delleRagioni della decisione).4. Dalla ricostruzione della lettera e della ratio delladisciplina vigente si desume, dunque, che la consacrazionedel credito in un titolo esecutivo rappresenta un elementoindefettibile dell’accesso al Fondo di garanzia e devepreesistere alla presentazione della domanda, come questaCorte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulatidall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni delladecisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligodel Fondo di provvedere e tale obbligo postula la sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi del diritto (sentenza n. N1um9e3ro4 re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025del 2025, cit., il già richiamato punto 9 delle RagionNiu mdeerol ldai r accolta generale 8264/2026decisione), anche allo scopo di salvaguardare l’efficacDeat a pubblicazione 02/04/2026svolgimento della «finalità istituzionale» del Fondo (art. 2,ottavo comma, terzo periodo, della legge n. 297 del 1982).Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurgeanche a presupposto per il successivo esercizio del diritto disurroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sulpatrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati insolido (art. 2, settimo comma, secondo periodo, della leggen. 297 del 1982).Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale laprevia formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ovesi tratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento delcredito, conseguito nei confronti del legittimo contraddittoree non, incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carentedi ogni legittimazione a contestare le pretese inerenti alrapporto di lavoro.La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggraviirragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutivadel diritto, nella complessità degli elementi che lacompongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente,ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l’attivitàdell’Istituto, chiamato alla doverosa verifica dei presuppostidi legge e alla sollecita erogazione del trattamento insoluto,“ove non sussista contestazione in materia” (art. 2, quintocomma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione).Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni diprincipio di questa Corte sul canone di ordinaria diligenza chepermea l’onere del creditore di agire in executivis, senzaimporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7luglio 2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello enel controricorso).Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, rNiupmreeros rie gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025anche dall’ufficio della Procura generale nel corsoN umdeerol ldai r accolta generale 8264/2026discussione, non contraddicono la necessità che il lavoratorDeat a pubblicazione 02/04/2026si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del propriodatore di lavoro (sentenza n. 1886 del 2020, in motivazione,pagina 6).Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive«riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale èpur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioniconsenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulasl’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabileaccertamento della sussistenza e della misura del credito»(da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimentodell’esecuzione forzata, pur modulato secondo i menzionaticanoni di ragionevolezza e proporzionalità, implical’ineludibile preesistenza di un titolo: «L’esecuzione forzata intanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneoa fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).Le considerazioni esposte convergono nel configurare comecondizione imprescindibile la previa formazione di un titolo.5. Gli antecedenti di fatto, come riportati in sentenza, nonsono controversi tra le parti.Il ricorrente è stato assunto da [OSCURATO:SOCIETA]. il 1° agosto 2016e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre 2018, senzache sia stato corrisposto il TFR, per il complessivo importo diEuro 2.565,30.Il lavoratore ha proposto domanda monitoria contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. per il pagamento del TFR e, in forza del decretoingiuntivo del 13 maggio 2020, ha notificato a [OSCURATO:PERSONA] atto diprecetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con unpignoramento immobiliare presso la sede della società.Il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di fallimNuemnertoo re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025proposta, in ragione della scadenza del termine aNnunmuerao ldei r accolta generale 8264/2026sancito dall’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942. Data pubblicazione 02/04/2026Il 5 febbraio 2021, il ricorrente ha richiesto l’intervento deldomanda in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] era stata cancellata dalregistro delle imprese.6. Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo checonsacri il credito del lavoratore, nei termini prima chiariti.Orbene, va precisato come, secondo l’ormai consolidatagiurisprudenza di questa Corte a partire da Sezione Unite nr.6070 del 2013 la formazione di un titolo che accerti il creditonon sia preclusa dall’estinzione della società debitrice. In talefattispecie, come noto, i soci sono destinati a succedere neirapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e nondefiniti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali,non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur serispondono intra vires dei debiti trasmessi.Nondimeno, la vicenda societaria in esame si palesa del tuttodiversa rispetto a quella della cancellazione tout court,essendosi conclusasi con l’incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] nellaZAFINVEST.Ed invero, secondo un ribadito ma ormai superato indirizzodelle Sezioni Unite «… la fusione tra società non determina,nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione dellasocietà incorporata … risolvendosi in una vicenda meramenteevolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, checonserva la propria identità, pur in un nuovo assettoorganizzativo» (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2006, n. 2637).Secondo un più recente indirizzo, frutto di un ripensamentodel precedente da parte delle Sezioni Unite, la fusione perincorporazione «estingue la società incorporata» (Cass., Sez.Un., 30 luglio 2021, n. 21970), dando cioè luogo ad unfenomeno (non evolutivo-modificativo, ma, appunto)Numero registro generale 11364/2025estintivo-successorio. Tale revirement ha fatto sì che sNi umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026ponesse anche il tema dell’identificazione del soggetto nei cuDait a pubblicazione 02/04/2026confronti indirizzare la notificazione della sentenza, ai sensidell’articolo 285 c.p.c., in caso di fusione per incorporazione.Come osservato dal [OSCURATO:PERSONA] nella mentovatapronuncia, non si prospetta in fattispecie quali quella oggi inesame una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece unavera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestualead un fenomeno successorio.La fusione realizza, quindi, una successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortis causa eproduce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzionedella società incorporata e della contestuale sostituzione aquesta, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi,anche processuali, della società incorporante, cherappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazionedei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.La Corte ha osservato come la successione universale, comevicenda giuridica, ben si attagli invero anche a quella fra enti,avente ad oggetto un patrimonio unitariamente consideratoe non soltanto elementi che lo compongono. La fusione nonè, in sé, operazione che mira a concludere tutti i rapportisociali (come la liquidazione), né unicamente a trasferirli adaltro soggetto con permanenza in vita del disponente (comeil conferimento in società, la cessione dei crediti o dei debiti,la cessione di azienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione,mediante il diverso assetto organizzativo; ciò, tuttavia, nonpuò essere sminuito ed artificiosamente ridotto ad unavicenda modificativa senza successione in senso proprio inquei rapporti.Riorganizzazione e concentrazione, da un lato, ed estinzionee successione, dall'altro lato, non sono, secondo le SezioniUnite, concetti incompatibili ed antitetici. In sostanza, siverificano entrambi gli effetti, l'estinzione e la successione,senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrNaummebroe re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 coNdu.m ecroi vdi. r accolta generale 8264/2026(salva la possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504D-ata pubblicazione 02/04/2026bis, commi 2 e 3, cod. civ.).Detta impostazione è stata confermata, ex professo (Cfr., sulpunto, Cass. n. 13685 del 2023) dopo che le Sezioni Unitehanno attribuito alla fusione per incorporazione valenzaestintivo-successoria.Discende da tale nuovo orientamento l’erroneità dellaaffermazione dei giudici di secondo grado, secondo cui lafattispecie in esame vada configurata come vicendameramente modificativa-evolutiva [Corte d'Appello, p. 8,11], per essersi la stessa conformata ad orientamentosuperato da questa Corte.Le conseguenze giuridiche da riconoscersi, tuttavia, a taleerroneo percorso argomentativo, non mutano e ne risultano,anzi, avvalorate, dovendosi sicuramente escludere efficaciaagli atti esecutivi posti in essere nei confronti della societàestinta rispetto a quella incorporante.La [OSCURATO:PERSONA], infatti, non è solo subentrata ex lege intutti gli obblighi ma, per la precisione, in tutti i rapportigiuridici, sostanziali e processuali, divenendo l'unico centrodi imputazione e legittimazione [Corte d'Appello, p. 8, 11]per effetto, appunto, di una vicenda successoria.Da tale vicenda commerciale la Corte territoriale ha, quindi,correttamente fatto discendere la radicale inidoneità degli attiesecutivi promossi nei confronti della Ce.Am.: in particolare,avendo accertato che la [OSCURATO:SOCIETA] era stata cancellata dalRegistro delle Imprese in data 7.12.2018 (ossia, era dareputarsi giuridicamente inesistente in virtù della intervenutaincorporazione) prima dell'emissione del decreto ingiuntivo(avvenuta in data 11.5.2020), la Corte ha congruamenteritenuto gli atti posti in essere "tamquam non essent" nonpotendo gli stessi costituire un valido accertamento giudizialeNumero registro generale 11364/2025del credito né un serio esperimento esecutivo nei confrontNi umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026del debitore effettivo, cioè la nuova società incorporante. Data pubblicazione 02/04/20267. Corte ha correttamente ritenuto che il diritto dellavoratore si perfezioni al verificarsi dei presupposti previstidalla legge (insolvenza, verifica del credito all'esito diprocedura esecutiva), ribadendo che, nel caso di datore dilavoro non fallibile, il lavoratore è tenuto a verificarel'insufficienza delle garanzie patrimoniali attraverso un seriotentativo di esecuzione forzata, salvo che l'azione siaaleatoria ovvero probabilmente infruttuosa [Corte d'Appello,p. 3, 8].Trattandosi di soggetto non fallibile, pur in considerazionedella presunta antieconomicità di un'esecuzione negli USA, laCorte d'Appello ha giustamente concluso che l'eventualeesonero dal tentativo esecutivo non esimesse il lavoratoredall'obbligo di rivolgere una richiesta rituale di adempimentoal debitore attuale, sul quale, in quanto successoreuniversale, grava il debito.Ha correttamente ritenuto, quindi, il giudice d’appello che laCe.Am. non fosse un soggetto giuridico semplicementeestinto, bensì totalmente incorporato in altra società dicapitali, che a sua volta si è fusa per incorporazione nellaZAFINVEST; la Corte fa proprio, anzi, il percorsoargomentativo espresso dal giudice fallimentare nel decretodell’11.3.20 secondo cui - la “società incorporanterappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazionedei rapporti giuridici già facenti capo all’incorporata tale che,come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito, nel caso difusione di società i requisiti di fallibilità debbano essereaccertati con riferimento alla società incorporante poichétitolare dei rapporti già facenti capo alla incorporata”.8. Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omissione divalutazione di un atto fondamentale e la violazione dell'Art.Numero registro generale 11364/2025160 c.p.c., è da ritenersi ugualmente non meritevole dNi umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026accoglimento. Data pubblicazione 02/04/20269. La censura in esame deve ritenersi inammissibile, inprimo luogo, per l'inammissibile mescolanza esovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei. Non èinfatti consentito prospettare la medesima questione sotto iprofili incompatibili della violazione di legge e dell'omessoesame di un fatto decisivo, poiché tale formulazione affidaimpropriamente al giudice di legittimità il compito di isolaree dare forma giuridica alle lagnanze del ricorrente, attivitàche spetta esclusivamente alla parte.Inoltre, con riguardo al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., la doglianza è preclusa laddove pretenda un nuovosindacato sul fatto, ambito ormai sottratto al controllo dellaSuprema Corte. A seguito della riformulazione della norma, ilcontrollo di legittimità sulla motivazione è limitato allaverifica del "minimo costituzionale". Pertanto, al di fuoridell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso trale parti, la sentenza può essere cassata solo in presenza divizi talmente gravi da determinare la nullità delprovvedimento, quali la motivazione apparente, la manifestacontraddittorietà o l'incomprensibilità, che si risolvono in unaviolazione dell'art. 132 c.p.c.Non solo, nel caso di specie, la motivazione è presente e benchiara nel suo svolgimento, ma parte ricorrente non deducel’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le propriecensure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale,concernenti la asseritamente erronea valutazione della Corteper aver ritenuto inesistente l’atto considerato. Nella specie,la censura, veicolata promiscuamente mediante il ricorso allaviolazione di legge ed all’omesso esame di fatti decisivi mira,nella sostanza, ad una rivalutazione in fatto delle conclusioniraggiunte dalla Corte, che deve ritenersi inammissibile insede di legittimità.Numero registro generale 11364/2025La Corte, quanto all’atto considerato ha affermato essereN umero sezionale 5190/2025Numero di raccolta generale 8264/2026stata prodotta una diffida collettiva di pagamento inviata, frDaat a pubblicazione 02/04/2026gli altri, dal Viterbo alla ZAFINVEST, rimasta senza esito. Talediffida è stata notificata ai sensi dell’art. 142, comma 2, c.p.c.e della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 (vigenteper le notificazioni di atti giudiziali ed extragiudiziali inmateria civile e commerciale). La Corte richiama le previsionidell’art. 6 della predetta Convenzione dell’Aja a mente delquale l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato richiesto o ogni autoritàche esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazionesecondo la formula modello allegata Convenzione.L’attestazione dà atto all’esecuzione della richiesta; indica laforma, il luogo e la data dell’esecuzione nonché la personaalla quale l’atto è stato consegnato. Se del caso precisa ilfatto che ne ha impedito l’esecuzione. Il richiedente puòchiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’AutoritàCentrale o da un’Autorità giudiziaria venga vistata da una diqueste Autorità. L’attestazione è direttamente indirizzata alrichiedente.I giudici di merito hanno osservato come la difesa dell’attualericorrente, pur richiesta dalla Corte, non avesse esibitoalcuna attestazione dell’[OSCURATO:PERSONA] USA e, nel corsodell’udienza di discussione, avesse dichiarato di non essernein possesso.Hanno escluso, quindi, che vi fosse alcuna provadocumentale del fatto che la diffida fosse stata realmenterecapitata alla ZAFINVEST.Corretto deve ritenersi il richiamo alla giurisprudenza dilegittimità (Cassazione civile sez. III, 05/06/2024, n.15772)secondo cui in tema di notifica di atti giudiziari a personaresidente all’estero (nella specie, nel Principato di Monaco)effettuata, ai sensi dell'art.142, comma 2 c.p.c. mediante laprocedura disciplinata dalla Convenzione de l'Aja del 15novembre 1965, la mancanza dell'attestazione dell'Autoritàcentrale dello Stato richiesto - che dà atto dell'esecuzioNnueme erod re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025indica la forma, il luogo, la data della notifica e la pNeurmseoron dai r accolta generale 8264/2026alla quale l'atto è stato consegnato - determina l'inesistenzDaat a pubblicazione 02/04/2026della notifica in quanto impedisce non soltanto di conoscernel'esito finale, ma persino di sapere se la stessa è stataquantomeno tentata dall'autorità centrale del Paese, per talvia privandola di uno degli elementi costitutivi essenzialiidonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile comenotificazione.Ha osservato al riguardo correttamente la Corte che ovefosse risultata impossibile l’esecuzione, l’appellato avrebbedovuto notificare l’atto nei modi previsti dall’art. 142, primocomma, c.p.c..Nondimeno, ove non vi fosse alcuna sede della ZAFINVESTall’indirizzo della missiva, torna il rilievo dell'art. 142 cod.proc. civ. che, nel disciplinare la notificazione a persona nonresidente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel territorio delloStato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero deldestinatario, come emerge dalle prescritte modalità diconsegna dell'atto, nonché dall'art. 1, secondo comma dellalegge n. 42 del 1981 (di esecuzione e ratifica dellaConvenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notificaall'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materiacivile e commerciale) che, modificando, in ossequio ai criterienunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del1978, lo stesso art. 142, ha stabilito la inapplicabilità di dettaconvenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto.Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, lanotificazione deve essere eseguita con le modalità di cuiall'art. 143 cod. proc. civ..Parte ricorrente asserisce essere in atti l'attestazionedell’[OSCURATO:PERSONA] USA (ai sensi dell’art. 6 Convenzionedell'Aia): è evidente che la deduzione di parte ricorrente,secondo cui l’atto in questione era stato, invece, prodotto, afronte della recisa affermazione della Corte d’appello ciNrucmae rola re gistro generale 11364/2025Numero sezionale 5190/2025mancata produzione del documento, avrebbe, al più, Npuomteuro tdoi r accolta generale 8264/2026formare oggetto di revocazione. Data pubblicazione 02/04/2026Il fatto è stato, quindi, pienamente valutato, ma ritenutoinidoneo a provare la rituale interpellanza del debitore.Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Peculiarità, complessità e novità delle questioni applicativetrattate inducono alla compensazione integrale delle spese dilite.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre2012 n. 228.La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente lespese di lite.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma l’11 dicembre 2025.La Consigliera est. La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris