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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11812/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto a l n. 21872 R.G. dell’anno 2023 propost o da [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] –ADDOLORATA”, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].

F.O.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimati – Avverso e per la revocazione dell’ordinanza n. 20696/2023della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno17 luglio 2023. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEr.g. n. 21872/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 20696/2023 pubblicata il 17 luglio 2023, questa Corte dichiarò l’improcedibilità dei ricorsi per cassazione spiegati, in via principale, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, in via incidentale, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6192 del 16 ottobre 2019; a suffragio della decisione, questa Corte rilevò l’omesso deposito, ad opera di tutte le parti ricorrenti, di copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, così ravvisando la violazione del disposto dell’art. 369 del codice di rito; di tale ordinanza hanno domandato la revocazione: - ) la [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso iscritto , con deposito telematico del 30 ottobre 2023,al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023; - ) l’[OSCURATO:PERSONA], con ricorso , per mera duplicazione, depositato (in via telematica) per due volte (nei giorni 11 e 13 novembre 2023) e, quindi, iscritto (rispettivamente), ai nn. 21872 e 21697 del R.G. dell’anno 2023; nel presente giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza camerale di cui in epigrafe; Considerato che va disposta, di ufficio, la riunione in unico processo del presente ricorso a quello previamente iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in ragione dell’identità della ordinanza oggetto di impugnazione; P.Q.M dispone la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della TerzaSezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto a l n. 21872 R.G. dell’anno 2023 propost o da [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] –ADDOLORATA”, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. F.O.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimati – Avverso e per la revocazione dell’ordinanza n. 20696/2023della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il giorno17 luglio 2023. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEr.g. n. 21872/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 20696/2023 pubblicata il 17 luglio 2023, questa Corte dichiarò l’improcedibilità dei ricorsi per cassazione spiegati, in via principale, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, in via incidentale, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6192 del 16 ottobre 2019; a suffragio della decisione, questa Corte rilevò l’omesso deposito, ad opera di tutte le parti ricorrenti, di copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, così ravvisando la violazione del disposto dell’art. 369 del codice di rito; di tale ordinanza hanno domandato la revocazione: - ) la [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso iscritto , con deposito telematico del 30 ottobre 2023,al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023; - ) l’[OSCURATO:PERSONA], con ricorso , per mera duplicazione, depositato (in via telematica) per due volte (nei giorni 11 e 13 novembre 2023) e, quindi, iscritto (rispettivamente), ai nn. 21872 e 21697 del R.G. dell’anno 2023; nel presente giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza camerale di cui in epigrafe; Considerato che va disposta, di ufficio, la riunione in unico processo del presente ricorso a quello previamente iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in ragione dell’identità della ordinanza oggetto di impugnazione; P.Q.M dispone la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n. 20965 del R.G. dell’anno 2023. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della TerzaSezion