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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 38603/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la ricorrente alla pena di euro 500,00 di multa per il delitto di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 612 cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez.

IV, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento (Sez.

VI, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

In particolare, i temi della reciprocità e della idoneità delle minacce sono stati proposti con l'atto di appello e risultano nuovamente riproposti in termini reiterativi a fronte di una motivazione priva di vizi logici, in quanto la minaccia è stata collocata nel proprio contesto, in sintonia con il principio per cui, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 - 01 riteneva immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa la frase: "ti taglio la testa"; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 - 01, richiede che, rispetto alla situazione contingente, la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), Inoltre, in ordine alla generica doglianza sul dolo, proposta con il ricorso, comunque si verte in tema di censura inedita, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato pertanto che il ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la ricorrente alla pena di euro 500,00 di multa per il delitto di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 612 cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. (Sez. IV, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, difettando di una critica puntuale al provvedimento (Sez. VI, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). In particolare, i temi della reciprocità e della idoneità delle minacce sono stati proposti con l'atto di appello e risultano nuovamente riproposti in termini reiterativi a fronte di una motivazione priva di vizi logici, in quanto la minaccia è stata collocata nel proprio contesto, in sintonia con il principio per cui, vertendosi in tema di delitto di pericolo, non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 - 01 riteneva immune da censure la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per avere ripetuto più volte all'indirizzo della persona offesa la frase: "ti taglio la testa"; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 - 01, richiede che, rispetto alla situazione contingente, la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), Inoltre, in ordine alla generica doglianza sul dolo, proposta con il ricorso, comunque si verte in tema di censura inedita, in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato pertanto che il ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 Il consiglie
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