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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 1960

Cassazione n. 28266/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TO il 10/10/1960per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza del 15/05/2025della sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione n. 30182 – 25visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso straordinario;udita la relazione svolta dal Consigliere, B. [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore, Avv.

T. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso anche richiamando la memoria fatta pervenire conp.e.c. del 31 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, emessa da questa Cortesezione Quinta penale, n. 30182 – 25 del 15 maggio 2025, nei confronti diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata la richiesta di eliminazione degli effettipregiudizievoli di decisione adottata in violazione della Convenzione per lasalvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolliaddizionali, ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza dicondanna all’ergastolo emessa nei suoi confronti dalla Corte di assise di appellodi Messina, in data 21 maggio 2021, per il reato di omicidio aggravato.1.1.

Il richiedente aveva rappresentato di aver ottenuto dalla CEDU, in data14 novembre 2024, una decisione di riconoscimento unilaterale da parte delloStato italiano della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, con cancellazione dal ruolodel ricorso proposto alla Corte di Strasburgo.[OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario di un provvedimento di trattenimento dellacorrispondenza da parte della Direzione della Casa circondariale di Parma, ove sitrovava detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e, successivamente, daparte del Magistrato di sorveglianza competente, in data 20 aprile 2016.Si trattava di un plico contenente atti relativi alla fase cautelare delprocedimento a suo carico che, secondo il ricorrente, gli erano stati recapitaticirca un anno dopo (in data 15 giugno 2017), comunque, successivamenteall’impugnazione del provvedimento che aveva disposto il trattenimento aseguito della decisione del Tribunale di sorveglianza di Bologna e di quello diMessina.Secondo il richiedente, le violazioni compiute, riscontrate dalla CEDU,relative al diritto del detenuto di ricevere i plichi provenienti dal suo difensore —trattenuti, invece, che oggetto di semplice censura — avevano avuto incidenzasul procedimento di cognizione e sulla sentenza di condanna emessa nei suoiconfronti perché avevano violato il diritto di difesa e la possibilità dell’imputato,di accedere in modo consapevole al rito abbreviato.

Il riesame richiesto,mancando gli atti del procedimento, era stato oggetto di rinuncia e ancheall’udienza preliminare, dove era stato prospettato questo deficit di conoscenzadegli atti processuali (v. verbale del 21 dicembre 2016 all’esito dell’udienza erastato disposto il rinvio a giudizio), le richieste erano rimaste inevase e la copiadegli atti era stata consegnata solo in sede di istruttoria dibattimentale, peraltro,in un momento in cui questa era già avviata.Il richiedente, quindi, aveva segnalato di non aver potuto decidere seoptare o meno per il rito abbreviato, di non aver potuto indicare testimoni aprova contraria, di non aver potuto azionare un rimedio specifico contro lalesione del proprio diritto alla conoscenza degli atti processuali, stantel'indisponibilità di un rimedio ad hoc, avverso le ingiuste decisioni ditrattenimento della corrispondenza diretta ai detenuti.Sicché, veniva richiesta, ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen., la revocadelle sentenze di condanna e la restituzione degli atti al Giudice dell'udienzapreliminare oppure l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato,sostituendo l'ergastolo con la pena di trent'anni di reclusione.1.2.

La Corte di cassazione adita ha rigettato la richiesta con la pronunciaoggetto di ricorso straordinario.2.

Avverso la pronuncia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale,denunciando l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, con la sentenzadella sezione Quinta penale, con particolare riferimento alla mancata concessionedella diminuente per il giudizio abbreviato.2.1.

Il ricorrente deduce che la motivazione è erronea, a causa di un erroredi fatto, in ordine alla novità della richiesta di rito abbreviato indicata comeproposta per la prima volta con la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 628-biscod. proc. pen.Già nel 2017, infatti, in sede di ricorso alla Corte europea dei dirittidell'uomo, era stata lamentata la lesione del diritto del ricorrente di accedere alrito abbreviato.

Inoltre, come emerge dalla sentenza della Corte di assise diappello di Messina allegata alla richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., vi era laprova che [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito, in sede di udienza preliminare, tale questionepoi coltivata nei diversi gradi di giudizio.

Si tratta di deduzione, peraltro,devoluta anche alla Corte di cassazione, sezione Prima penale, che ha definito insede di legittimità il giudizio di cognizione concluso con la condanna alla penadell’ergastolo.Sicché, del tutto erronea si appalesa l'affermazione circa la novità dellarichiesta della diminuente per il rito speciale e si deduce che questa è frutto diuna mera svista in cui sarebbe incorsa la sezione Quinta penale, come puòevincersi dalla lettura della sentenza della Sez. 1, n. 39090 del 2022 che hadefinito il giudizio di cognizione dove viene dato atto, anzi, della proposizionedella questione sin dall'udienza preliminare e fino al giudizio di legittimità che hadefinito il processo di cognizione.2.2.

Sotto altro profilo, si deduce l'errore di fatto emergentedall'affermazione contenuta nella sentenza circa la mancata richiesta, da partedel difensore, al Giudice o al Pubblico ministero di inoltro degli atti processuali.Sul punto, tra gli atti allegati, prodotti in sede di richiesta ex art. 628-bis delcodice di rito, il ricorrente segnala numerosi solleciti rivolti sia al Giudice per leindagini preliminari sia al Pubblico ministero, documenti allegati anche al ricorsostraordinario non valutati per errore di fatto.In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che [OSCURATO:PERSONA] si è attivato in tutti i modi perricevere la documentazione necessaria e l’inerzia dell’Autorità giudiziaria è l'unicaspiegazione alle perplessità (espresse a pagina 18 della sentenza) sulla nonplausibilità della mancata conoscenza degli atti processuali per un così lungoperiodo di tempo.Lo Stato italiano, infatti, ha riconosciuto, oltre alla violazione dell'art. 8CEDU, anche quella di cui all'art. 13 CEDU, in ordine all'assenza di un effettivorimedio.In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] ha conosciuto le ragioni della mancata consegna degliignoti.

Sicché, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa ilmancato attivarsi per l'ottenimento dell'incarto processuale, in uno alla mancatadeduzione della richiesta di diminuente per il rito abbreviato, sarebbe frutto diun'erronea verifica degli atti processuali da parte della Corte di legittimità che hacondotto a una decisione fondata su errore di fatto, dunque, diversa rispetto aquella che sarebbe stata assunta ove i giudici di legittimità si “fossero accorti”del contenuto degli atti allegati alla richiesta avanzata ai sensi dell’art. 628-biscod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in cameradi consiglio partecipata e ha fatto pervenire memoria con la quale, ulteriormenteargomentando le ragioni del ricorso, nonché producendo documentazione, haconcluso chiedendone l’accoglimento.Le parti all’odierna udienza, a seguito di trattazione orale, hanno conclusonel senso indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso straordinario proposto è inammissibile per le ragioni di seguitoillustrate.Quanto all’astratta ammissibilità del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc.pen. avverso il rigetto della richiesta proposta ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc.pen. di eliminazione degli effetti pregiudizievoli di decisioni adottate in violazionedella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali o dei Protocolli addizionali, va chiarita la natura del rimedioprevisto dall’art. 628-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA], dapprima, con il disegno di legge 5-23 del 23 marzo 2018,non approvato e, poi, con la legge n. 134 del 2021, il cui art. 1, comma 13, lett.o), ha delegato il Governo a «introdurre un mezzo di impugnazione straordinariodavanti alla Corte di cassazione al fine: a) di dare esecuzione alla sentenzadefinitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto cheabbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; b) di attribuire allaCorte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinarel'eventuale procedimento successivo; c) di coordinare il rimedio di cui allapresente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando, perquest'ultimo, una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente diesecuzione di cui all'art. 670 cod. proc. pen.».In attuazione della delega, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito il Titolo IIIbis nel Libro IX del codice di procedura penale, dedicato ai «Rimedi perl'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo».Tale titolo consta del solo art. 628-bis, che reca la rubrica «Richiesta perl'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazionedella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali o dei Protocolli addizionali».Orbene, la denominazione, la collocazione sistematica e la circostanza chel'istituto riguarda sentenze o decreti penali irrevocabili, in seguitoall'accoglimento del ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo,sono elementi che inducono a qualificare il rimedio di nuova introduzione,previsto dall'art. 628-bis cod. proc. pen., in termini di mezzo di impugnazionestraordinario (Sez. 3 n. 27003 del 18/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 3648del 10/12/2025, dep. 2026, Varvara, Rv. 289112 - 01).Nello specifico, l'art. 628-bis, comma 1, cod. proc. pen. ha previsto che: «ilcondannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere allaCorte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale dicondanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura delprocedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminaregli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europeadei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di unaviolazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali allaConvenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva,oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 37 dellaConvenzione, a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da partedello Stato».Quanto al possibile epilogo del procedimento instaurato dinanzi alla Corte dicassazione, il comma 5 dell’art. 628-bis cod. proc. pen. stabilisce, poi, che:«Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiestaquando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, haavuto un'incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condannapronunciati nei confronti del richiedente.

Se non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume iprovvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dallaviolazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decretopenale di condanna.

Altrimenti, trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione odispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva almomento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parteconservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi».Orbene, secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa, l'indicazionecontenuta nel criterio di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. o), «... va nelsenso di superare l'assetto binario - da un lato, revisione europea e, dall'altro,incidente di esecuzione - fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenzadelle Sezioni Unite, a favore dell’unico rimedio di nuovo conio, che affidi semprealla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vagliopreliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo.

L'istituto deve dareesecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza edi riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna allarestitutio in integrum, conservando però un ragionevole margine diapprezzamento a tutela del giudicato nazionale.

Per questo, trattandosi dirimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto allaordinaria revisione».Tanto premesso, va reputata ammissibile la richiesta di correzione ex art.625-bis cod. proc. pen. della decisione sulla richiesta avanzata ai sensi dell’art.628-bis cod. proc. pen. in quanto relativa a decisione che statuisce a seguitodell’attivazione di un mezzo di impugnazione straordinario (in relazione allarichiesta di revisione, Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata,Rv. 269788 - 01 si è espressa nel senso che il ricorso straordinario di cui all'art.625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per lacorrezione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte dicassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione dellaCorte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettatola richiesta di revisione dello stesso condannato, precisando in motivazione chela nozione di "condannato", di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche ilsoggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto ilrigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuiscono alla"stabilizzazione" del giudicato).2.

Ciò posto in via generale, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenzadi questa Corte di legittimità, l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede due istitutidistinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzodi rettifica del testo grafico; l'altro (il ricorso per correzione di errori di fatto)costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come erroredi fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, soltanto quelloavente ad oggetto l'erronea supposizione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di unfatto decisivo ai fini del decidere (Sez.

U, n. 115103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221282).Come affermato da questa Corte, nella sua espressione più autorevole, intema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia,comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio, come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.citato, che non è finalizzato a riesaminare valutazioni (cfr. Sez.

U, n. 18651 del26/03/2015, Rv. 263686; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv.273193; conf. n. 47316 del 2017 Rv. 271145; Sez. 5, n. 7489 del 28/11/2013,Rv. 259531).3.

Tanto premesso, si rileva che il motivo di ricorso, pur nelle complessiveargomentazioni svolte, anche con la memoria del 31 marzo 2026 da ultimodepositata, è inammissibile.3.1.

Va, in primo luogo, richiamato il contenuto della decisione della CorteEDU emessa il 17 ottobre 2024, la quale ha richiamato giurisprudenzaconsolidata di Strasburgo per affermare l'esistenza, nei confronti del condannato,della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU subita dal richiedente, riconosciuta dalloStato italiano, perché era stato negato a [OSCURATO:PERSONA] il diritto a vedersi inoltrata lacorrispondenza del suo difensore relativa ad atti giudiziari che lo riguardavano.In secondo luogo, si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte (intal senso, Sez. 3, n. 27003 del 18/06/2025, Rv. 288388 – 01; Sez. 5, n. 47183del 2/10/2023, Rv. 285398 – 03) secondo la quale, in tema di rimedi perl'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo,l'accoglimento della richiesta postula, ex art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen.,l'effettiva incidenza della violazione convenzionale, per natura e gravità, sulprovvedimento pronunciato a carico del richiedente, presupposto ravvisabile sianel caso in cui l'esito del processo, in assenza della dedotta violazione, sarebbestato opposto, sia in quello in cui, in sua assenza, l'epilogo decisorio sarebbestato potenzialmente diverso e più favorevole all'imputato.3.2.

Orbene, il Collegio rileva che il ricorrente si lamenta, da un lato, delfatto che la pronuncia oggetto di ricorso straordinario non ha ritenuto plausibileche l’imputato, in un così ampio lasso di tempo, fino alla consegna delladocumentazione proveniente dal difensore trattenuta indebitamente, econsegnata nel 2017, dopo la celebrazione dell’udienza preliminare, non abbiaavuto modo, comunque, di approntare la propria difesa con riguardo al mancatoaccesso al rito alternativo, a coltivare l’istanza di riesame e, comunque, aindicare, nel dibattimento, testi a discarico.

Dall’altro, si contesta che,comunque, non si sia pervenuti, all’esito del giudizio instaurato ex art. 628-biscod. proc. pen. e per effetto della ritenuta insussistenza dei presupposti perintervenire sul provvedimento pronunciato a carico del richiedente, alla riduzionedella pena irrogata all’imputato in quella di trenta anni di reclusione.Tanto incorrendo, come sostenuto nel ricorso straordinario all’esame diquesto Collegio, nell’errore di non considerare mai proposta in precedenza larichiesta, per effetto della definizione del procedimento con il rito abbreviato, diriduzione della pena perpetua in quella di anni trenta di reclusione, nonché inquello di aver reputato mai inoltrata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], richiesta degli attiprocessuali, mentre risultano svolti numerosi solleciti, come da documentazioneallegata anche alla richiesta formulata ex art. 628-bis cod. proc. pen. attestantiplurime richieste indirizzate in tal senso al Pubblico ministero e al Giudice per leindagini preliminari.Sul primo punto devoluto, deve riscontrarsi che la sentenza della sezioneQuinta penale di questa Corte, oggetto di ricorso straordinario, ha rimarcato chel’accertata violazione da parte della Corte EDU, riguardava il diritto alla vitaprivata e a un ricorso effettivo (artt. 8 e 13 CEDU), non anche il diritto a unprocesso equo e del diritto di difesa, ex art. 6 CEDU, richiamando la sentenza exart. 37 CEDU che costituisce presupposto dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen.

Inoltre, si è sottolineato che questapronuncia ha rilevato che lo Stato italiano ha dato luogo alla dichiarazioneunilaterale di riconoscimento dell’accertata violazione degli artt. 8 e 13, nelprocedimento avviato a Strasburgo dall’istante.Orbene, si osserva che la pronuncia della sezione Quinta penale pone alcentro della decisione la dirimente valutazione secondo la quale, comunque, pursenza la documentazione contenuta nel plico che non era stato consegnato peroltre un anno all’indagato/imputato, risultava che attraverso colloqui diretti con ildifensore, il detenuto poteva aver ricevuto notizie sul procedimento a suo caricoe che, comunque, avrebbe potuto ottenere la consegna degli atti processualirelativi alla fase cautelare in forma diretta.

Si sottolinea, inoltre, che vi era stataregolare notifica di plurimi atti, come l’avviso di conclusione delle indaginipreliminari e, comunque, di quelli che avevano consentito la proposizionedell’originaria richiesta di riesame poi oggetto di rinuncia.

In definitiva, non èstato reputato adeguatamente illustrato come la mancata consegna del plicocontenente atti relativi alla fase cautelare, abbia potuto influire sul dirittodell’indagato/imputato all’informazione circa gli atti del procedimento a suocarico e come detta mancata consegna abbia potuto porsi in relazionestrumentale rispetto al diritto a una tempestiva difesa e alla mancata richiesta diaccedere al rito abbreviato.

Viene, peraltro, indicata come aspecifica la dedottaimpossibilità di indicare testimoni a difesa, per il dibattimento, tenuto conto chedi questi a discarico nulla avrebbe specificato il richiedente al fine di valutarne ladiretta incidenza rispetto alle ricadute della prova dichiarativa solo prospettatasulla decisione adottata in sede di cognizione.La sentenza oggetto di ricorso straordinario, in sostanza, con unragionamento valutativo, di puro merito, non ha ravvisato alcun rapportofunzionale tra il diritto la cui violazione è stata accertata dalla CEDU e il diritto dicui si invoca la violazione, escludendo dirette e concrete ricadute sul diritto didifesa del ricorrente, tali da incidere sul provvedimento pronunciato e da farritenere che, se quelle violazioni non ci fossero state, l'esito del procedimentosarebbe stato diverso per l’imputato.

Il diritto che è stato accertato come leso insede europea è quello alla vita privata, declinato nelle forme della tutela deldiritto dell'imputato detenuto a ricevere corrispondenza dal proprio difensore edella violazione del suo diritto a ricevere rimedio effettivo rispetto all’illegittimotrattenimento della corrispondenza (come rimarcato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella memoriaex art. 611 cod. proc. pen. fatta pervenire a questa Corte); entrambi non sonostati reputati direttamente incidenti, nel caso al vaglio, rispetto alla lamentataviolazione del diritto ad una tempestiva difesa e all’informazione circa ilcontenuto degli atti processuali spettanti all’indagato/imputato, tanto da inibirnel’accesso al rito speciale.Quindi, con un ragionamento di tipo squisitamente valutativo, è statoescluso ogni nesso strumentale tra l’acclarata violazione in sede europea el'epilogo del procedimento di cognizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], punto delladeliberazione che, strutturalmente, non può essere oggetto di ammissibilericorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto strumento chepresuppone, invece, che nel decidere la Corte di legittimità sia incorsa in unmero errore di fatto di tipo percettivo.3.3.

Infine, si deve rilevare che gli errori denunciati non appaiono decisivi.La documentazione allegata al ricorso attesta l’effettiva, reiterata richiesta dicopia degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] e i plurimi solleciti rivolti all’Autoritàgiudiziaria davanti alla quale, di volta in volta, si è dipanato il procedimento dicognizione.

Tale documentazione, in uno al tardato inoltro del plico contenentegli atti relativi alla fase cautelare, per la [OSCURATO:PERSONA], prova l’asserita impossibilità,all'udienza preliminare del 21 dicembre 2016, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di formularerichiesta di ammissione al rito abbreviato.Tuttavia, pur a fronte di tale minuziosa e puntuale ricostruzione circa lerichieste e solleciti avanzati alle diverse Autorità dinanzi alle quali ilprocedimento pendeva (v. all. da 16 a 19), il ricorso non scalfisce la ratio cherappresenta il cuore della decisione adottata dalla sezione Quinta penale diquesta Corte, ossia l’ininfluenza dell’accertata violazione in sede europea degliartt. 8 e 13 CEDU sul compiuto e pieno esercizio del diritto di difesa nel processocautelare e, poi, di cognizione definito con sentenza di condanna dalla Corte diassise di Messina nel 2019.Infatti, gli atti non consegnati, come peraltro si osserva nella sentenzaoggetto di ricorso straordinario, con statuizione valutativa e di puro merito,riguardavano la (diversa) fase cautelare rispetto a quella di cognizione che sisarebbe instaurata dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare e risultavano,comunque, essere stati consegnati nel 2017, cioè prima della conclusione delgiudizio di cognizione che, in primo grado, è stato definito con sentenza dicondanna soltanto nell’anno 2019.

Tanto, peraltro, segnalando che, senz’altro,esistevano altre forme non precluse di comunicazione tra imputato e difensoremediante colloqui personali in regime detentivo attraverso i quali far pervenire ladocumentazione contenuta nel plico non consegnato che, si ribadisce, contenevaCon tale conclusione, peraltro, la sentenza oggetto di ricorso straordinario,con un giudizio ancora una volta di tipo valutativo e, dunque, non rivedibile nellapresente sede, si è allineata a quanto già affermato nella sentenza resa in sededi legittimità, nel giudizio di cognizione che, rispetto all’eccezione formulata dalledifese, aveva già esposto che (v.

Sez. 1, n. 39090 del 15 marzo 2022, p. 72) chenessun vizio del procedimento di cognizione poteva essere derivato dallaritardata consegna del plico inviato a [OSCURATO:PERSONA] e contenente atti processuali.

Ciòin ragione del fatto che esisteva una modalità alternativa di consegna degli atti,tramite colloquio diretto, che poteva essere attivata e sulla cui impossibilità direalizzazione non risultava introdotta alcuna allegazione.3.4.

Infine, quanto all’ulteriore errore di fatto prospettato, si deveriscontrare che, dall’esame della sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 39090 del15 marzo 2022 (v. § 4.4.4.), non risulta sia stata riportata la richiesta diriduzione della pena dell’ergastolo in quella di trenta anni di reclusione che lapronuncia oggetto di ricorso straordinario indica (v. p. 21 della sentenza oggettodi ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.) come nuova, sotto il profilo dellarimodulazione della pena per effetto del rito abbreviato.In particolare, nella sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 39090 – 2022,viene indicato quale motivo di ricorso quello che attiene all’eccezione di nullitàdovuta all’impossibilità di organizzare la difesa per indisponibilità delladocumentazione (v. p. 19 e ss. della sentenza citata, § 4.4.4.) e, dalla sintesi deimotivi di ricorso, non risulta l’espressa richiesta di riduzione della penadell’ergastolo, per il rito abbreviato, in quella di anni trenta di reclusione.Gli atti allegati dal ricorrente invero (v. all. al ricorso straordinario n. 22,relativo ai due ricorsi proposti alla sezione Prima penale di questa Corte nelgiudizio di cognizione) evidenziano che, con i ricorsi, erano stati devoluti plurimimotivi.Con il ricorso del 4 settembre 2021, a firma dell’Avv.

F. [OSCURATO:PERSONA], alsecondo motivo, veniva eccepita la violazione degli artt. 178 cod. proc. pen. e111 Cost., nonché 6 CEDU in relazione alla direttiva 2010/64/UE, per mancatadeclaratoria di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, deldecreto che dispone il giudizio e degli atti successivi, ivi compresa la sentenza diprimo grado, per mancata conoscenza degli atti del procedimento e deglielementi di accusa a carico dell'imputato, anche in funzione di rilevare lamancata possibilità di accedere al rito abbreviato (v. p. 29 e ss. del ricorso).

Ciòperché gli atti processuali inviati dal difensore, in esito all'applicazione dellamisura cautelare, non erano stati consegnati al detenuto e indebitamentetrattenuti dall’Amministrazione penitenziaria, sul presupposto della mancataannotazione sulla busta del numero del procedimento a cui si riferivano,circostanza di cui il condannato aveva appreso solo in data 26 febbraio 2016,senza l'esplicita indicazione dei motivi del trattenimento della documentazione,con rinuncia all'istanza di riesame nel frattempo interposta.Si tratta di eccezione che, secondo il motivo di ricorso (v. p. 30), era giàstata svolta l'udienza preliminare in quanto si deduceva la mancata conoscenzadegli atti processuali e della partecipazione consapevole dell'imputato alprocedimento, con violazione, tra l’altro, della previsione dell’art. 6 CEDU, anchein funzione di rilevare la mancata possibilità di accesso al rito abbreviato, nonchériproposta in sede di questioni preliminari.Solo in via subordinata, a p. 32 e ss. del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],si chiede, in caso di rigetto del ricorso in punto di responsabilità, la riduzione dipena applicando la diminuente per il giudizio abbreviato.Anche con il ricorso del 4 ottobre 2021, a firma dell’Avv.

T. [OSCURATO:PERSONA],risultano devoluti plurimi motivi, tra i quali (v. motivo n. 4 a p. 41 e ss.) quellodell’eccepita nullità per violazione degli artt. 178 cod. proc. pen. e 111 Cost.,nonché 6 CEDU in relazione alla direttiva 2010/64/UE, per mancato declaratoriadi nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto chedispone il giudizio degli atti successivi, di contenuto sovrapponibile al motivosvolto dal codifensore.

Tanto, specificando che gli atti erano, in definitiva, giuntiall'imputato soltanto dopo i reclami proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel 2017,quando finalmente venivano recapitati ma dopo lo svolgimento dell'udienzapreliminare, nonché a distanza di un anno e quattro mesi dall'invio dell'incarto daparte del difensore e dopo la scadenza del termine per la presentazione dellalista dei testimoni, così violando il diritto dell'imputato alla conoscenza degli attiprocessuali e alla partecipazione consapevole al processo a suo carico.

Sisegnalava, in particolare, che la scelta di accedere al rito abbreviato rientra traquelle personalissime dell'imputato tanto che anche nell'ipotesi di cui all'art. 438,comma 3, del codice di rito il difensore e procuratore speciale è qualificato soloai fini dell'espressione della volontà dell'imputato e non come titolare di unautonomo potere in questa direzione.

L'imputato, proprio per la mancataconoscenza degli atti a seguito di illegittimo trattenimento, quanto all’istanza diriesame aveva prima chiesto ed ottenuto rinvio e, successivamente, era statocostretto a rinunciare al riesame.In tale motivo di ricorso non viene ribadita la richiesta di riduzione dellapena irrogata in quella di anni trenta di reclusione concludendosi il motivo diimpugnazione con la richiesta di declaratoria di nullità dell'avviso di fissazionedell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio e delle sentenze diprimo e di secondo grado.La questione, quindi, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio anche sein via del tutto subordinata, pare al Collegio essere stata coltivata nel giudizio dilegittimità che ha concluso il procedimento di cognizione.

Tuttavia, non illustra ilricorso straordinario in che modo possa reputarsi superata la natura valutativadella decisione di questa Corte, sezione Quinta penale, nella parte in cui ha,comunque, escluso che, medio tempore, vi sarebbero stati plurimi momentiprocessuali e altri mezzi per esercitare compiutamente il diritto di informarel’indagato/imputato del contenuto degli atti, a suo tempo, speditigli dal difensoree indebitamente trattenuti (n.d.r.: come, ad esempio, esaminando quelli posti afondamento dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.).Neppure, infine, risulta specificamente illustrato, nella presente sede, ilcontenuto degli atti inseriti nel plico non tempestivamente consegnato che laDifesa indica come allegati alla richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., con laspecificazione delle ragioni, in fatto e in diritto, per le quali questi atti,diversamente da quelli a disposizione delle parti e che, comunque, sarebberopotuti giungere al detenuto con altri mezzi, avrebbero inciso in modo tale dacondurre, senz’altro, a diverso esito nel giudizio di cognizione o alla sceltadell’allora imputato per il rito premiale.3.

Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili relativi alla determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO il 10/10/1960per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza del 15/05/2025della sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione n. 30182 – 25visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso straordinario;udita la relazione svolta dal Consigliere, B. [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore, Avv. T. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso anche richiamando la memoria fatta pervenire conp.e.c. del 31 marzo 2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, emessa da questa Cortesezione Quinta penale, n. 30182 – 25 del 15 maggio 2025, nei confronti diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata la richiesta di eliminazione degli effettipregiudizievoli di decisione adottata in violazione della Convenzione per lasalvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolliaddizionali, ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza dicondanna all’ergastolo emessa nei suoi confronti dalla Corte di assise di appellodi Messina, in data 21 maggio 2021, per il reato di omicidio aggravato.1.1. Il richiedente aveva rappresentato di aver ottenuto dalla CEDU, in data14 novembre 2024, una decisione di riconoscimento unilaterale da parte delloStato italiano della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, con cancellazione dal ruolodel ricorso proposto alla Corte di Strasburgo.[OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario di un provvedimento di trattenimento dellacorrispondenza da parte della Direzione della Casa circondariale di Parma, ove sitrovava detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e, successivamente, daparte del Magistrato di sorveglianza competente, in data 20 aprile 2016.Si trattava di un plico contenente atti relativi alla fase cautelare delprocedimento a suo carico che, secondo il ricorrente, gli erano stati recapitaticirca un anno dopo (in data 15 giugno 2017), comunque, successivamenteall’impugnazione del provvedimento che aveva disposto il trattenimento aseguito della decisione del Tribunale di sorveglianza di Bologna e di quello diMessina.Secondo il richiedente, le violazioni compiute, riscontrate dalla CEDU,relative al diritto del detenuto di ricevere i plichi provenienti dal suo difensore —trattenuti, invece, che oggetto di semplice censura — avevano avuto incidenzasul procedimento di cognizione e sulla sentenza di condanna emessa nei suoiconfronti perché avevano violato il diritto di difesa e la possibilità dell’imputato,di accedere in modo consapevole al rito abbreviato. Il riesame richiesto,mancando gli atti del procedimento, era stato oggetto di rinuncia e ancheall’udienza preliminare, dove era stato prospettato questo deficit di conoscenzadegli atti processuali (v. verbale del 21 dicembre 2016 all’esito dell’udienza erastato disposto il rinvio a giudizio), le richieste erano rimaste inevase e la copiadegli atti era stata consegnata solo in sede di istruttoria dibattimentale, peraltro,in un momento in cui questa era già avviata.Il richiedente, quindi, aveva segnalato di non aver potuto decidere seoptare o meno per il rito abbreviato, di non aver potuto indicare testimoni aprova contraria, di non aver potuto azionare un rimedio specifico contro lalesione del proprio diritto alla conoscenza degli atti processuali, stantel'indisponibilità di un rimedio ad hoc, avverso le ingiuste decisioni ditrattenimento della corrispondenza diretta ai detenuti.Sicché, veniva richiesta, ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen., la revocadelle sentenze di condanna e la restituzione degli atti al Giudice dell'udienzapreliminare oppure l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato,sostituendo l'ergastolo con la pena di trent'anni di reclusione.1.2. La Corte di cassazione adita ha rigettato la richiesta con la pronunciaoggetto di ricorso straordinario.2. Avverso la pronuncia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-biscod. proc. pen. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale,denunciando l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, con la sentenzadella sezione Quinta penale, con particolare riferimento alla mancata concessionedella diminuente per il giudizio abbreviato.2.1. Il ricorrente deduce che la motivazione è erronea, a causa di un erroredi fatto, in ordine alla novità della richiesta di rito abbreviato indicata comeproposta per la prima volta con la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 628-biscod. proc. pen.Già nel 2017, infatti, in sede di ricorso alla Corte europea dei dirittidell'uomo, era stata lamentata la lesione del diritto del ricorrente di accedere alrito abbreviato. Inoltre, come emerge dalla sentenza della Corte di assise diappello di Messina allegata alla richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., vi era laprova che [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito, in sede di udienza preliminare, tale questionepoi coltivata nei diversi gradi di giudizio. Si tratta di deduzione, peraltro,devoluta anche alla Corte di cassazione, sezione Prima penale, che ha definito insede di legittimità il giudizio di cognizione concluso con la condanna alla penadell’ergastolo.Sicché, del tutto erronea si appalesa l'affermazione circa la novità dellarichiesta della diminuente per il rito speciale e si deduce che questa è frutto diuna mera svista in cui sarebbe incorsa la sezione Quinta penale, come puòevincersi dalla lettura della sentenza della Sez. 1, n. 39090 del 2022 che hadefinito il giudizio di cognizione dove viene dato atto, anzi, della proposizionedella questione sin dall'udienza preliminare e fino al giudizio di legittimità che hadefinito il processo di cognizione.2.2. Sotto altro profilo, si deduce l'errore di fatto emergentedall'affermazione contenuta nella sentenza circa la mancata richiesta, da partedel difensore, al Giudice o al Pubblico ministero di inoltro degli atti processuali.Sul punto, tra gli atti allegati, prodotti in sede di richiesta ex art. 628-bis delcodice di rito, il ricorrente segnala numerosi solleciti rivolti sia al Giudice per leindagini preliminari sia al Pubblico ministero, documenti allegati anche al ricorsostraordinario non valutati per errore di fatto.In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che [OSCURATO:PERSONA] si è attivato in tutti i modi perricevere la documentazione necessaria e l’inerzia dell’Autorità giudiziaria è l'unicaspiegazione alle perplessità (espresse a pagina 18 della sentenza) sulla nonplausibilità della mancata conoscenza degli atti processuali per un così lungoperiodo di tempo.Lo Stato italiano, infatti, ha riconosciuto, oltre alla violazione dell'art. 8CEDU, anche quella di cui all'art. 13 CEDU, in ordine all'assenza di un effettivorimedio.In definitiva, [OSCURATO:PERSONA] ha conosciuto le ragioni della mancata consegna degliignoti. Sicché, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa ilmancato attivarsi per l'ottenimento dell'incarto processuale, in uno alla mancatadeduzione della richiesta di diminuente per il rito abbreviato, sarebbe frutto diun'erronea verifica degli atti processuali da parte della Corte di legittimità che hacondotto a una decisione fondata su errore di fatto, dunque, diversa rispetto aquella che sarebbe stata assunta ove i giudici di legittimità si “fossero accorti”del contenuto degli atti allegati alla richiesta avanzata ai sensi dell’art. 628-biscod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in cameradi consiglio partecipata e ha fatto pervenire memoria con la quale, ulteriormenteargomentando le ragioni del ricorso, nonché producendo documentazione, haconcluso chiedendone l’accoglimento.Le parti all’odierna udienza, a seguito di trattazione orale, hanno conclusonel senso indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso straordinario proposto è inammissibile per le ragioni di seguitoillustrate.Quanto all’astratta ammissibilità del rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc.pen. avverso il rigetto della richiesta proposta ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc.pen. di eliminazione degli effetti pregiudizievoli di decisioni adottate in violazionedella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali o dei Protocolli addizionali, va chiarita la natura del rimedioprevisto dall’art. 628-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA], dapprima, con il disegno di legge 5-23 del 23 marzo 2018,non approvato e, poi, con la legge n. 134 del 2021, il cui art. 1, comma 13, lett.o), ha delegato il Governo a «introdurre un mezzo di impugnazione straordinariodavanti alla Corte di cassazione al fine: a) di dare esecuzione alla sentenzadefinitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto cheabbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; b) di attribuire allaCorte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinarel'eventuale procedimento successivo; c) di coordinare il rimedio di cui allapresente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando, perquest'ultimo, una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente diesecuzione di cui all'art. 670 cod. proc. pen.».In attuazione della delega, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito il Titolo IIIbis nel Libro IX del codice di procedura penale, dedicato ai «Rimedi perl'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo».Tale titolo consta del solo art. 628-bis, che reca la rubrica «Richiesta perl'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazionedella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali o dei Protocolli addizionali».Orbene, la denominazione, la collocazione sistematica e la circostanza chel'istituto riguarda sentenze o decreti penali irrevocabili, in seguitoall'accoglimento del ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo,sono elementi che inducono a qualificare il rimedio di nuova introduzione,previsto dall'art. 628-bis cod. proc. pen., in termini di mezzo di impugnazionestraordinario (Sez. 3 n. 27003 del 18/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 3648del 10/12/2025, dep. 2026, Varvara, Rv. 289112 - 01).Nello specifico, l'art. 628-bis, comma 1, cod. proc. pen. ha previsto che: «ilcondannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere allaCorte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale dicondanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura delprocedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminaregli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europeadei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di unaviolazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali allaConvenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva,oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 37 dellaConvenzione, a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da partedello Stato».Quanto al possibile epilogo del procedimento instaurato dinanzi alla Corte dicassazione, il comma 5 dell’art. 628-bis cod. proc. pen. stabilisce, poi, che:«Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiestaquando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, haavuto un'incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condannapronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume iprovvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dallaviolazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decretopenale di condanna. Altrimenti, trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione odispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva almomento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parteconservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi».Orbene, secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa, l'indicazionecontenuta nel criterio di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. o), «... va nelsenso di superare l'assetto binario - da un lato, revisione europea e, dall'altro,incidente di esecuzione - fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenzadelle Sezioni Unite, a favore dell’unico rimedio di nuovo conio, che affidi semprealla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vagliopreliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo. L'istituto deve dareesecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza edi riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna allarestitutio in integrum, conservando però un ragionevole margine diapprezzamento a tutela del giudicato nazionale. Per questo, trattandosi dirimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto allaordinaria revisione».Tanto premesso, va reputata ammissibile la richiesta di correzione ex art.625-bis cod. proc. pen. della decisione sulla richiesta avanzata ai sensi dell’art.628-bis cod. proc. pen. in quanto relativa a decisione che statuisce a seguitodell’attivazione di un mezzo di impugnazione straordinario (in relazione allarichiesta di revisione, Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata,Rv. 269788 - 01 si è espressa nel senso che il ricorso straordinario di cui all'art.625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per lacorrezione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte dicassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione dellaCorte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettatola richiesta di revisione dello stesso condannato, precisando in motivazione chela nozione di "condannato", di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche ilsoggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto ilrigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuiscono alla"stabilizzazione" del giudicato).2. Ciò posto in via generale, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenzadi questa Corte di legittimità, l'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede due istitutidistinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzodi rettifica del testo grafico; l'altro (il ricorso per correzione di errori di fatto)costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come erroredi fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, soltanto quelloavente ad oggetto l'erronea supposizione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di unfatto decisivo ai fini del decidere (Sez. U, n. 115103 del 27/03/2002, Basile, Rv.221282).Come affermato da questa Corte, nella sua espressione più autorevole, intema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia,comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio, come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.citato, che non è finalizzato a riesaminare valutazioni (cfr. Sez. U, n. 18651 del26/03/2015, Rv. 263686; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv.273193; conf. n. 47316 del 2017 Rv. 271145; Sez. 5, n. 7489 del 28/11/2013,Rv. 259531).3. Tanto premesso, si rileva che il motivo di ricorso, pur nelle complessiveargomentazioni svolte, anche con la memoria del 31 marzo 2026 da ultimodepositata, è inammissibile.3.1. Va, in primo luogo, richiamato il contenuto della decisione della CorteEDU emessa il 17 ottobre 2024, la quale ha richiamato giurisprudenzaconsolidata di Strasburgo per affermare l'esistenza, nei confronti del condannato,della violazione degli artt. 8 e 13 CEDU subita dal richiedente, riconosciuta dalloStato italiano, perché era stato negato a [OSCURATO:PERSONA] il diritto a vedersi inoltrata lacorrispondenza del suo difensore relativa ad atti giudiziari che lo riguardavano.In secondo luogo, si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte (intal senso, Sez. 3, n. 27003 del 18/06/2025, Rv. 288388 – 01; Sez. 5, n. 47183del 2/10/2023, Rv. 285398 – 03) secondo la quale, in tema di rimedi perl'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo,l'accoglimento della richiesta postula, ex art. 628-bis, comma 5, cod. proc. pen.,l'effettiva incidenza della violazione convenzionale, per natura e gravità, sulprovvedimento pronunciato a carico del richiedente, presupposto ravvisabile sianel caso in cui l'esito del processo, in assenza della dedotta violazione, sarebbestato opposto, sia in quello in cui, in sua assenza, l'epilogo decisorio sarebbestato potenzialmente diverso e più favorevole all'imputato.3.2. Orbene, il Collegio rileva che il ricorrente si lamenta, da un lato, delfatto che la pronuncia oggetto di ricorso straordinario non ha ritenuto plausibileche l’imputato, in un così ampio lasso di tempo, fino alla consegna delladocumentazione proveniente dal difensore trattenuta indebitamente, econsegnata nel 2017, dopo la celebrazione dell’udienza preliminare, non abbiaavuto modo, comunque, di approntare la propria difesa con riguardo al mancatoaccesso al rito alternativo, a coltivare l’istanza di riesame e, comunque, aindicare, nel dibattimento, testi a discarico. Dall’altro, si contesta che,comunque, non si sia pervenuti, all’esito del giudizio instaurato ex art. 628-biscod. proc. pen. e per effetto della ritenuta insussistenza dei presupposti perintervenire sul provvedimento pronunciato a carico del richiedente, alla riduzionedella pena irrogata all’imputato in quella di trenta anni di reclusione.Tanto incorrendo, come sostenuto nel ricorso straordinario all’esame diquesto Collegio, nell’errore di non considerare mai proposta in precedenza larichiesta, per effetto della definizione del procedimento con il rito abbreviato, diriduzione della pena perpetua in quella di anni trenta di reclusione, nonché inquello di aver reputato mai inoltrata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], richiesta degli attiprocessuali, mentre risultano svolti numerosi solleciti, come da documentazioneallegata anche alla richiesta formulata ex art. 628-bis cod. proc. pen. attestantiplurime richieste indirizzate in tal senso al Pubblico ministero e al Giudice per leindagini preliminari.Sul primo punto devoluto, deve riscontrarsi che la sentenza della sezioneQuinta penale di questa Corte, oggetto di ricorso straordinario, ha rimarcato chel’accertata violazione da parte della Corte EDU, riguardava il diritto alla vitaprivata e a un ricorso effettivo (artt. 8 e 13 CEDU), non anche il diritto a unprocesso equo e del diritto di difesa, ex art. 6 CEDU, richiamando la sentenza exart. 37 CEDU che costituisce presupposto dell’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen. Inoltre, si è sottolineato che questapronuncia ha rilevato che lo Stato italiano ha dato luogo alla dichiarazioneunilaterale di riconoscimento dell’accertata violazione degli artt. 8 e 13, nelprocedimento avviato a Strasburgo dall’istante.Orbene, si osserva che la pronuncia della sezione Quinta penale pone alcentro della decisione la dirimente valutazione secondo la quale, comunque, pursenza la documentazione contenuta nel plico che non era stato consegnato peroltre un anno all’indagato/imputato, risultava che attraverso colloqui diretti con ildifensore, il detenuto poteva aver ricevuto notizie sul procedimento a suo caricoe che, comunque, avrebbe potuto ottenere la consegna degli atti processualirelativi alla fase cautelare in forma diretta. Si sottolinea, inoltre, che vi era stataregolare notifica di plurimi atti, come l’avviso di conclusione delle indaginipreliminari e, comunque, di quelli che avevano consentito la proposizionedell’originaria richiesta di riesame poi oggetto di rinuncia. In definitiva, non èstato reputato adeguatamente illustrato come la mancata consegna del plicocontenente atti relativi alla fase cautelare, abbia potuto influire sul dirittodell’indagato/imputato all’informazione circa gli atti del procedimento a suocarico e come detta mancata consegna abbia potuto porsi in relazionestrumentale rispetto al diritto a una tempestiva difesa e alla mancata richiesta diaccedere al rito abbreviato. Viene, peraltro, indicata come aspecifica la dedottaimpossibilità di indicare testimoni a difesa, per il dibattimento, tenuto conto chedi questi a discarico nulla avrebbe specificato il richiedente al fine di valutarne ladiretta incidenza rispetto alle ricadute della prova dichiarativa solo prospettatasulla decisione adottata in sede di cognizione.La sentenza oggetto di ricorso straordinario, in sostanza, con unragionamento valutativo, di puro merito, non ha ravvisato alcun rapportofunzionale tra il diritto la cui violazione è stata accertata dalla CEDU e il diritto dicui si invoca la violazione, escludendo dirette e concrete ricadute sul diritto didifesa del ricorrente, tali da incidere sul provvedimento pronunciato e da farritenere che, se quelle violazioni non ci fossero state, l'esito del procedimentosarebbe stato diverso per l’imputato. Il diritto che è stato accertato come leso insede europea è quello alla vita privata, declinato nelle forme della tutela deldiritto dell'imputato detenuto a ricevere corrispondenza dal proprio difensore edella violazione del suo diritto a ricevere rimedio effettivo rispetto all’illegittimotrattenimento della corrispondenza (come rimarcato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella memoriaex art. 611 cod. proc. pen. fatta pervenire a questa Corte); entrambi non sonostati reputati direttamente incidenti, nel caso al vaglio, rispetto alla lamentataviolazione del diritto ad una tempestiva difesa e all’informazione circa ilcontenuto degli atti processuali spettanti all’indagato/imputato, tanto da inibirnel’accesso al rito speciale.Quindi, con un ragionamento di tipo squisitamente valutativo, è statoescluso ogni nesso strumentale tra l’acclarata violazione in sede europea el'epilogo del procedimento di cognizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], punto delladeliberazione che, strutturalmente, non può essere oggetto di ammissibilericorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto strumento chepresuppone, invece, che nel decidere la Corte di legittimità sia incorsa in unmero errore di fatto di tipo percettivo.3.3. Infine, si deve rilevare che gli errori denunciati non appaiono decisivi.La documentazione allegata al ricorso attesta l’effettiva, reiterata richiesta dicopia degli atti da parte della [OSCURATO:PERSONA] e i plurimi solleciti rivolti all’Autoritàgiudiziaria davanti alla quale, di volta in volta, si è dipanato il procedimento dicognizione. Tale documentazione, in uno al tardato inoltro del plico contenentegli atti relativi alla fase cautelare, per la [OSCURATO:PERSONA], prova l’asserita impossibilità,all'udienza preliminare del 21 dicembre 2016, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di formularerichiesta di ammissione al rito abbreviato.Tuttavia, pur a fronte di tale minuziosa e puntuale ricostruzione circa lerichieste e solleciti avanzati alle diverse Autorità dinanzi alle quali ilprocedimento pendeva (v. all. da 16 a 19), il ricorso non scalfisce la ratio cherappresenta il cuore della decisione adottata dalla sezione Quinta penale diquesta Corte, ossia l’ininfluenza dell’accertata violazione in sede europea degliartt. 8 e 13 CEDU sul compiuto e pieno esercizio del diritto di difesa nel processocautelare e, poi, di cognizione definito con sentenza di condanna dalla Corte diassise di Messina nel 2019.Infatti, gli atti non consegnati, come peraltro si osserva nella sentenzaoggetto di ricorso straordinario, con statuizione valutativa e di puro merito,riguardavano la (diversa) fase cautelare rispetto a quella di cognizione che sisarebbe instaurata dinanzi al Giudice per l’udienza preliminare e risultavano,comunque, essere stati consegnati nel 2017, cioè prima della conclusione delgiudizio di cognizione che, in primo grado, è stato definito con sentenza dicondanna soltanto nell’anno 2019. Tanto, peraltro, segnalando che, senz’altro,esistevano altre forme non precluse di comunicazione tra imputato e difensoremediante colloqui personali in regime detentivo attraverso i quali far pervenire ladocumentazione contenuta nel plico non consegnato che, si ribadisce, contenevaCon tale conclusione, peraltro, la sentenza oggetto di ricorso straordinario,con un giudizio ancora una volta di tipo valutativo e, dunque, non rivedibile nellapresente sede, si è allineata a quanto già affermato nella sentenza resa in sededi legittimità, nel giudizio di cognizione che, rispetto all’eccezione formulata dalledifese, aveva già esposto che (v. Sez. 1, n. 39090 del 15 marzo 2022, p. 72) chenessun vizio del procedimento di cognizione poteva essere derivato dallaritardata consegna del plico inviato a [OSCURATO:PERSONA] e contenente atti processuali. Ciòin ragione del fatto che esisteva una modalità alternativa di consegna degli atti,tramite colloquio diretto, che poteva essere attivata e sulla cui impossibilità direalizzazione non risultava introdotta alcuna allegazione.3.4. Infine, quanto all’ulteriore errore di fatto prospettato, si deveriscontrare che, dall’esame della sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 39090 del15 marzo 2022 (v. § 4.4.4.), non risulta sia stata riportata la richiesta diriduzione della pena dell’ergastolo in quella di trenta anni di reclusione che lapronuncia oggetto di ricorso straordinario indica (v. p. 21 della sentenza oggettodi ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.) come nuova, sotto il profilo dellarimodulazione della pena per effetto del rito abbreviato.In particolare, nella sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 39090 – 2022,viene indicato quale motivo di ricorso quello che attiene all’eccezione di nullitàdovuta all’impossibilità di organizzare la difesa per indisponibilità delladocumentazione (v. p. 19 e ss. della sentenza citata, § 4.4.4.) e, dalla sintesi deimotivi di ricorso, non risulta l’espressa richiesta di riduzione della penadell’ergastolo, per il rito abbreviato, in quella di anni trenta di reclusione.Gli atti allegati dal ricorrente invero (v. all. al ricorso straordinario n. 22,relativo ai due ricorsi proposti alla sezione Prima penale di questa Corte nelgiudizio di cognizione) evidenziano che, con i ricorsi, erano stati devoluti plurimimotivi.Con il ricorso del 4 settembre 2021, a firma dell’Avv. F. [OSCURATO:PERSONA], alsecondo motivo, veniva eccepita la violazione degli artt. 178 cod. proc. pen. e111 Cost., nonché 6 CEDU in relazione alla direttiva 2010/64/UE, per mancatadeclaratoria di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, deldecreto che dispone il giudizio e degli atti successivi, ivi compresa la sentenza diprimo grado, per mancata conoscenza degli atti del procedimento e deglielementi di accusa a carico dell'imputato, anche in funzione di rilevare lamancata possibilità di accedere al rito abbreviato (v. p. 29 e ss. del ricorso). Ciòperché gli atti processuali inviati dal difensore, in esito all'applicazione dellamisura cautelare, non erano stati consegnati al detenuto e indebitamentetrattenuti dall’Amministrazione penitenziaria, sul presupposto della mancataannotazione sulla busta del numero del procedimento a cui si riferivano,circostanza di cui il condannato aveva appreso solo in data 26 febbraio 2016,senza l'esplicita indicazione dei motivi del trattenimento della documentazione,con rinuncia all'istanza di riesame nel frattempo interposta.Si tratta di eccezione che, secondo il motivo di ricorso (v. p. 30), era giàstata svolta l'udienza preliminare in quanto si deduceva la mancata conoscenzadegli atti processuali e della partecipazione consapevole dell'imputato alprocedimento, con violazione, tra l’altro, della previsione dell’art. 6 CEDU, anchein funzione di rilevare la mancata possibilità di accesso al rito abbreviato, nonchériproposta in sede di questioni preliminari.Solo in via subordinata, a p. 32 e ss. del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],si chiede, in caso di rigetto del ricorso in punto di responsabilità, la riduzione dipena applicando la diminuente per il giudizio abbreviato.Anche con il ricorso del 4 ottobre 2021, a firma dell’Avv. T. [OSCURATO:PERSONA],risultano devoluti plurimi motivi, tra i quali (v. motivo n. 4 a p. 41 e ss.) quellodell’eccepita nullità per violazione degli artt. 178 cod. proc. pen. e 111 Cost.,nonché 6 CEDU in relazione alla direttiva 2010/64/UE, per mancato declaratoriadi nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto chedispone il giudizio degli atti successivi, di contenuto sovrapponibile al motivosvolto dal codifensore. Tanto, specificando che gli atti erano, in definitiva, giuntiall'imputato soltanto dopo i reclami proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nel 2017,quando finalmente venivano recapitati ma dopo lo svolgimento dell'udienzapreliminare, nonché a distanza di un anno e quattro mesi dall'invio dell'incarto daparte del difensore e dopo la scadenza del termine per la presentazione dellalista dei testimoni, così violando il diritto dell'imputato alla conoscenza degli attiprocessuali e alla partecipazione consapevole al processo a suo carico. Sisegnalava, in particolare, che la scelta di accedere al rito abbreviato rientra traquelle personalissime dell'imputato tanto che anche nell'ipotesi di cui all'art. 438,comma 3, del codice di rito il difensore e procuratore speciale è qualificato soloai fini dell'espressione della volontà dell'imputato e non come titolare di unautonomo potere in questa direzione. L'imputato, proprio per la mancataconoscenza degli atti a seguito di illegittimo trattenimento, quanto all’istanza diriesame aveva prima chiesto ed ottenuto rinvio e, successivamente, era statocostretto a rinunciare al riesame.In tale motivo di ricorso non viene ribadita la richiesta di riduzione dellapena irrogata in quella di anni trenta di reclusione concludendosi il motivo diimpugnazione con la richiesta di declaratoria di nullità dell'avviso di fissazionedell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio e delle sentenze diprimo e di secondo grado.La questione, quindi, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio anche sein via del tutto subordinata, pare al Collegio essere stata coltivata nel giudizio dilegittimità che ha concluso il procedimento di cognizione. Tuttavia, non illustra ilricorso straordinario in che modo possa reputarsi superata la natura valutativadella decisione di questa Corte, sezione Quinta penale, nella parte in cui ha,comunque, escluso che, medio tempore, vi sarebbero stati plurimi momentiprocessuali e altri mezzi per esercitare compiutamente il diritto di informarel’indagato/imputato del contenuto degli atti, a suo tempo, speditigli dal difensoree indebitamente trattenuti (n.d.r.: come, ad esempio, esaminando quelli posti afondamento dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.).Neppure, infine, risulta specificamente illustrato, nella presente sede, ilcontenuto degli atti inseriti nel plico non tempestivamente consegnato che laDifesa indica come allegati alla richiesta ex art. 628-bis cod. proc. pen., con laspecificazione delle ragioni, in fatto e in diritto, per le quali questi atti,diversamente da quelli a disposizione delle parti e che, comunque, sarebberopotuti giungere al detenuto con altri mezzi, avrebbero inciso in modo tale dacondurre, senz’altro, a diverso esito nel giudizio di cognizione o alla sceltadell’allora imputato per il rito premiale.3. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili relativi alla determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris