CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza, da lui avanzata in qualità di terzo interessato, tesa ad ottenere la restituzione del denaro che è stato confiscato all'esito del processo contro [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto prezzo del delitto di traffico di stupefacenti. 2. Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione, per non essersi il Tribunale misurato con le ragioni dell'istanza che avrebbero dimostrato la titolarità del denaro da parte del ricorrente, rispetto alle quali ha omesso qualsiasi accertamento. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. A prescindere dal fatto che l'interessato, rimasto estraneo al procedimento, avrebbe dovuto semmai proporre opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale, a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Cataldo, Rv. 267478), va rilevato che la doglianza proposta si presenta del tutto generica, risolvendosi nella pura e semplice manifestazione di dissenso dal provvedimento, che invece ha compiutamente evidenziato le ragioni per le quali non è possibile attribuire al Pacini la titolarità del denaro confiscato (inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], eccessiva distanza temporale delle entrate di denaro verosimilmente addotte a sostegno della sua istanza avanzata al Tribunale, e comunque non indicate in ricorso). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,