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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04020/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 28469/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3668/11/2018 depositata il 19 aprile 2018.

Visto l’atto depositato il 7 luglio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata exartt. 6 e 7, c. 2 lett. b), e c. 3 del D.L. 119/2018; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 28469/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3668/11/2018 depositata il 19 aprile 2018. Visto l’atto depositato il 7 luglio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata exartt. 6 e 7, c. 2 lett. b), e c. 3 del D.L. 119/2018; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04020/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris