Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41242/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati ascritti; Considerato che mediante i due motivi di ricorso viene contestata tale statuizione in luogo di una pronuncia assolutoria poiché vi sarebbero contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e carenze motivazionali nella pronuncia impugnata; Rilevato che, con successiva memoria, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ricordato che, secondo un principio costante nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati ascritti; Considerato che mediante i due motivi di ricorso viene contestata tale statuizione in luogo di una pronuncia assolutoria poiché vi sarebbero contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e carenze motivazionali nella pronuncia impugnata; Rilevato che, con successiva memoria, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ricordato che, secondo un principio costante nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv. 283131 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 41242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris