CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Verbania che lo ha condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 46 e 76 d.P.R. 445/2000 e 48:3 cod. pen; Letta la memoria trasmessa per l'odierna udienza; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità, articola doglianze del tutto generiche e versate in fatto; Considerato che il secondo motivo, con il quale si prospetta il medesimo vizio in riferimento all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di analoga doglianza proposta in sede di gravame, adeguatamente disattesa dal giudice di merito tanto in riferimento al giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen., quanto in relazione alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione della pluralità di condotte e della personalità dell'imputato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],sfele