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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 10589/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10589/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3696/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37659/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d appello di Bresciadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * ** il ricorso di * *rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione degli artt521 e 522 e del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza nonché vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa è in partemanifestamente infondato ed in parte non consentito in quanto reiterativo di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corteterritorialerilevato che la Corte territoriale con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici haritenuta insussistente l eccepita violazione dell art 521 cod proc pen chiarendo come ledifformità indicate dalla difesa in ordine alle modalità della condotta ed alla data dicommissione del reato siano frutto di meri errori materiali e rimarcando che la collocazionetemporale e l esatta individuazione delle condotte minatorie attuate dal ricorrente eranocomunque desumibili dall analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede diquerela e quindi a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizionedel giudizio di abbreviato svoltosi innanzi al giudice dell udienza preliminare del Tribunale diBresciarilevato in proposito che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza puòritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l accusa e la statuizionedel giudice nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali tanto dadeterminare una incertezza sull oggetto della imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specieNe consegue che anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazionedell imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza non sussiste alcuna violazione delprincipio dell art 521 cod proc pen allorquando come nel caso in esame i punti rilevantidella imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulterioresviluppo in giudizio risultando chiaro come indirizzare l esercizio in concreto del diritto didifesa vedi Sez 6 n 50151 del 26/11/2019 * Rv 277727 – 01rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutatadai giudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all accusa daparte della madre del ricorrente vedi pagina 5 della sentenza impugnata L impostazionedella motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ledichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a basedell affermazione di penale responsabilità previa verifica della loro credibilità soggettiva edell attendibilità intrinseca del racconto con un vaglio dell attendibilità del dichiarante piùpenetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone Sez 5 n 21135 del 26/03/2019 S Rv 275312 01 Sez 2 n 41751del 04/07/2018 * Rv 274489 01rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione inordine alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale della lieve entità peril reato di cui all art 629 cod pen è aspecifica Deve essere in proposito ribadito che ilriconoscimento dell attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n120/2023 postula necessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso sicché nonè configurabile qualora come nel caso in esame la lieve entità difetti con riguardo allanatura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancorain relazione all entità del danno conseguente al reato vedi Sez 2 n 9820 del 26/01/2024* Rv 286092 – 01 Tale principio consente di escludere che tale circostanza siaapplicabile al caso di specie rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi difatto incompatibili con l invocata lieve entità del fatto * palesemente perl insussistenza dei presupposti per l applicazione della fattispecie attenuata diestorsionequanto affermato dai giudici di appello i quali hanno sottolineato la significativagravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente in danno della madre vedi pag5 della impugnata sentenza Ed invero se la condotta giudicata nel merito manifesta comenel caso oggetto di analisi una sua gravità intrinseca per il peso obiettivo della complessivaazione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta violenta è fuor di dubbio che restaesclusa la possibilità di riconoscerela particolare lievità del fattorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10589/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3696/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37659/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d appello di Bresciadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * ** il ricorso di * *rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione degli artt521 e 522 e del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza nonché vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa è in partemanifestamente infondato ed in parte non consentito in quanto reiterativo di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corteterritorialerilevato che la Corte territoriale con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici haritenuta insussistente l eccepita violazione dell art 521 cod proc pen chiarendo come ledifformità indicate dalla difesa in ordine alle modalità della condotta ed alla data dicommissione del reato siano frutto di meri errori materiali e rimarcando che la collocazionetemporale e l esatta individuazione delle condotte minatorie attuate dal ricorrente eranocomunque desumibili dall analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede diquerela e quindi a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizionedel giudizio di abbreviato svoltosi innanzi al giudice dell udienza preliminare del Tribunale diBresciarilevato in proposito che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza puòritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l accusa e la statuizionedel giudice nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali tanto dadeterminare una incertezza sull oggetto della imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specieNe consegue che anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazionedell imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza non sussiste alcuna violazione delprincipio dell art 521 cod proc pen allorquando come nel caso in esame i punti rilevantidella imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulterioresviluppo in giudizio risultando chiaro come indirizzare l esercizio in concreto del diritto didifesa vedi Sez 6 n 50151 del 26/11/2019 * Rv 277727 – 01rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutatadai giudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all accusa daparte della madre del ricorrente vedi pagina 5 della sentenza impugnata L impostazionedella motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ledichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a basedell affermazione di penale responsabilità previa verifica della loro credibilità soggettiva edell attendibilità intrinseca del racconto con un vaglio dell attendibilità del dichiarante piùpenetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone Sez 5 n 21135 del 26/03/2019 S Rv 275312 01 Sez 2 n 41751del 04/07/2018 * Rv 274489 01rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione inordine alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale della lieve entità peril reato di cui all art 629 cod pen è aspecifica Deve essere in proposito ribadito che ilriconoscimento dell attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n120/2023 postula necessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso sicché nonè configurabile qualora come nel caso in esame la lieve entità difetti con riguardo allanatura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancorain relazione all entità del danno conseguente al reato vedi Sez 2 n 9820 del 26/01/2024* Rv 286092 – 01 Tale principio consente di escludere che tale circostanza siaapplicabile al caso di specie rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi difatto incompatibili con l invocata lieve entità del fatto * palesemente perl insussistenza dei presupposti per l applicazione della fattispecie attenuata diestorsionequanto affermato dai giudici di appello i quali hanno sottolineato la significativagravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente in danno della madre vedi pag5 della impugnata sentenza Ed invero se la condotta giudicata nel merito manifesta comenel caso oggetto di analisi una sua gravità intrinseca per il peso obiettivo della complessivaazione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta violenta è fuor di dubbio che restaesclusa la possibilità di riconoscerela particolare lievità del fattorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10589/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3696/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37659/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d appello di Bresciadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * ** il ricorso di * *rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione degli artt521 e 522 e del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza nonché vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa è in partemanifestamente infondato ed in parte non consentito in quanto reiterativo di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corteterritorialerilevato che la Corte territoriale con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici haritenuta insussistente l eccepita violazione dell art 521 cod proc pen chiarendo come ledifformità indicate dalla difesa in ordine alle modalità della condotta ed alla data dicommissione del reato siano frutto di meri errori materiali e rimarcando che la collocazionetemporale e l esatta individuazione delle condotte minatorie attuate dal ricorrente eranocomunque desumibili dall analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede diquerela e quindi a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizionedel giudizio di abbreviato svoltosi innanzi al giudice dell udienza preliminare del Tribunale diBresciarilevato in proposito che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza puòritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l accusa e la statuizionedel giudice nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali tanto dadeterminare una incertezza sull oggetto della imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specieNe consegue che anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazionedell imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza non sussiste alcuna violazione delprincipio dell art 521 cod proc pen allorquando come nel caso in esame i punti rilevantidella imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulterioresviluppo in giudizio risultando chiaro come indirizzare l esercizio in concreto del diritto didifesa vedi Sez 6 n 50151 del 26/11/2019 * Rv 277727 – 01rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutatadai giudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all accusa daparte della madre del ricorrente vedi pagina 5 della sentenza impugnata L impostazionedella motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ledichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a basedell affermazione di penale responsabilità previa verifica della loro credibilità soggettiva edell attendibilità intrinseca del racconto con un vaglio dell attendibilità del dichiarante piùpenetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone Sez 5 n 21135 del 26/03/2019 S Rv 275312 01 Sez 2 n 41751del 04/07/2018 * Rv 274489 01rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione inordine alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale della lieve entità peril reato di cui all art 629 cod pen è aspecifica Deve essere in proposito ribadito che ilriconoscimento dell attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n120/2023 postula necessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso sicché nonè configurabile qualora come nel caso in esame la lieve entità difetti con riguardo allanatura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancorain relazione all entità del danno conseguente al reato vedi Sez 2 n 9820 del 26/01/2024* Rv 286092 – 01 Tale principio consente di escludere che tale circostanza siaapplicabile al caso di specie rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi difatto incompatibili con l invocata lieve entità del fatto * palesemente perl insussistenza dei presupposti per l applicazione della fattispecie attenuata diestorsionequanto affermato dai giudici di appello i quali hanno sottolineato la significativagravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente in danno della madre vedi pag5 della impugnata sentenza Ed invero se la condotta giudicata nel merito manifesta comenel caso oggetto di analisi una sua gravità intrinseca per il peso obiettivo della complessivaazione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta violenta è fuor di dubbio che restaesclusa la possibilità di riconoscerela particolare lievità del fattorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10589/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3696/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37659/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d appello di Bresciadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * ** il ricorso di * *rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione degli artt521 e 522 e del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza nonché vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa è in partemanifestamente infondato ed in parte non consentito in quanto reiterativo di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corteterritorialerilevato che la Corte territoriale con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici haritenuta insussistente l eccepita violazione dell art 521 cod proc pen chiarendo come ledifformità indicate dalla difesa in ordine alle modalità della condotta ed alla data dicommissione del reato siano frutto di meri errori materiali e rimarcando che la collocazionetemporale e l esatta individuazione delle condotte minatorie attuate dal ricorrente eranocomunque desumibili dall analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede diquerela e quindi a piena conoscenza delle parti in un momento antecedente alla definizionedel giudizio di abbreviato svoltosi innanzi al giudice dell udienza preliminare del Tribunale diBresciarilevato in proposito che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza puòritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l accusa e la statuizionedel giudice nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali tanto dadeterminare una incertezza sull oggetto della imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specieNe consegue che anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazionedell imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza non sussiste alcuna violazione delprincipio dell art 521 cod proc pen allorquando come nel caso in esame i punti rilevantidella imputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loro ulterioresviluppo in giudizio risultando chiaro come indirizzare l esercizio in concreto del diritto didifesa vedi Sez 6 n 50151 del 26/11/2019 * Rv 277727 – 01rilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutatadai giudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all accusa daparte della madre del ricorrente vedi pagina 5 della sentenza impugnata L impostazionedella motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui ledichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a basedell affermazione di penale responsabilità previa verifica della loro credibilità soggettiva edell attendibilità intrinseca del racconto con un vaglio dell attendibilità del dichiarante piùpenetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone Sez 5 n 21135 del 26/03/2019 S Rv 275312 01 Sez 2 n 41751del 04/07/2018 * Rv 274489 01rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione inordine alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale della lieve entità peril reato di cui all art 629 cod pen è aspecifica Deve essere in proposito ribadito che ilriconoscimento dell attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n120/2023 postula necessariamente una valutazione del fatto nel suo complesso sicché nonè configurabile qualora come nel caso in esame la lieve entità difetti con riguardo allanatura alla specie ai mezzi alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero ancorain relazione all entità del danno conseguente al reato vedi Sez 2 n 9820 del 26/01/2024* Rv 286092 – 01 Tale principio consente di escludere che tale circostanza siaapplicabile al caso di specie rinvenendosi nella valutazione del giudice di appello elementi difatto incompatibili con l invocata lieve entità del fatto * palesemente perl insussistenza dei presupposti per l applicazione della fattispecie attenuata diestorsionequanto affermato dai giudici di appello i quali hanno sottolineato la significativagravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente in danno della madre vedi pag5 della impugnata sentenza Ed invero se la condotta giudicata nel merito manifesta comenel caso oggetto di analisi una sua gravità intrinseca per il peso obiettivo della complessivaazione criminosa e la protervia manifestata dalla condotta violenta è fuor di dubbio che restaesclusa la possibilità di riconoscerela particolare lievità del fattorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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