Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:417
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
8 ottobre 2008
Causa T‑23/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Funzione pubblica – Promozione – Attribuzione di punti di priorità – Atti non impugnabili – Atti preparatori – Irricevibilità»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere al ricorrente
punti di priorità della direzione generale per l’esercizio di promozione 2003, di respingere il suo ricorso al comitato di
promozione inteso all’attribuzione di punti di priorità sotto qualsiasi denominazione e di negargli l’attribuzione di punti
di priorità per lavori nell’interesse dell’istituzione nonché, dall’altra, il risarcimento dei danni.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Sistema di promozione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Conclusione dell’esercizio
di promozione con un atto contenente una decisione che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi e una decisione che fissa
il punteggio attribuito ai funzionari – Decisioni autonome impugnabili con ricorsi distinti o con un unico ricorso
(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)
2.
Funzionari – Ricorso – Oggetto – Determinazione da parte dell’atto introduttivo del ricorso nel rispetto del contesto tracciato
dal reclamo
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Oggetto della lite – Definizione – Modifica in corso di causa – Divieto – Decisione
che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 48, n. 2; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1.
Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], basato sulla presa in considerazione
di meriti cumulati, rappresentati da punti accumulati anno per anno, e in cui l’esercizio di promozione si conclude con un
atto di natura complessa, nel senso che comporta due decisioni distinte dell’autorità che ha il potere di nomina, l’una con
cui viene redatto l’elenco dei promossi e l’altra con cui si fissa il punteggio totale attribuito ai funzionari sul quale
si fonda la prima decisione summenzionata, questa decisione che fissa il punteggio totale costituisce un atto autonomo che
può essere oggetto di per sé di reclamo e, eventualmente, di ricorso giurisdizionale nell’ambito dei rimedi previsti dallo
Statuto.
Un funzionario non promosso che non intenda contestare la mancata promozione per l’esercizio di cui trattasi, ma unicamente
la mancata concessione di un determinato punteggio, non idoneo a fargli raggiungere la soglia di promozione, può proporre
reclamo e, eventualmente, ricorso giurisdizionale avverso il solo atto di attribuzione dei punti che implica, nei suoi riguardi,
effetti giuridici vincolanti e definitivi.
Invece, gli atti preparatori, preliminari e necessari alla decisione finale, non possono essere oggetto di un ricorso autonomo,
ma la loro legittimità può sempre essere contestata nell’ambito di un ricorso diretto contro la decisione definitiva.
Le decisioni sull’attribuzione o sul diniego di concessione di un certo numero di punti di promozione al funzionario interessato
costituiscono atti preparatori del genere che possono essere contestati solo nell’ambito di un ricorso diretto contro una
decisione definitiva dell’autorità che ha il potere di nomina.
(v. punti 60‑62, 64, 65 e 67)
Riferimento: Tribunale 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punti 90‑92, 97 e
98)
2.
Il reclamo amministrativo di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto, anche se è un presupposto indispensabile per la proposizione
di un ricorso avverso un atto arrecante pregiudizio ad una persona cui si applica lo Statuto, costituisce tuttavia un atto
distinto dal ricorso previsto dall’art. 91, n. 2, del quale circoscrive l’oggetto e la causa solo in modo negativo, impedendo
così che il ricorso amplii la causa o l’oggetto del reclamo, senza ostare a che il ricorso li restringa. L’oggetto del ricorso
è quindi definito unicamente dall’atto introduttivo del giudizio, purché questo rispetti l’ambito definito dal reclamo. Ne
consegue che il contenuto del reclamo può integrarsi nell’atto introduttivo solo a condizione che quest’ultimo vi faccia inequivocabilmente
riferimento.
(v. punto 70)
Riferimento: Tribunale 17 ottobre 1990, causa T‑134/89, Hettrich e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑565, punto 16)
3.
Pur se l’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado consente, in determinate circostanze, la
deduzione di motivi nuovi in corso di causa, tale disposizione non può, in alcun caso, essere interpretata nel senso che autorizza
la parte ricorrente a presentare al Tribunale nuove conclusioni e a modificare in tal modo l’oggetto della controversia.
A questo proposito, in forza di un’esigenza di economia processuale, quando l’atto impugnato è sostituito, in corso di causa,
da un atto avente il medesimo oggetto, quest’ultimo costituisce un elemento nuovo che consente ai ricorrenti di adeguare le
loro domande e i loro motivi.
Tuttavia, nell’ambito di un esercizio di promozione, qualora l’atto in questione sostituisca solo un atto preparatorio, come
una decisione sull’attribuzione di punti di promozione, e non modifichi la decisione che fissa il punteggio totale attribuito
al ricorrente per l’esercizio di promozione controverso, solo atto impugnabile nella fattispecie e non impugnato dal ricorrente
nella sua domanda iniziale, quest’ultimo non può estendere l’oggetto della controversia ad un atto contro il quale il suo
ricorso non era diretto, rendendo ricevibile per questo tramite un ricorso viziato da irricevibilità.
(v. punti 72-76)
Riferimento: Tribunale 12 luglio 2001, causa T‑3/99, Banatrading/Consiglio (Racc. pag. II‑2123, punto 28 e giurisprudenza
ivi citata)