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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 10414/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe e a seguito di giudizio di appello cautelare reale, il Tribunale di Matera ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il rigetto da parte del G.i.p. di istanza di revoca di sequestro preventivo ex art. 322-bis cod. proc. pen. avente a oggetto le aziende e i beni aziendali intestati o comunque nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] con cui si era proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. nell'ambito di procedimento per la fattispecie di cui all'art. 603-bis cod. pen. 2.

Avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello, hanno proposto ricorsi, mediante il medesimo difensore e con atto congiunto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo ci si duole della violazione di legge (art. 322-bis cod. pro. pen.) nell'aver il Tribunale dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, ritenendo dedotti profili di doglianza di competenza del giudice dell'esecuzione in quanto di natura sostanzialmente amministrativa/esecutiva, laddove, invece, l'istanza rigettata, a detta dei ricorrenti, avrebbe avuto a oggetto la revoca del sequestro preventivo.

2.2. L'errore di cui innanzi, poi, per il secondo motivo di ricorso, avrebbe sostanzialmente comportato, in forza di un travisamento dell'atto d'appello, il difetto assoluto di motivazione in merito al relativo profilo d'appello cautelare, cioè alla richiesta revoca del sequestro preventivo, oltre che, per il terzo motivo di ricorso, l'apparenza motivazionale in ordine all'invocata applicazione, in luogo del sequestro preventivo, del controllo giudiziario di cui all'art. 3

I. n. 199 del 2016 (contemplato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 603-bis cod. pen.).

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La doglianza avente a oggetto la declaratoria d'inammissibilità dell'appello è fondata, nei termini di seguito evidenziati, con conseguente assorbimento delle altre censure.

2. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

3. La concreta fattispecie è sussumibile in quella di cui innanzi.

Quella oggetto dell'appellata ordinanza è una istanza di revoca di sequestro preventivo, ancorché contenente una richiesta subordinata di sostituzione con il controllo giudiziario di cui all'art. 3

I. n. 199 del 2016, come emerge tanto dal provvedimento impugnato in questa sede (pag. 1, terzo rigo) quanto dallo stesso provvedimento di rigetto dell'istanza (depositato il 4 maggio 2022).

Ne consegue l'errore nell'aver il Tribunale, in funzione di giudice d'appello cautelare avverso provvedimento di rigetto di istanza di revoca di sequestro preventivo, dichiarato l'inammissibilità dell'appello, in luogo della competenza del giudice dell'esecuzione (identificato nel giudice che ha deliberato il provvedimento cautelare reale), argomentando dalla natura meramente gestoria e di conservazione del bene sottesa al provvedimento innanzi a sé impugnato, invece rigettante una istanza di revoca di misura cautelare reale.

Dovrà dunque il giudice del rinvio procedere nel giudizio d'appello, ferma restando ogni determinazione nel merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera.

Così deciso il 18 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe e a seguito di giudizio di appello cautelare reale, il Tribunale di Matera ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il rigetto da parte del G.i.p. di istanza di revoca di sequestro preventivo ex art. 322-bis cod. proc. pen. avente a oggetto le aziende e i beni aziendali intestati o comunque nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] con cui si era proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. nell'ambito di procedimento per la fattispecie di cui all'art. 603-bis cod. pen. 2. Avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'appello, hanno proposto ricorsi, mediante il medesimo difensore e con atto congiunto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ci si duole della violazione di legge (art. 322-bis cod. pro. pen.) nell'aver il Tribunale dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, ritenendo dedotti profili di doglianza di competenza del giudice dell'esecuzione in quanto di natura sostanzialmente amministrativa/esecutiva, laddove, invece, l'istanza rigettata, a detta dei ricorrenti, avrebbe avuto a oggetto la revoca del sequestro preventivo. 2.2. L'errore di cui innanzi, poi, per il secondo motivo di ricorso, avrebbe sostanzialmente comportato, in forza di un travisamento dell'atto d'appello, il difetto assoluto di motivazione in merito al relativo profilo d'appello cautelare, cioè alla richiesta revoca del sequestro preventivo, oltre che, per il terzo motivo di ricorso, l'apparenza motivazionale in ordine all'invocata applicazione, in luogo del sequestro preventivo, del controllo giudiziario di cui all'art. 3 I. n. 199 del 2016 (contemplato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 603-bis cod. pen.). 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza avente a oggetto la declaratoria d'inammissibilità dell'appello è fondata, nei termini di seguito evidenziati, con conseguente assorbimento delle altre censure. 2. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 3. La concreta fattispecie è sussumibile in quella di cui innanzi. Quella oggetto dell'appellata ordinanza è una istanza di revoca di sequestro preventivo, ancorché contenente una richiesta subordinata di sostituzione con il controllo giudiziario di cui all'art. 3 I. n. 199 del 2016, come emerge tanto dal provvedimento impugnato in questa sede (pag. 1, terzo rigo) quanto dallo stesso provvedimento di rigetto dell'istanza (depositato il 4 maggio 2022). Ne consegue l'errore nell'aver il Tribunale, in funzione di giudice d'appello cautelare avverso provvedimento di rigetto di istanza di revoca di sequestro preventivo, dichiarato l'inammissibilità dell'appello, in luogo della competenza del giudice dell'esecuzione (identificato nel giudice che ha deliberato il provvedimento cautelare reale), argomentando dalla natura meramente gestoria e di conservazione del bene sottesa al provvedimento innanzi a sé impugnato, invece rigettante una istanza di revoca di misura cautelare reale. Dovrà dunque il giudice del rinvio procedere nel giudizio d'appello, ferma restando ogni determinazione nel merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera. Così deciso il 18 gen
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