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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45109/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati alla memoria depositata, con cui hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame delle misure cautelari ha annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], al quale si contestano i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il Tribunale ha evidenziato che dagli elementi agli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che quest'ultimo non aveva subito condotte estorsive da parte degli Stillitani, i quali si erano limitati a suggerire dei nominativi per la selezione del personale.

2. Avverso l'ordinanza di riesame il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa emergerebbe la sussistenza del fumus commissi delicti mentre il Tribunale avrebbe operato una lettura parziale di tali dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).

Al contempo, si è affermato che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; più recentemente Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).3.

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che le sommarie informazioni, rese dalla persona offesa, erano state lette in modo frazionato, mentre, se valutate congiuntamente e correttamente, avrebbero fornito un quadro deponente per la sussistenza di una minaccia implicita e, quindi, per la commissione di condotte estorsive.

Con il ricorso si è dunque censurata l'omessa considerazione di alcune dichiarazioni della persona offesa, ma la pretermissione, in cui sarebbe incorso il Tribunale, si riverbera sulla complessiva tenuta logica della motivazione, con la conseguenza che le doglianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo del sindacato della motivazione del provvedimento impugnato, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali.

4. Trattandosi di Parte pubblica ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati alla memoria depositata, con cui hanno chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 aprile 2023 il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame delle misure cautelari ha annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], al quale si contestano i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale ha evidenziato che dagli elementi agli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] era emerso che quest'ultimo non aveva subito condotte estorsive da parte degli Stillitani, i quali si erano limitati a suggerire dei nominativi per la selezione del personale. 2. Avverso l'ordinanza di riesame il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa emergerebbe la sussistenza del fumus commissi delicti mentre il Tribunale avrebbe operato una lettura parziale di tali dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge", per cui può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Al contempo, si è affermato che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; più recentemente Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).3. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che le sommarie informazioni, rese dalla persona offesa, erano state lette in modo frazionato, mentre, se valutate congiuntamente e correttamente, avrebbero fornito un quadro deponente per la sussistenza di una minaccia implicita e, quindi, per la commissione di condotte estorsive. Con il ricorso si è dunque censurata l'omessa considerazione di alcune dichiarazioni della persona offesa, ma la pretermissione, in cui sarebbe incorso il Tribunale, si riverbera sulla complessiva tenuta logica della motivazione, con la conseguenza che le doglianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo del sindacato della motivazione del provvedimento impugnato, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali. 4. Trattandosi di Parte pubblica ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Decreto Cassazione n. 45109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris